La pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi di ristrutturazione dei debiti deve precedere al deposito della domanda in tribunale
di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218 – Pres. M. Ferro, Est. P. Vella
Parole chiave: Accordo di ristrutturazione dei debiti – Pubblicazione nel registro delle imprese – Necessaria anteriorità o quanto meno contemporaneità con il deposito della domanda in tribunale
Massima: “Nel procedimento ex art. 161, comma 6, l.fall., in cui il debitore abbia optato per l’accesso al procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la pubblicazione nel registro delle imprese deve precedere o, quanto meno, essere contemporanea al deposito della domanda in tribunale, diversamente, oltre a determinarsi effetti pregiudizievoli per il debitore stesso, impedendosi ai creditori e ai terzi in genere di avere contezza dell’evoluzione della proposta di regolazione della crisi e di conoscere quale delle due opzioni sia stata scelta, lasciando i creditori non aderenti in una situazione d’incertezza sine die.”
Riferimenti normativi: art. 161, comma 6 e 182-bis l.fall.
CASO
Una società, nei cui confronti era stata chiesto il fallimento, presenta domanda di concordato con riserva, e, nel termine assegnato dal tribunale, deposita domanda di omologazione degli accordi, senza peraltro eseguire la prescritta pubblicazione presso il registro delle imprese. Il tribunale dichiara inammissibile il ricorso per l’omologazione degli accordi e, con separato provvedimento, dichiara il fallimento, che viene confermato dalla corte d’appello. La corte regolatrice rigetta il ricorso, affermando che l’iscrizione nel registro delle imprese deve precedere o, al più, essere contestuale al deposito della domanda di omologazione degli accordi; e che, se la domanda è presentata nel corso di un procedimento prenotativo, anche la pubblicazione deve intervenire nel termine concesso dal tribunale.
QUESTIONI
La sentenza in commento esamina e correttamente risolve un caso particolare, affermando comunque un principio che interessa la questione generale del rapporto cronologico tra i due adempimenti iniziali dello strumento di regolazione della crisi degli accordi: la pubblicazione degli accordi e il loro deposito in tribunale possono intervenire senza che debba esservi precedenza di uno rispetto all’altro, o debbono essere contestuali, o, infine, è irrilevante la scansione cronologica? La questione ha costituito oggetto di dibattito sin dall’introduzione nell’ordinamento dell’istituto degli accordi e, se pure il codice della crisi sembra aver indirizzato la soluzione verso la contestualità, è da dubitare che la questione possa dirsi definitivamente risolta. Esamineremo la questione distinguendone i termini nella legge fallimentare e nel codice della crisi.
a) Nella legge fallimentare
In letteratura, vigendo la legge fallimentare, era dibattuto se gli accordi dovessero essere depositati presso il tribunale e, poi, pubblicati presso il registro delle imprese[1]; oppure se la pubblicazione camerale dovesse precedere il deposito in tribunale[2].
Certamente dal testo letterale della disposizione, contrariamente a quanto da taluno affermato[3], non era dato desumere la soluzione; l’art. 182-bis l.fall. manteneva distinti depositi in cancelleria e pubblicazione, collocandoli in due commi diversi, ciascuno dei quali non faceva riferimento all’altro adempimento e la tesi che faceva leva sulla circostanza che il comma relativo al deposito precedeva quello relativo alla pubblicazione[4] sembrava per vero alquanto labile.
Altri, ed autorevoli, studiosi avevano osservato che la soluzione sarebbe stata, in concreto, indifferente; deposito e pubblicazione sarebbero dovuti, infatti, essere contestuali o comunque in rapida successione[5] nel senso ch’essi dovevano intervenire, se non contemporaneamente, in termini molto vicini nel tempo.
In tal senso, andava condivisa l’affermazione per cui la mancata contestualità poteva comportare problemi: il deposito in tribunale senza la pubblicazione nel registro delle imprese non poneva al riparo da azioni esecutive e cautelari; viceversa, la pubblicazione presso il registro delle imprese senza il tempestivo deposito in tribunale faceva decorrere i termini della moratoria comportando il rischio che non si riuscisse a giungere all’omologa nel tempo previsto dalla legge[6] e comunque con l’ombrello protettivo delle misure protettive.
In ogni caso, prescindendo da detti rilievi, più pratici che teorici, e volendo considerare la questione in punto di stretto diritto, a chi scrive pareva difficile che la pubblicazione potesse anticipare il deposito; a ben considerare, alla pubblicazione doveva riconoscersi funzione pubblicitaria dell’instaurazione del procedimento, e non pareva potesse ammettersi un adempimento tipicamente pubblicitario anticipatorio del compimento dell’atto sostanziale o processuale. Del resto, anche nel concordato preventivo, la pubblicazione seguiva il deposito (art. 160, quinto comma, l.fall.). Del resto, la soluzione proposta[7], di considerare la pubblicazione una condizione di procedibilità, di talché il ricorso depositato prima sarebbe stato comunque valido, sembrava ragionevole e tale da contemperare l’esigenza di garantire ai creditori un termine adeguato per l’opposizione e il principio per cui la pubblicazione ha funzione pubblicitaria di un adempimento già compiuto.
E, infine, con la sentenza in commento – riguardante un caso in cui il procedimento aveva preso avvio con un ricorso per concordato con riserva, salvo indirizzarsi, nel termine assegnato, per lo strumento degli accordi, senza che, comunque, entro il termine concesso, fosse eseguita la pubblicazione – la Corte di Cassazione ha affermato che la pubblicazione degli accordi deve precedere o quanto meno essere contestuale al deposito in tribunale (o, nel caso del procedimento instaurato con riserva, la pubblicazione deve eseguirsi comunque entro il termine massimo assegnato), perché l’assolvimento dell’onere pubblicitario in termini discrezionalmente fissati, oltre ad essere produttivo di effetti negativi per lo stesso debitore, non consente ai creditori e ai terzi in genere di avere contezza degli sviluppi del procedimento e di sapere quale opzione il debitore abbia scelto[8].
b) Nel codice della crisi
La discussione circa la precedenza della pubblicazione sul deposito o del deposito sulla pubblicazione potrebbe sembrare risolta, nel codice della crisi, mediante l’introduzione di specifica disposizione, contenuta nell’art. 40, comma 4, primo periodo, a tenore della quale, “nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese…”[9].
La soluzione di assegnare la vittoria “a pari merito” non è in realtà completamente risolutiva, soprattutto perché si fatica ad enucleare una nozione adeguata di contestualità.
E, con tutto ciò, autorevole dottrina continua a seguire la tesi secondo cui “l’accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese e poi depositato in tribunale”[10]. È dunque evidente che, nonostante l’espressa previsione normativa della contestualità, ancora si sostiene la tesi della priorità della pubblicazione rispetto al deposito.
Come che sia, può, alla fine, escludersi che la pubblicazione possa avvenire dopo un tempo significativo dal deposito in tribunale, ma sembrerebbe eccessivo considerare inammissibile che la pubblicazione possa avvenire il giorno successivo a quella del deposito in tribunale.
[1] G. U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 581; G. Verna, I nuovi accordi di ristrutturazione (art. 182 bis, legge fallim.), in Dir. fall., 2007, I, 954 e Idem, in Le nuove procedure concorsuali, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2012, 589; C. Proto, Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi d’impresa e ruolo del giudice, nota a Trib. Roma 16 ottobre 2006, in Fall., 2007, 194, il quale invocava l’argomento ab inconvenienti, secondo cui i creditori, disponendo soltanto degli accordi e della relazione (in tesi, unici documenti oggetto di pubblicazione) sarebbero stati impossibilitati a far valere compiutamente le ragioni di opposizione; ulteriormente, decorrendo il termine dell’opposizione dalla data della pubblicazione, se il deposito in tribunale è ritardato, le opposizioni proposte sarebbero finite in un limbo; un’argomentazione non dissimile si rinviene in E. Capobianco, Gli accordi stragiudiziali per la soluzione delle crisi d’impresa. Profili strutturali e funzionali e conseguenze dell’inadempimento del debitore, in Banca, borsa e tit. cred., 2010, 314, secondo cui eventuali opposizioni proposte prima del deposito in tribunale sarebbero state “al buio”, e cioè in assenza di un procedimento già instaurato; P. Pajardi A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, VII ed., Milano, 2008, 914; P. Valensise, in AA. VV., La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro, tomo III, Torino, 2010, 2278, segnalava gli inconvenienti di una diversa interpretazione (dato che il termine dell’opposizione cominciava a decorrere dalla pubblicazione) e sottolineava che la norma prevedeva una scansione procedimentale nel senso da lui accolto; G. La Croce, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur. it., 2010, 2465, pure osservava che la norma menzionava prima il deposito e poi la pubblicazione e sottolineava come avrebbe avuto poco senso far decorrere il termine di un’opposizione dalla pubblicazione se il procedimento non fosse stato già iniziato avanti il tribunale; L. Girone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Le altre procedure concorsuali Reati fallimentari Problematiche Comunitarie e trasversali Fallimento e Fisco, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto e coordinato da U. Apice, Torino, 2011, 536, sembrava inclinare (riferendo la tesi a “gran parte degli operatori…”) per la necessità che il deposito presso il tribunale precedesse la pubblicazione presso il registro delle imprese, che avrebbe assunto funzione di pubblicità notizia del deposito degli accordi; secondo B. Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallim.: natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione degli estranei e dei terzi, in Dir. fall., 2012, I, tale opzione corrispondeva alla pratica.
[2] A. Pezzano, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare: una occasione da non perdere, nota a Trib. Milano 15 dicembre 2005, in Dir. fall., 2006, II, 679; secondo G. B. Nardecchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, nota a Trib. Udine 22 giugno 2007, in Fall., 2008, 706, la pubblicazione presso il registro delle imprese costituiva “una delle condizioni procedurali di accesso” che il tribunale doveva vagliare in sede di decisione sull’omologa; L. Fazzi, Questioni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, in Dir. fall., 2011, II, 352 (nota a Trib. Roma 20 maggio 2010 – decr.), 363; A. Di Majo, in L. Ghia C. Piccininni F. Severini, Trattato delle procedure concorsuali, vol. IV, Torino, 2011, 690 definiva inammissibile la domanda di omologazione di accordi non previamente pubblicati.
[3] Secondo B. Inzitari, Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallim.: natura, profili funzionali e limiti dell’opposizione degli estranei e dei terzi, cit., 48 “dalla lettura dell’articolo si evince che il deposito in cancelleria debba precedere quello al registro”.
[4] Cfr. P. Pajardi A. Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, cit., 914; sembra arbitrario desumere da tale sequenza delle disposizioni una eguale sequenza anche degli adempimenti.
[5] V. Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010, 611.
[6] M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 693.
[7] Da F. De Vita, Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti: problematiche processuali, in Dir. fall., 2013, I, 379; F. De Vita, L’evoluzione normativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e le incertezze processuali nel relativo giudizio di omologazione, in Judicium.it, pubb. 13.11.2012, pag. 12; adesivamente, D. Romano, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti alla luce del d.l. n. 83 del 2012, in Giust. civ., 2013, 588.
[8] Cass. 28 aprile 2025, n. 11218, (est. Vella), § 1.1., in Il Caso.it, p. 2.9.2025. Non diversamente, Cass. 3 febbraio 2025, n. 2534, (ord.), ha affermato che l’efficacia dell’accordo di ristrutturazione dei debiti esige che il deposito del ricorso “deve accompagnarsi” alla pubblicazione nel registro delle imprese e che tale adempimento, nel caso di procedimento avviato ex art. 161, comma 6, l.fall., non deve oltrepassare il termine concesso dal tribunale.
[9] Cfr. Trib. Catania 30 gennaio 2023, in One Legal, in cui, richiamati gli artt. 40, comma 4 e 48, comma 4, CCII, si afferma che gli accordi devono essere pubblicati “contemporaneamente” alla presentazione della richiesta di omologazione, da tale regola desumendo che gli accordi devono essere stati già raggiunti alla data del deposito e della pubblicazione e che, se viene prevista una transazione fiscale, l’accordo con il creditore pubblico deve essere stato già raggiunto o, in difetto, devono essere decorsi almeno novanta giorni dalla data dell’inoltro della proposta al creditore.
[10] G. B. Nardecchia, in Il Codice della Crisi Commentario a cura di P. Valensise, G. Di Cecco e G. Spagnuolo; Torino, 2024, 374.
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