Il mutuo nullo per operazione baciata è opponibile a Intesa Sanpaolo, che non può recuperare il credito
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione, 6 agosto 2025, n. 22719, Presidente Terrusi, Relatore D’Aquino.
Parole chiave
Mutuo – Acquisto di azioni – Collegamento negoziale – Nullità – Cessione del mutuo – Opponibilità alla cessionaria
Massima: “Nelle c.d. “operazioni baciate”, nulle nel loro complesso ai sensi dell’art. 2358 c.c., l’acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per l’acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell’azienda bancaria l’azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti”.
Disposizioni applicate
Art. 2358 c.c. (altre operazioni sulle proprie azioni)
CASO
Una società per azioni stipula un mutuo fondiario con Veneto Banca nel dicembre 2013, per l’importo di 700.000 euro. Una parte di questa provvista (200.000 euro) viene destinata all’acquisto di azioni emesse dalla medesima banca. A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca (giugno 2017), le posizioni di questa banca passano a Intesa Sanpaolo. Nel maggio 2018 l’acquirente delle azioni fa causa a Veneto Banca e a Intesa Sanpaolo al fine di accertare che non sussiste un credito di Intesa al recupero del mutuo, nella misura in cui il mutuo è servito per creare la provvista per acquistare le azioni. Il Tribunale di Treviso accerta la nullità dell’operazione e accoglie la domanda di accertamento negativo. La Corte di appello di Venezia conferma la sentenza. Le due banche convenute presentano ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione ritiene che la banca cessionaria del credito (Intesa Sanpaolo) non possa recuperare il credito nei confronti del mutuatario, quando la provvista del mutuo è servita per acquistare azioni emesse dalla banca cedente del credito (Veneto Banca). La nullità del mutuo impedisce di azionare detto contratto nei confronti del mutuatario.
QUESTIONI
L’art. 2358 comma 1 c.c. prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”. Il senso di questa disposizione è che l’aumento di capitale deve essere effettivo, nel senso che il danaro conferito dai soci entra realmente a formare il patrimonio della società, a tutela dei creditori. Se la società eroga finanziamenti ai soci per l’acquisto delle azioni, il danaro che entra in società sotto forma di aumento di capitale è lo stesso che poco prima è uscito dalla società sotto forma di prestito. In questo modo non si assicura l’effettività del capitale sociale, che potrà dirsi effettivamente raccolto solo in un momento successivo (se e) quando i soci avranno rimborsato i finanziamenti contratti. E potrebbe anche capitare che i soci non vogliano o non possano rimborsare i prestiti. Ecco spiegata la ratio dell’art. 2358 c.c.
Le due banche popolari venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), messe in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017, hanno fatto ampio uso di finanziamenti finalizzati all’acquisto di azioni emesse della medesime banche. Nel gergo, dette operazioni vengono definite “baciate”, per esprimere il collegamento negoziale tra prestito e acquisto.
La prima questione che si pone è se il divieto dell’art. 2358 c.c. valga anche per le società cooperative, quali erano le due banche venete al momento dell’erogazione dei finanziamenti. L’ordinanza della Corte di cassazione in commento (come già prima Cass. n. 372/2025) risponde affermativamente al quesito. Bisogna partire dalla considerazione che l’art. 2358 c.c. è dettato nell’ambito della disciplina della società per azioni. Dal canto suo, peraltro, l’art. 2519 comma 1 c.c. stabilisce che “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”. La domanda allora è: l’art. 2358 c.c., nel vietare finanziamenti per l’acquisto di azioni, è compatibile con il regime delle società cooperative? Secondo la Suprema Corte sussistono nella società cooperativa esigenze di tutela assimilabili a quelle esistenti nella società per azioni. Anzi, trattandosi di banche, la necessità di tutela del patrimonio è ancora maggiore, tenuto conto dei vincoli patrimoniali a carattere prudenziale cui sono sottoposte.
L’ordinanza n. 22719/2025 in commento si occupa però anche di un secondo aspetto, altrettanto importante. Se il mutuo originario è nullo per violazione dell’art. 2358 c.c., esso è transitato a Intesa Sanpaolo? La Suprema Corte parte dall’art. 3 del decreto legge n. 99/2017, che ha regolato il subentro di Intesa Sanpaolo nella posizione delle due banche popolari venete. Questa disposizione prevede che Intesa non risponde per “i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate”. Qualsiasi operazione che generi debiti per le banche venete cedenti a questo titolo non rientra nel perimetro di cessione.
La Corte di cassazione osserva tuttavia che la norma, diversamente, non contiene alcun riferimento ai crediti che da questa operazione derivino per le banche cedenti. Questo è il caso dei contratti di mutuo stipulati al fine di acquistare azioni proprie della banca. Questi contratti generano per la banca cedente crediti che rientrano nel perimetro di cessione d’azienda e quindi sono (in tesi) azionabili dal cessionario nei confronti dei clienti ceduti. La banca cessionaria Intesa Sanpaolo è astrattamente legittimata attiva al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal mutuo fondiario stipulato dal mutuatario con la banca cedente ed è quindi parimenti legittimata passiva delle azioni di accertamento negativo per nullità parziale del mutuo in relazione alla quota del contratto collegata funzionalmente all’acquisto di azioni in violazione dell’art. 2358 c.c. I crediti restitutori del cessionario (mutuo) discendono da un contratto a esso collegato (acquisto di azioni), nullo per violazione di norma imperativa (art. 2358 c.c.). Il contratto di mutuo (per la parte per la quale è accertato il collegamento negoziale con l’acquisto delle azioni proprie a debito) soggiace di rifletto agli effetti della nullità del titolo collegato (acquisto di azioni proprie in violazione del divieto di assistenza finanziaria) e ne subisce retroattivamente l’accertamento della nullità, come se quel credito mai fosse entrato nel perimetro di cessione. Se pertanto la responsabilità risarcitoria per l’acquisto delle azioni proprie compete a Veneto Banca, quella relativa alla sterilizzazione del contratto di mutuo collegato, per effetto della propagazione al contratto di mutuo fondiario della originaria nullità relativa all’acquisto delle azioni della banca in violazione della disciplina di assistenza finanziaria, compete alla cessionaria Intesa Sanpaolo.
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