13 Gennaio 2026

Gli atti dell’esecuzione forzata o alla stessa prodromici che non sono stati notificati al tutore dell’interdetto sono radicalmente inesistenti

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Trib. Verona, 4 settembre 2025 – Est. Burti

Esecuzione forzata – Atti dell’esecuzione o prodromici all’espropriazione forzata – Persona sottoposta a tutela – Notifica al tutore – Necessità – Mancanza – Conseguenze

Massima: “Nei confronti delle persone interdette, che devono stare in giudizio con la necessaria rappresentanza del tutore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso, in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l’atto sia portato a conoscenza tanto della parte, quanto del tutore, per mettere quest’ultimo nelle condizioni di svolgere la sua funzione di rappresentanza legale dell’interdetto. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notifica al solo interdetto, che non sia effettuata pure nei confronti del tutore, degli atti attraverso i quali si svolge l’esecuzione forzata e di quelli alla stessa prodromici”.

CASO

Nei confronti di una persona sottoposta alla pena accessoria dell’interdizione legale ai sensi dell’art. 32 c.p. veniva avviata l’esecuzione esattoriale, avverso la quale l’interdetto, attraverso il proprio tutore, proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Con detta opposizione, si lamentava che la notificazione delle cartelle di pagamento e dell’avviso di intimazione ad adempiere, ai quali era seguita la notifica dell’atto di pignoramento, era stata effettuata nei soli confronti dell’interdetto, mentre era stata omessa nei riguardi del tutore.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Verona ha accolto l’opposizione, affermando che, quando una persona è sottoposta a interdizione (indipendentemente dal fatto che si tratti di interdizione giudiziale o legale), la notificazione tanto degli atti inerenti al processo esecutivo, quanto di quelli prodromici all’avvio dell’esecuzione forzata, dev’essere effettuata anche al tutore dell’interdetto, onde consentirgli di svolgere la sua funzione di assistenza, sicché, in caso contrario, si verifica non già la semplice nullità, ma la giuridica inesistenza della notificazione e la radicale invalidità degli atti esecutivi conseguentemente posti in essere.

QUESTIONI

[1] Accogliendo parzialmente un’opposizione agli atti esecutivi proposta dal tutore di un interdetto ai danni del quale era stata avviata un’esecuzione esattoriale nelle forme del pignoramento presso terzi, il Tribunale di Verona ha affrontato alcune interessanti questioni in tema di legittimazione (attiva e passiva) del tutore.

In primo luogo, è stato verificato se, com’era avvenuto nel caso di specie, l’interdetto potesse proporre l’opposizione agli atti esecutivi, per il tramite del tutore, in assenza di una preventiva autorizzazione del giudice tutelare.

La questione assume rilievo in considerazione del fatto che l’art. 375 c.c. stabilisce che il tutore, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, non può, tra l’altro, promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto, di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

In linea generale, l’autorizzazione del giudice tutelare è richiesta per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e degli atti di disposizione, mentre gli atti di ordinaria amministrazione (per tali dovendosi intendere quelli che sono contemplati dall’art. 375 c.c. e che non rientrano nell’elencazione contenuta nell’art. 374 c.c.) possono essere compiuti dal tutore senza autorizzazione.

Sempre in linea generale, al di fuori dei casi specificamente individuati e qualificati dalla legge come atti di straordinaria amministrazione, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri essenziali del patrimonio dell’incapace, che abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e in relazione al valore totale del patrimonio dell’incapace, che comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del medesimo patrimonio, mentre vanno considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentano tutte e tre queste caratteristiche (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8461).

Con specifico riguardo all’autorizzazione a promuovere un’azione giudiziale, la disposizione recata dal n. 5) dell’art. 374 c.c. esplicita come essa sia richiesta non già quando il tutore sta in giudizio come rappresentante processuale dell’interdetto, ma solo quando intende agire in giudizio e, in questo caso, per avviare un’iniziativa diversa da quelle ivi espressamente indicate come non bisognose di autorizzazione giudiziale.

Il tutore, quindi, può agire in giudizio come rappresentante dell’interdetto, senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, allorché l’azione abbia la finalità di conservare il patrimonio dell’interdetto o rappresenti un’iniziativa qualificabile in termini di amministrazione ordinaria dei beni di proprietà dell’interdetto.

Come rilevato dal Tribunale di Verona, anche il giudizio di opposizione agli atti esecutivi deve intendersi ricompreso tra quelli per i quali il tutore non deve munirsi dell’autorizzazione del giudice tutelare, avendo finalità spiccatamente conservativa: attraverso l’opposizione, infatti, si mira a conseguire un provvedimento che, accertando l’invalidità di uno degli atti del processo esecutivo o allo stesso prodromici, ne caduchi gli effetti, allo scopo di impedire che i beni o i crediti dell’interdetto vengano attribuiti a terzi.

Sotto altro profilo e alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nella sentenza che si annota si osserva che, sebbene nell’opposizione agli atti esecutivi il debitore assuma la veste di attore (essendo colui che, proponendo dapprima ricorso al giudice dell’esecuzione e poi radicando il giudizio di merito nel termine all’uopo concesso ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c., salvo che a ciò non provveda il creditore, quando sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione, onde evitare che se ne determini l’estinzione per effetto del meccanismo delineato dall’art. 624, comma 3, c.p.c.), egli, in realtà, agisce in giudizio per resistere a un’iniziativa processuale del creditore; di conseguenza, il tutore che svolge un’opposizione agli atti esecutivi non promuove un giudizio nel senso inteso dall’art. 374, n. 5), c.c., in quanto non si rende attore per fare valere una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell’incapace.

D’altra parte, quand’anche fosse stata ravvisata la carenza della necessaria autorizzazione del giudice tutelare, ciò non avrebbe condotto alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, visto che, a termini dell’art. 182 c.p.c., si sarebbe dovuto concedere un termine perentorio per acquisire e dimettere l’autorizzazione mancante.

Il potere di rappresentanza del tutore, infatti, discende direttamente dalla legge e non dall’autorizzazione del giudice tutelare, la quale, quando è prescritta, attiene soltanto all’esercizio dell’attività dell’organo che di quel potere è investito, sicché tale autorizzazione non pone in essere un requisito di validità, ma solo una condizione di efficacia della costituzione in giudizio o dell’impugnazione del rappresentante, la cui capacità processuale viene, con essa, non costituita, ma soltanto integrata, con la conseguenza che la mancata autorizzazione comporta non una nullità assoluta, ma un’irregolarità processuale, che può essere sanata anche nel corso del giudizio, con efficacia ex tunc.

In secondo luogo, sia pure limitatamente ai motivi di opposizione per i quali è stata ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario (vale a dire, per quelli che non riguardavano l’invalidità di atti della riscossione prodromici all’esecuzione esattoriale aventi per oggetto obbligazioni tributarie, ovvero entrate pubbliche di natura tributaria iscritte a ruolo, sussistendo, per essi, la giurisdizione esclusiva del giudice tributario), il Tribunale di Verona ha reputato fondata la doglianza attinente all’inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento e dell’intimazione ad adempiere eseguite nei confronti del solo interdetto e non anche del tutore.

A questo proposito e posto che, nel caso di specie, si trattava di interdizione legale comminata quale pena accessoria ai sensi dell’art. 32 c.p., è stato osservato che, mentre l’art. 166 c.p. prevede che gli atti del processo penale debbono essere notificati non alla persona fisica interdetta, ma al suo tutore, nulla è espressamente disposto con riguardo agli atti di carattere civile.

Ciononostante, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla misura – meno limitante della capacità di agire – dell’amministrazione di sostegno, nella sentenza che si annota è stato rilevato che, ogniqualvolta si tratti di notificare un atto a un soggetto che, non avendo il libero esercizio dei diritti, non può stare in giudizio se non per il tramite della persona che lo rappresenta, anche dal punto di vista processuale, secondo quanto stabilito dall’art. 75 c.p.c., il procedimento di notificazione assume carattere complesso, potendosi reputare perfezionato solo quando l’atto sia portato a conoscenza non solo dell’incapace, ma anche del suo rappresentante, onde metterlo in grado di svolgere la sua funzione: se ciò non avviene, si ha non già una mera nullità della notificazione, ma la sua radicale inesistenza.

Questo principio, valevole anche in relazione agli atti prodromici all’avvio dell’esecuzione esattoriale (si veda, in proposito, la richiamata pronuncia di Cass. civ., sez. V, 17 giugno 2015, n. 12531), non subisce alcuna deroga in ragione del fatto che l’interdizione che affliggeva l’esecutato non aveva carattere giudiziale (non essendo stata dichiarata per una sua rilevata incapacità di provvedere ai propri interessi per abituale infermità di mente, come previsto dall’art. 414 c.c.), bensì legale, trattandosi di pena accessoria comminata ai sensi dell’art. 32 c.p., visto che il comma 3 della citata disposizione rinvia espressamente alle disposizioni dettate in materia di interdizione giudiziale per quanto concerne non solo la disponibilità e l’amministrazione dei beni dell’interdetto legale, ma anche la sua rappresentanza negli atti.

Peraltro, poiché la notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di intimazione ad adempiere sono preordinati a ottenere un pagamento spontaneo o a provocare l’impugnazione dell’atto che espone la pretesa, onde prevenire o evitare il pignoramento, non può ipotizzarsi alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo conseguente alla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, sia perché la notifica non era pervenuta nella sfera di conoscenza del soggetto – il tutore – che, in nome e per conto dell’interdetto, poteva effettuare il pagamento idoneo a evitare il pignoramento, sia perché l’opposizione era stata comunque proposta successivamente al pignoramento medesimo, sicché la funzione tipica degli atti prodromici all’esecuzione risultati viziati né è rimasta irrimediabilmente frustrata.

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