Identificazione del custode in caso di sinistro domestico
di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. III, ord., 28.11.2025, n. 31165 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti
Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Danni da cose in custodia – Custode – Proprietario – Signoria di fatto – Potere di controllo – Nesso di causalità – Caso fortuito – Fatto del terzo
[1] In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo.
CASO
L’attore conveniva in giudizio il proprio nipote, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subìti a seguito di una caduta occorsagli all’interno dell’abitazione di quest’ultimo. In particolare, l’attore deduceva di essere scivolato sul pavimento, reso viscido dalle operazioni di pulizia domestica in corso, eseguite dalla coniuge del convenuto.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda, ritenendola non provata.
La Corte d’Appello, adita dall’attore, rigettava l’impugnazione, sebbene con una diversa motivazione. Secondo la Corte territoriale, infatti, la responsabilità non poteva essere ascritta al nipote, proprietario dell’immobile, in quanto la qualifica di custode, al momento del sinistro, doveva essere attribuita alla di lui moglie, la quale, eseguendo materialmente le pulizie, aveva determinato la situazione di pericolo e deteneva il controllo effettivo sulla porzione di immobile interessata.
L’attore proponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. per l’erronea esclusione della qualifica di custode in capo al proprietario dell’abitazione.
SOLUZIONE
Gli Ermellini ribadiscono il principio consolidato, secondo cui la qualifica di custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. spetta al soggetto che ha la disponibilità giuridica e materiale della cosa, ovvero un potere di fatto sulla stessa che gli consente di controllarne i rischi. Tale “signoria di fatto“, immanente alla qualità di proprietario e possessore, non viene meno per il solo fatto che un terzo (nella specie, la coniuge) compia estemporaneamente atti di utilizzo sulla cosa, come le pulizie domestiche. Per escludere la custodia in capo al proprietario, è necessario che questi provi di aver trasferito ad altri il potere di fatto sull’immobile in modo totale, così da escludere ogni propria residua facoltà di controllo.
QUESTIONI
La pronuncia in commento offre l’occasione per una riflessione sulla nozione di “custodia“, ai fini dell’applicazione della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c., con particolare riferimento all’ipotesi in cui più soggetti interagiscano con la cosa che ha cagionato il danno.
Il nodo centrale della controversia, come correttamente individuato dalla Suprema Corte, non attiene all’accertamento del nesso causale, bensì alla preliminare identificazione del soggetto onerato della custodia. La Corte d’Appello aveva adottato un’interpretazione “situazionale” della custodia (non vista come un potere stabile, ma come una funzione legata alla situazione contingente del bene), legandola al soggetto che, nel momento specifico del sinistro, aveva creato la condizione di pericolo (la moglie intenta alle pulizie), spogliando così il proprietario della sua qualifica.
La Cassazione censura tale approccio, riconducendo la figura del custode ad un criterio più stabile e strutturale: la titolarità di un potere di governo sulla cosa.
Con un orientamento che possiamo definire “granitico”, la Corte ribadisce che la responsabilità del custode si fonda sulla relazione tra il soggetto e la cosa, che gli impone un dovere di vigilanza e controllo.
Tale relazione, di regola, coincide con la proprietà o il possesso, in quanto solo il titolare di tali diritti ha la disponibilità giuridica e materiale per intervenire sulla cosa ed eliminare le situazioni di pericolo.
Di conseguenza, l’attività materiale di un terzo, quale la pulizia del pavimento, viene qualificata come un “atto estemporaneo di fruizione o utilizzo” che, di per sé, non è idoneo a trasferire la custodia.
Il proprietario, anche se non presente nel locale dell’incidente, mantiene la sua “signoria di fatto” sull’intero immobile e, con essa, la qualifica di custode.
Per un’effettiva traslazione della custodia, sarebbe stato necessario un atto di trasferimento del potere di fatto sull’immobile (come, ad esempio, un contratto di locazione) con modalità tali da escludere la persistenza, anche parziale, di un potere di controllo in capo al proprietario.
La Suprema Corte opera, inoltre, una fondamentale distinzione concettuale, cruciale per il giudice del rinvio.
Per gli Ermellini l’accertamento della custodia è un prius logico rispetto alla valutazione del nesso eziologico. Una volta stabilito che il proprietario è il custode, la condotta del terzo (la moglie) muta la sua qualificazione giuridica: da potenziale custode diviene un elemento da valutare nell’ambito della prova liberatoria del caso fortuito.
Sarà quindi compito della Corte d’Appello, in sede di rinvio, verificare se la condotta della moglie – unitamente all’eventuale condotta colposa del danneggiato stesso ex art. 1227 c.c. – integri gli estremi del caso fortuito, ossia di un evento imprevedibile ed inevitabile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa (il pavimento) e il danno.
In definitiva, l’ordinanza in commento consolida un’interpretazione che garantisce stabilità e certezza giuridica, ancorando la responsabilità per i danni da cose in custodia alla figura che detiene il potere strutturale di governo sulla cosa ed evitando che la qualifica di custode possa frammentarsi o trasferirsi, in base a contingenze momentanee e occasionali.
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