3 Febbraio 2026

Il giudice dell’esecuzione non può ignorare la rettifica o la modifica della dichiarazione di quantità tempestivamente comunicata dal terzo

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2025, n. 29059 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti

Espropriazione mobiliare presso terzi – Dichiarazione positiva del terzo – Errore – Rettifica o revoca – Mancata considerazione della rettifica o della revoca – Ordinanza di assegnazione – Opposizione agli atti esecutivi

Massima: “In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l’onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione. Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata o ammissibile o tempestiva, la dichiarazione corretta o di revoca e proceda ugualmente all’assegnazione, il terzo pignorato è legittimato e, al contempo, onerato a proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza di assegnazione”.

CASO

Una società a favore della quale era stato autorizzato un sequestro conservativo, ne avviava l’attuazione nelle forme previste dall’art. 678 c.p.c.

Nell’ambito del procedimento così radicato innanzi al Tribunale di Como, il terzo, dopo avere reso una dichiarazione di quantità positiva, affermando di essere debitore del saldo del prezzo di un immobile promessogli in vendita in forza di contratto preliminare, la rettificava in udienza, specificando che il preliminare si era risolto a seguito di recesso esercitato ai sensi dell’art. 1385 c.c.

Ciononostante, il giudice dell’esecuzione dichiarava apposto il vincolo cautelare sulle somme dovute in virtù del contratto preliminare dal terzo, il quale impugnava il provvedimento reso a definizione del procedimento con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

La sentenza che, respingendo l’opposizione, aveva confermato l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione era impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, qualora il terzo revochi o modifichi la dichiarazione di quantità positiva precedentemente resa prima che sia stata emessa l’ordinanza di assegnazione, il giudice dell’esecuzione deve tenerne conto ai fini della pronuncia del provvedimento conclusivo dell’espropriazione mobiliare presso terzi (o, come nella fattispecie concretamente esaminata, del procedimento promosso per l’attuazione del sequestro conservativo su crediti vantati nei confronti di un terzo dal soggetto a danno del quale è stata autorizzata la misura cautelare).

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione torna a occuparsi della modifica della dichiarazione di quantità resa per errore dal terzo pignorato, ovvero, come nel caso specificamente esaminato, dal terzo nei confronti del quale è stata promossa – nelle forme prescritte dagli artt. 543 e seguenti c.p.c., secondo quanto stabilito dall’art. 648 c.p.c. – l’attuazione di un sequestro conservativo avente per oggetto un credito.

La questione, in effetti, non è nuova, giacché la giurisprudenza aveva già avuto modo di affrontare la problematica, giungendo a una soluzione che può considerarsi univoca, a dispetto di alcune posizioni dottrinali che propongono una ricostruzione diversa.

Anche recentemente, infatti, i giudici di legittimità hanno ribadito che la dichiarazione resa in adempimento di quanto stabilito dall’art. 547 c.p.c., che risulti positiva per effetto di un errore di fatto, può essere oggetto di rettifica o di revoca fino al momento in cui venga emessa l’ordinanza di assegnazione, dovendone il giudice dell’esecuzione tenere conto, se e in quanto il terzo pignorato si sia tempestivamente attivato (in questo senso, tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2021, n. 13144).

Nonostante sia dibattuta la natura della dichiarazione di quantità prescritta dall’art. 547 c.p.c. (variamente qualificata in termini di confessione, di riconoscimento di debito, di esibizione ideale, di dichiarazione di servizio, di mera dichiarazione di scienza), la stessa va comunque intesa come atto del processo esecutivo, volto a definire l’oggetto dell’espropriazione presso terzi e a dare concretezza all’indicazione (che può essere anche generica) che della cosa pignorata è tenuto a dare il creditore nell’atto di pignoramento.

Ciò non significa, peraltro, che la stessa possa formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi, com’è stato evidenziato anche nell’ordinanza che si annota: provenendo da un soggetto che non è parte del processo esecutivo, ma che – perlomeno secondo la ricostruzione più accreditata – vi interviene nella diversa qualità di ausiliario di giustizia, onde consentire la realizzazione della pretesa esecutiva azionata dal creditore, non ricorrono i presupposti per avvalersi del rimedio di cui all’art. 617 c.p.c.

Una diversa conclusione non può giustificarsi facendo riferimento all’estensione e all’ampliamento del novero dei soggetti legittimati a proporre l’opposizione formale, che, secondo la giurisprudenza, vanno individuati in tutti coloro che, in qualche misura, vedono i loro interessi coinvolti o pregiudicati dal processo esecutivo, quand’anche non ne siano parte in senso proprio (si vedano, per esempio, le pronunce che ammettono coloro che hanno presentato offerte d’acquisto a impugnare il provvedimento di esclusione della loro partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dell’immobile pignorato, tra le quali si inscrive quella di Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2022, n. 23338).

In effetti, sarebbe quantomeno singolare che l’opposizione fosse diretta nei confronti dell’atto compiuto dallo stesso soggetto impugnante, che, in questo modo, verrebbe a trovarsi nella condizione di muovere una contestazione di legittimità contra se.

È senza dubbio più logico, dunque, ritenere che sia possibile modificare la dichiarazione di quantità attraverso una condotta che, pur dovendo essere inequivoca e tempestiva (ossia posta in essere prima che siano adottati dal giudice dell’esecuzione provvedimenti che abbiano fatto propria quella erronea precedentemente resa), non sia costretta in rigidi formalismi che potrebbero vanificare l’obiettivo di fare sì che il processo esecutivo persegua il proprio scopo senza ingenerare ulteriore contenzioso, anche al fine di evitare che il decorso del ristretto termine perentorio di venti giorni entro i quali va proposta l’opposizione ex art. 617 c.p.c. impedisca definitivamente di portare all’attenzione del giudice dell’esecuzione fatti o circostanze rilevanti ai fini dell’assunzione delle proprie determinazioni.

La dichiarazione del terzo, peraltro, non può considerarsi revocabile ad nutum, in caso di errore, dovendo quest’ultimo essere scusabile, ossia incolpevole, nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di correttezza che debbono improntare anche la condotta del terzo pignorato, chiamato a cooperare con l’ufficio giudiziario e tenuto, quindi, a evitare condotte improntate a superficialità, scorrettezza o mala fede (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2017, n. 13143).

Ricorrendo tali condizioni e qualora il giudice dell’esecuzione trascuri di considerare la precisazione o la rettifica ritualmente introdotta dal terzo, questi potrà impugnare l’ordinanza di assegnazione – emessa nonostante una dichiarazione da qualificarsi come negativa – con l’opposizione agli atti esecutivi.

Opposizione che, invece, resterebbe preclusa qualora il terzo, astenendosi dal modificare tempestivamente la propria dichiarazione, avesse atteso la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione per reagire, dato che, a quel punto, a fronte di una dichiarazione rettamente ritenuta positiva dal giudice dell’esecuzione (perché non fatta oggetto di apposita e tempestiva rettifica), il provvedimento assunto non si esporrebbe ad alcuna fondata critica.

Come sottolineato nell’ordinanza che si annota, una diversa soluzione comporterebbe un’inutile dilatazione dei tempi per ottenere la soddisfazione del credito azionato, una moltiplicazione ingiustificata degli strumenti processuali e la possibilità per il terzo di impugnare un provvedimento del giudice dell’esecuzione per un errore commesso non da quest’ultimo, bensì da lui stesso.

La pronuncia in esame offre un ulteriore spunto di riflessione, nella parte in cui evidenzia come la rettifica della dichiarazione del terzo non debba reputarsi soggetta a particolari formalità, anche in considerazione del fatto che egli – come detto – non è propriamente parte del processo esecutivo.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto di non dovere tenere conto della dichiarazione rettificativa resa in udienza dal procuratore del terzo pignorato (che aveva comunicato l’intervenuto recesso dal contratto preliminare da cui scaturiva il credito che si pretendeva di assoggettare al vincolo del sequestro conservativo), perché non era stato rinvenuto, prima che fosse stata assunta la riserva all’esito di detta udienza, il deposito telematico della nuova dichiarazione negativa, sostitutiva di quella positiva precedentemente resa, per ragioni squisitamente tecniche, cioè legate ai tempi di lavorazione della busta telematica da parte della cancelleria.

La Corte di cassazione ha stigmatizzato questa presa di posizione, evidenziando che il giudice dell’esecuzione aveva comunque a disposizione l’ampia e incondizionata modifica della dichiarazione operata a verbale in modo tempestivo rispetto all’assunzione del provvedimento da assumersi per definire il processo.

Al limite, poteva discutersi se la rettifica della dichiarazione fosse o meno giustificabile, vale a dire se, alla stregua di quanto osservato in precedenza, scaturisse da circostanze non addebitabili a negligenza del terzo pignorato: poiché, tuttavia, l’insussistenza di un credito utilmente assoggettabile a sequestro conservativo conseguiva al recesso dal contratto preliminare intervenuto successivamente alla prima dichiarazione (positiva), non è revocabile in dubbio che i presupposti per la revoca o la modifica vi fossero.

In effetti, quando i crediti assoggettati a espropriazione forzata (ovvero a sequestro) si pongano in rapporto sinallagmatico rispetto ad altra prestazione non ancora eseguita (come nel caso di specie, in cui l’obbligo di pagamento del corrispettivo costituiva la controprestazione dovuta nell’ambito di una compravendita solo promessa e non ancora perfezionatasi), l’esistenza del rapporto da cui i crediti scaturiscono è condizione della loro assegnazione, che resta conseguentemente preclusa quando il rapporto sia venuto meno; circostanza che risulta opponibile ai creditori, dal momento che le vicende che non attengono alla circolazione dei crediti aventi titolo in un contratto, bensì al contratto stesso, fuoriescono dall’orbita dell’art. 2914 c.c. (in questo senso, Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2025, n. 14682, in una fattispecie in cui era stata reputata ostativa all’assegnazione dei crediti dell’appaltatore per corrispettivi di lavori non ancora eseguiti derivanti da un appalto, la cessione del contratto disposta dal terzo pignorato dopo l’avvio dell’azione esecutiva).

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