20 Luglio 2015

Le Sezioni Unite escludono la nullità della sentenza riproduttiva degli atti di parte

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642

Scarica la sentenza

Procedimento civile – sentenza – contenuto – motivazione – mera riproduzione di un atto di parte – nullità – esclusione (Disp. att. cod. proc. civ. art. 118; Cod. proc. civ. artt. 132, 360 c.p.c.; Cost. art. 111)

[1] Non è affetta da nullità la sentenza la cui motivazione, pur riproducendo il contenuto di un atto di parte, esponga in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali il giudice ha fondato la decisione.

CASO
[1] La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia dell’Entrate. Soccombente tanto in primo grado quanto in appello, il ricorrente propone ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in quanto priva di motivazione, essendo la medesima costituita dalla mera riproduzione di un atto di parte. In considerazione dei principi di rilevanza costituzionale che vengono in rilievo, la questione è rimessa all’esame delle Sezioni Unite.

SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in epigrafe, le Sezioni Unite negano che sia censurabile la sentenza la cui motivazione sia riproduttiva di un atto di parte. A fondamento di tale soluzione evidenziano che nessuna disposizione di legge dispone l’originalità dei contenuti della sentenza, essendo unicamente necessario che dalla motivazione emergano in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.

QUESTIONI
[1] Statuendo in tali termini la Corte supera l’orientamento, cui aderisce Cass. 15 ottobre 2001, n. 12542, in Foro it. Rep., 2001, voce Sentenza civile, n. 77, che nega che la sentenza riproduttiva degli atti di parte sia idonea ad adempiere l’obbligo di motivazione gravante sul giudice, dovendo questi esprimere in maniera originale il proprio convincimento. Tale soluzione si fonda sulla valorizzazione della funzione extraprocessuale della motivazione, diretta a consentire il controllo generalizzato sull’attività del giudice.

Al contrario, la pronuncia aderisce alla tesi che, valorizzando la funzione endoprocessuale della motivazione, diretta esclusivamente alle parti e al giudice dell’impugnazione, ritiene necessario l’abbandono di inutili formalismi (cfr., in tal senso, Cass. 1 agosto 2013, n. 18410, in Lav. nella giur. 2013, 11, 1037).

La Corte, peraltro, non omette di considerare il maggior rischio di trascurare domande ed eccezioni di parte causato dal malaccorto utilizzo della tecnica del copia-incolla. Tali vizi andranno, tuttavia, valutati di per sé, avuto riguardo al contenuto della sentenza, indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia stata redatta attraverso la riproduzione di atti di parte.