La conferma di testamento nullo ex art. 590 codice civile
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sez. 2 – , Sentenza n. 9935 del 16/04/2025
Successione testamentaria – Testamento olografo – Sottoscrizione – Conferma di testamento nullo ex art. 590 cod. civ. – Presupposti per la conferma – Disposizione testamentaria riconducibile alla volontà del de cuius – Necessità – Conseguenze
Massima: “In tema di conferma o esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, l’art. 590 cod. civ., per la sua operatività, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius e non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore”.
Disposizioni applicate
Articoli 590, 602 e 606 cod. civ.; articolo 360 cod. proc. civ.
[1] Tizio convenne in giudizio Caio per chiedere l’accertamento della proprietà di un terreno, esponendo di averlo ricevuto a titolo di legato in virtù di un testamento pubblico del 2004, con il quale Mevia aveva istituito erede Caio, il quale si era rifiutato di lasciare detto terreno.
Caio si costituì, propose querela di falso contro il testamento pubblico del 2004 e chiese che ne venisse dichiarata la nullità o l’inefficacia perché proveniente da persona incapace di intendere e di volere; in via riconvenzionale chiese di essere dichiarato unico proprietario del terreno in virtù di altro testamento anteriore (del 2002), con cui la testatrice lo aveva nominato unico erede.
Il Giudice di primo grado annullò il testamento pubblico del 2004 per incapacità di intendere e di volere di Mevia e dichiarò Caio proprietario esclusivo del terreno oggetto di causa.
Avverso la sentenza del Tribunale proposero appello Tizio e Tizia, (quest’ultima in qualità di donataria del terreno); Caio resistette, proponendo appello incidentale.
La Corte d’Appello rigettò l’appello, ritenendo (per quanto di interesse nella presente sede) che la conferma di esecuzione delle disposizioni testamentarie nulle non trovasse applicazione nelle ipotesi di nullità del testamento per vizi della volontà.
[2] Tizio e Tizia ricorrevano per la cassazione della sentenza sulla base di diversi motivi, dei quali è il primo a venire in esame.
I ricorrenti deducevano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 590 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto che non fosse applicabile la conferma delle disposizioni testamentarie nulle in caso di annullamento del testamento per vizio della volontà, mentre tale regola iuris riguarderebbe solo l’ipotesi di nullità del testamento per sottoscrizione apocrifa. Nel caso di specie, poiché il testamento era stato dichiarato nullo per incapacità naturale della testatrice, la disposizione testamentaria avrebbe prodotto i suoi effetti in quanto l’erede Caio avrebbe eseguito le disposizioni testamentarie annullate, chiedendo la pubblicazione del testamento ed avviando trattative per l’acquisto del terreno oggetto di legato in favore del ricorrente.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità abbia ammesso “la conferma ex art. 590 cod. civ., della disposizione testamentaria nulla in ogni caso diverso dalla sottoscrizione apocrifa, e dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, anche nel caso di annullabilità del testamento per incapacità del de cuius”.[1]
Compito del giudice di merito, in tali ipotesi, è quello di accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all’atto invalido, sia la conoscenza, da parte di questi, della causa d’invalidità.
A giudizio degli Ermellini, la Corte di merito “ha errato nell’affermare che l’art. 590 cc non sia applicabile alle ipotesi di invalidità del testamento per vizi della volontà perché, nel caso in esame, era stato accertato che il testamento era riconducibile alla volontà della de cuius, sebbene priva della capacità di intendere e di volere”.
Viene, pertanto, cassata con rinvio la sentenza impugnata, precisandosi che “spetterà al giudice del rinvio accertare se ricorressero i presupposti, previsti dalla norma per la conferma per facta concludentia, consistenti in primo luogo nella conoscenza da parte del convenuto della causa d’invalidità del testamento, oltre che nel compimento di atti inequivoci di esecuzione volontaria del testamento invalido”.
[3] La pronuncia in commento fornisce lo spunto per una breve disamina della conferma del negozio testamentario nullo, disciplinata dall’art. 590 cod. civ..
Tale disposizione prevede che “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione”.
La norma, che costituisce una delle due eccezioni previste dal nostro legislatore al generale principio di insanabilità del negozio nullo espresso nell’art. 1423 cod. civ. (l’altra eccezione è prevista all’art. 799 cod. civ. in trema di donazione), è espressione del principio di conservazione del testamento, che assume una rilevanza preminente in materia testamentaria (il c.d. favor testamenti). La ragione alla base della scelta legislativa si fonda sull’impossibilità, per il testatore, di eliminare che il vizio che affligge la scheda testamentaria, permettendo ai suoi famigliari di dare esecuzione alla volontà di costui, sebbene viziata.
Le discussioni più accese si rinvengono in ordine all’ampiezza della locuzione adottata dal legislatore: “da qualunque causa dipenda” la nullità.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, nonostante il tenore letterale della norma, non ritengono possibile estendere il rimedio in oggetto ad ogni ipotesi di invalidità.[2]
Può dirsi principio oggi consolidato quello per cui è pur sempre necessario poter ricondurre la scheda testamentaria ad una effettiva volontà del disponente (seppur viziata) e che tale volontà sia riferibile al testatore.
Non sarà, pertanto, sanabile, un testamento fatto ioci o docendi causa, ovvero la scheda che rappresenti un mero progetto non definitivo,[3] così come non sarà sanabile, a giudizio anche della giurisprudenza di legittimità[4], il testamento falso. Inoltre, si ritiene che la disposizione di conferma non trovi applicazione per il caso in cui le disposizioni testamentarie siano illecite.
Discusso è se possa essere confermato il testamento privo di sottoscrizione del testatore. In epoca risalente, la Suprema Corte si era pronunciata affermando che “di fronte ad una scheda contenente disposizioni di ultima volontà, non olografa e non sottoscritta, il giudice del merito deve accertare se essa contenga una dichiarazione di volontà soltanto espressa, ossia completa nella formazione del suo testo, o altresì emessa, ossia resa dal dichiarante ed utilizzabile nell’ambiente sociale in quanto distaccata dalla di lui sfera soggettiva: solo in quest’ultimo caso potrà ravvisarsi una disposizione testamentaria, nulla bensì ex art. 606, ma convalidabile ex art. 590, e non un semplice progetto di testamento, non convalidabile”.[5] In dottrina non si riscontra unanimità di vedute. A fronte di chi non ravvisa alcun motivo per negare ai soggetti interessati alla successione di dare esecuzione al testamento olografo non sottoscritto, in questo modo rispettando le “ultime volontà” del de cuius (sempre che la scheda sia scritta di pugno dal testatore e non vi sia alcun dubbio che la scheda corrisponda alla sua volontà)[6], altri autori non ritengono ammissibile in linea generale la confermabilità in tale ipotesi, poiché la scheda non rappresenterebbe un vero e proprio testamento, bensì un mero progetto (è, però, fatta salva la prova contraria).[7]
Pochi dubbi, poi, solleva l’ipotesi di testamento falso, unanimemente ritenuto non confermabile ogniqualvolta esso contenga una volontà non imputabile al defunto. Si è, tuttavia, affermato che anche nelle ipotesi di apocrifia dovrebbe aversi riguardo a quella che era la effettiva volontà del de cuius, di talché si potrebbe ipotizzare l’applicabilità dell’art. 590 cod. civ. qualora la scheda contenesse una manifestazione seria e definitiva delle ultime volontà del defunto.[8] Tale ultima posizione non pare condivisibile, ed anche la giurisprudenza di legittimità successiva sembra aver abbandonato tale tesi, affermando che “la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’articolo 590 del codice civile, senza che abbia alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta”.[9]
Infine, merita un cenno la questione inerente alla confermabilità del testamento c.d. nuncupativo, ovvero espresso solo oralmente. Parte della dottrina (in verità, assai autorevole) e (apparentemente) della giurisprudenza, riconducono il testamento orale ad una ipotesi di nullità formale del testamento olografo (mancanza di olografia e sottoscrizione) e, pertanto, in ragione della sopra richiamata ampiezza del dato legislativo, ritengono applicabile il disposto dell’art. 590 cod. civ. anche a tale ipotesi.[10] Sembra prevalere in dottrina l’opposta tesi, in base alla considerazione che il testamento nuncupativo manca dei requisiti minimi affinché possa ravvisarsi un testamento e, pertanto, si sarebbe in presenza non di un negozio nullo, bensì inesistente.[11]
[1] Nello stesso senso, si richiama Cass. civ. n. 17392/2017.
[2] La Corte di Cassazione, sin dagli anni ’60, ha così delineato l’ambito applicativo della norma in esame: “L’art. 590 cod. civ. – che costituisce un’eccezione al principio generale dell’art. 1423 cod. civ. e attuazione della riserva in questo contenuta, dettata dal fine di salvaguardare, in quanto possibile, con particolare riguardo al “favor testamenti”, la volontà del defunto – consente la convalida delle disposizioni testamentarie nulle, da qualunque causa la nullità dipenda, cioè sia da ragioni di forma (es. mancanza della sottoscrizione, sia pure dovuta a mera distrazione o a circostanze fortuite o a ignoranza circa la sua essenzialità; testamento nuncupativo), che di sostanza (es.: incapacità naturale o legale del testatore, vizi della volontà), tranne i casi in cui manchi in “rerum natura” una volontà dispositiva del “de cuius” (come avviene in caso di testamento falso) o una clausola testamentaria contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, mentre è ammessa la convalida di disposizioni nulle perché illegali, in quanto contrarie a norme imperative proibitive”; Cass. Civ. n. 719/1965.
[3] In tal senso Alessandrini Calisti, Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie, in Le Successioni – Manuale Notarile, a cura di Tagliaferri-Preite-Carbone, Milano, 2016, pag. 350, cui si rimanda per ulteriore bibliografia.
[4] Si veda: Cass. Civ., Sez. 6, n. 10065/2020, con nota di De Rosa, “La conferma e l’esecuzione ex art. 590 cod. civ. non hanno effetto in ipotesi di scheda testamentaria falsa”, in Euroconference Legal del 08/09/2020.
[5] Cass. Civ. n. 3254/1976.
[6] BUSANI, La successione mortis causa, Milano, 2022, pag. 1140; CARBONE, Le successioni per causa di morte, in Manuali Notarili a cura di L. Genghini, vol. 4, tomo secondo, Padova , 2012, pag. 1160;
[7] ALESSANDRINI CALISTI, op, cit., pag. 350.
[8] Così Cass. Civ. n. 1889/1964.
[9] Cass. Civ., Sez. 6, n. 10065/2020, cit.
[10] In dottrina: BONILINI, Il negozio testamentario, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, tomo II, Milano, 2009, pag. 43; GAZZONI, L’attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974, pag. 265; BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 1985, pag. 640; VENDITTI, Disposizione testamentaria orale e conferma, in Dir. e giur., 1988, pagg. 168 ss.. In giurisprudenza: Cass. Civ. n. 888/1962 e Cass. Civ. n. 6313/1996. Deve, tuttavia, precisarsi come la casistica giurisprudenziale riguardasse essenzialmente profili di responsabilità professionale dei notai che avessero ricevuto atti di conferma di testamenti orali e non il profilo strettamente civilistico della ammissibilità di tali negozi.
[11] ALESSANDRINI CALISTI, op, cit., pag. 350; CICU, Il testamento, Milano, 1969, pag. 29SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, pag. 243; GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, pag. 111; CANIZZO, Successioni testamentarie, Roma, 1996, pagg. 45 ss
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