Le decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) non sono equiparabili a un lodo irrituale
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFCorte di cassazione, Sez. 1, 11 dicembre 2025, n. 32282, Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi
Parole chiave
Arbitro per le Controversie Finanziarie – Decisione – Arbitrato irrituale – Determinazione contrattuale – Titolo esecutivo – Decreto ingiuntivo – Competenza per territorio
Massima: “La decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie non è equiparabile a un lodo, nemmeno irrituale, con la conseguenza che non vi è alcuna determinazione contrattuale da parte dell’Arbitro; ne consegue altresì che la condanna dell’intermediario finanziario a pagare all’investitore una determinata somma a titolo di risarcimento del danno, condanna contenuta nella decisione dell’Arbitro, non può considerarsi come un’obbligazione sorta a Roma, luogo in cui ha sede l’Arbitro, ai fini di fondare la competenza territoriale del giudice chiamato a emettere un decreto ingiuntivo sulla base della decisione dell’Arbitro”.
Disposizioni applicate
Art. 808 ter c.p.c. (arbitrato irrituale), art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione)
CASO
Due investitori ottengono dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) una decisione favorevole, che condanna una banca a risarcire loro l’importo di € 111.813. Una volta ottenuta la decisione, gli investitori si rivolgono al Tribunale di Roma per dare esecuzione alla medesima. Il giudice romano però si dichiara incompetente, reputando che sussista la competenza del Tribunale di Potenza, luogo di residenza dei due investitori che hanno agito in qualità di consumatori. Contro la sentenza del Tribunale di Roma, gli investitori propongono ricorso per cassazione per regolamento di competenza.
Seppure l’ordinanza della Corte di cassazione non si soffermi in modo espresso sul punto, la tesi degli investitori era che sussistesse la competenza del Tribunale di Roma, avendo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie sede a Roma. La decisione dell’ACF sarebbe equiparabile a un lodo irrituale, ossia a una determinazione contrattuale. Se la decisione dell’Arbitro ha natura contrattuale, l’art. 20 c.p.c. prevede come foro facoltativo anche quello dove l’obbligazione è sorta. Dal momento che l’obbligazione è sorta a Roma (sede dell’ACF), anche i successivi passaggi giudiziari volti a rendere esecutiva la decisione sarebbero di competenza del foro di Roma.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione non aderisce alla tesi dei ricorrenti e ritiene che prevalga il foro del consumatore. Secondo la Suprema Corte, la decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie non può essere equiparata a un lodo irrituale, con la conseguenza che non si tratta di un contratto, di cui si possa chiedere l’esecuzione anche nel luogo in cui l’obbligazione è sorta.
QUESTIONI
L’ordinanza della Corte di cassazione in commento affronta una questione processuale, ma è in realtà più interessante per i profili di diritto sostanziale sottesi. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie è regolamentato dalla delibera Consob n. 19602/2016. L’art. 16 della delibera si occupa della esecuzione della decisione, che è lasciata all’adempimento spontaneo dell’intermediario. In caso di mancata esecuzione volontaria della decisione, l’unica sanzione prevista è quella della pubblicità su siti web della mancata esecuzione. La decisione dell’ACF non costituisce titolo esecutivo.
Dal momento che la decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie non costituisce titolo esecutivo, nel caso affrontato dalla Corte di cassazione in commento i ricorrenti cercano di ottenere un titolo esecutivo rivolgendosi all’autorità giudiziaria. La loro tesi è che la decisione dell’ACF equivalga a un lodo irrituale. Una volta ottenuto un lodo irrituale, è possibile rivolgersi al giudice affinché questi recepisca i contenuti della decisione, pronunciando un decreto ingiuntivo di condanna dell’intermediario al pagamento.
L’art. 808 ter comma 1 c.p.c. prevede che “le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale”. La decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, secondo la tesi degli investitori, equivarrebbe a questa determinazione contrattuale.
La Corte di cassazione reputa però che la decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie non possa essere equiparata a un lodo irrituale. La denominazione di “Arbitro” nel titolo dell’istituzione (“Arbitro” per le Controversie Finanziarie) è sotto questo profilo fuorviante. Il motivo principale per cui la decisione dell’ACF non è un lodo è che manca una preliminare manifestazione di volontà delle parti (investitore da un lato e intermediario finanziario dall’altro), assimilabile a una clausola compromissoria o a un compromesso. Le parti sono e rimangono libere di adire l’autorità giudiziaria, nonostante la pendenza del procedimento davanti all’Arbitro. In presenza di una clausola compromissoria o di un compromesso, le parti invece rinunciano a rivolgersi ai giudici. Se è pendente il procedimento davanti all’ACF, nella quasi totalità dei casi le parti aspettano l’esito della decisione; tuttavia l’investitore o l’intermediario potrebbe “bloccare” la procedura davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie rivolgendosi al giudice.
Un altro ostacolo a considerare come lodo la decisione assunta dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie è che l’art. 10 reg. Consob n. 19602/2016 prevede che il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore. Questa circostanza cozza contro il carattere volontario dell’arbitrato, cui possono accedere – una volta firmata la clausola compromissoria – ambedue le parti.
La Corte di cassazione ritiene dunque che la decisione assunta dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie non configuri un lodo, nemmeno nella sua versione irrituale. Ne consegue che la decisione dell’ACF non è una determinazione contrattuale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c.
Questa conclusione ha risvolti di tipo processuale. La giurisprudenza ritiene che, per dare efficacia esecutiva a un lodo irrituale, la parte interessata debba procurarsi un titolo esecutivo emesso da un giudice. Questo titolo esecutivo può essere costituito da un decreto ingiuntivo. Diviene dunque necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Bisogna però comprendere quale sia il giudice competente per territorio. Uno dei fori facoltativi previsto dal nostro codice di rito è quello del “giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” (art. 20 c.p.c.). La tesi degli investitori è che, siccome la decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie è stata assunta a Roma, il Tribunale di Roma sarebbe competente quale luogo in cui è sorta l’obbligazione. La Corte di cassazione non aderisce a questa tesi, reputando che la decisione dell’ACF non configuri un contratto quale fonte di obbligazioni. Il criterio del luogo di insorgenza dell’obbligazione non può trovare applicazione. Rimane il criterio del luogo di residenza degli investitori, che sono consumatori. Opera dunque il foro dei consumatori, che risiedono a Potenza.
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