Inesistenza della società costituita al solo fine di acquistare immobili e garantirne il godimento ai soci
di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge Scarica in PDFTribunale di Catania, Sez. imprese, sentenza n. 3016/2020 del 21 settembre 2020
Massima: “La costituzione di una società al mero fine di procedere all’acquisto di immobili e di consentirne il godimento ai soci, senza il compimento di alcuna attività produttiva e commerciale, è incompatibile con la previsione di cui all’art. 2047 c.c., dovendone quindi conseguire la declaratoria di inesistenza della società, con conseguente applicazione delle norme in tema di comunione, secondo il dettato dell’art. 2048 c.c.”
Riferimenti normativi: 2047, 2048, 2082 c.c.
Parole chiave: società – contratto – validità – presupposti – attività economica – produzione di beni o servizi
La pronuncia in questione ha ad oggetto la validità della delibera assembleare di esclusione dell’attrice da una S.n.c. di cui era precedentemente socia.
Nello specifico, nonostante la società avesse come oggetto sociale la “coltivazione di piante tropicali e fiori”, la stessa era stata di fatto impiegata unicamente al fine di procedere all’acquisto di un terreno e di consentirne il godimento ai soci, in via esclusiva a ciascuno di essi per la sezione di propria spettanza, secondo il regolamento adottato dai medesimi e disciplinante anche l’uso delle parti comuni.
Verificatasi la necessità di procedere al ripristino di parte di un muro comune, l’attrice aveva rifiutato di corrispondere la propria parte di spese, sul presupposto di trovarsi nell’impossibilità di valutare la congruità della somma richiestale. In seguito a tale rifiuto, l’assemblea dei soci aveva quindi approvato la sua esclusione per mancato versamento di spese sociali.
L’attrice si era quindi rivolta al Tribunale di Catania al fine di ottenere l’annullamento della delibera di esclusione, sul presupposto dell’inesistenza di qualsiasi obbligo sociale inerente alla S.n.c., la quale non aveva mai svolto alcuna attività commerciale e produttiva.
Il Tribunale, richiamando quanto precedentemente statuito con la propria sentenza n. 1361/2005, ha affermato l’inesistenza del contratto di società posto alla base della S.n.c., sulla base del presupposto che un’attività “statica” di mero godimento di immobili è incompatibile con il contratto sociale come delineato dall’art. 2047 c.c., dovendo invece essere assoggettata alla disciplina della comunione, come previsto dall’art. 2048 c.c., con applicazione retroattiva delle norme previste dal titolo VII del libro III del Codice civile.
La messa in comune di beni è infatti compatibile con la costituzione di una società, a patto però che tali beni siano strumentali alla realizzazione di un’attività economica la quale, in base a quanto previsto dall’art. 2082 c.c. è quella finalizzata alla “produzione o allo scambio di beni o di servizi”. Essendo il compimento di una tale attività totalmente assente nel caso di specie – stante l’irrilevanza della presenza puramente formale dell’oggetto sociale – il Tribunale di Catania ha quindi riscontrato l’inesistenza di un contratto idoneo alla costituzione della S.n.c., affermando invece la necessità di applicare le norme in tema di comunione.
Di conseguenza, stante l’assenza di alcuna società e di una norma relativa all’esclusione nella disciplina della comunione (potendosi al più disporre lo scioglimento della stessa), si è reso necessario affermare l’inesistenza della delibera di esclusione dell’attrice.
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