Estinzione del processo esecutivo iscritto a ruolo dal debitore esecutato ai sensi dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c.
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFTrib. Verona, 18 luglio 2025 – Est. Burti
Espropriazione immobiliare – Iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte del debitore esecutato – Mancato deposito dell’istanza di vendita o della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. – Inefficacia del pignoramento – Assenza di istanza rivolta al giudice dell’esecuzione dal debitore che iscrive a ruolo il processo esecutivo – Estinzione
Massima: “Va dichiarata l’estinzione del processo esecutivo iscritto a ruolo dal debitore esecutato ai sensi dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c., sia quando il creditore non abbia depositato l’istanza di vendita e la documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. nel termine di quarantacinque giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto di pignoramento alla parte esecutata, sia quando all’iscrizione a ruolo non si accompagni una rituale istanza indirizzata dal debitore al giudice dell’esecuzione, non essendo sufficiente la mera riserva di presentarla in un momento successivo”.
CASO
Dopo avere ricevuto la notifica di un atto di pignoramento immobiliare, i debitori esecutati iscrivevano a ruolo il processo esecutivo ai sensi dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c., dichiarando che, in un secondo momento, avrebbero depositato un’istanza di conversione del pignoramento.
Tale istanza veniva depositata dopo circa due mesi, senza che il creditore procedente avesse, nel frattempo, formulato istanza di vendita e dimesso, oltre all’atto di precetto completo della relazione di notifica, la documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c.
SOLUZIONE
[1] Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, in quanto, da un lato, il pignoramento era divenuto inefficace in conseguenza della mancata evasione, da parte del creditore, degli adempimenti prescritti da gli artt. 557 e 567 c.p.c. nei termini all’uopo previsti e, dall’altro lato, i debitori esecutati, iscrivendo a ruolo il processo esecutivo, non avevano ottemperato all’onere di formulare contestualmente un’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza che si annota si è occupata di una fattispecie che non si verifica di frequente: l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo a cura (non del creditore procedente, ma) del debitore esecutato.
Tale ipotesi è contemplata e regolata dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c., disposizione introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 132, allo scopo di porre rimedio alle problematiche emerse a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo.
Più precisamente, fino al 2014 al pignoramento (che segna l’inizio dell’espropriazione forzata) faceva seguito – senza soluzione di continuità – l’instaurazione del processo esecutivo innanzi al giudice competente, giacché l’ufficiale giudiziario doveva depositare senza ritardo presso la cancelleria del tribunale il verbale del pignoramento mobiliare o l’atto di pignoramento presso terzi o immobiliare notificato, affinché fosse formato il fascicolo dell’esecuzione; dopo le modifiche alla disciplina processuale introdotte nel 2014, invece, l’onere di iscrivere a ruolo il processo esecutivo grava sul creditore, che, una volta ricevuto dall’ufficiale giudiziario il verbale di pignoramento ovvero l’atto di pignoramento notificato, deve depositarlo, unitamente al titolo esecutivo e al precetto, con la richiesta di iscrizione a ruolo (essendo venuto meno, per effetto del d.lgs. 164/2024, l’obbligo di dimettere anche la relativa nota, resa superflua dall’attuale infrastruttura e configurazione del processo civile telematico).
È evidente, dunque, l’interesse del creditore a completare nel più breve tempo possibile l’iscrizione a ruolo: vuoi perché il termine all’uopo previsto, a pena di inefficacia del pignoramento, è molto ristretto (soprattutto per l’espropriazione mobiliare presso il debitore e per quella immobiliare, essendo di quindici giorni dalla consegna degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario, mentre è di trenta giorni nel caso di espropriazione mobiliare presso terzi), vuoi perché, in assenza di un fascicolo del processo esecutivo, è precluso il deposito dell’istanza di vendita (e, nel caso di espropriazione immobiliare, della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c.), da effettuarsi, anche in questo caso a pena di inefficacia del pignoramento, entro quarantacinque giorni dal compimento di quest’ultimo (art. 497 c.p.c.).
Può accadere, tuttavia, che sorga l’esigenza per un soggetto diverso dal creditore di proporre un’istanza o un ricorso al giudice dell’esecuzione quando il processo esecutivo non è ancora stato iscritto a ruolo dal creditore medesimo: in tali casi, sarà questo soggetto a doversi fare carico dell’incombente, secondo le modalità dettate dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c., la cui finalità è da rinvenirsi proprio nel rendere possibile la formale instaurazione del processo esecutivo indipendentemente dall’iniziativa del creditore, quando l’interesse sorga in capo a qualcun altro.
Si tratta, come evidenziato anche nell’ordinanza che si annota, di un istituto che ha carattere eccezionale, perché in qualche misura sovverte le regole che vedono nel creditore la parte tenuta a porre in essere, a pena di estinzione o di improcedibilità, gli atti di impulso del processo esecutivo, in primis quello che ne determina l’incardinamento avanti al giudice competente (attraverso l’iscrizione a ruolo).
L’art. 159-ter disp. att. c.p.c. stabilisce che:
- chi, prima che il creditore abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo, deposita un atto o un’istanza, provvede (anche) all’iscrizione a ruolo, depositando una copia dell’atto di pignoramento;
- il creditore, nei termini fissati dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c., deve depositare, a pena di inefficacia del pignoramento, copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni.
La norma, come rilevato dal Tribunale di Verona, si discosta da quella recata dall’art. 557 c.p.c. solamente per ciò che attiene al soggetto (necessariamente diverso dal creditore pignorante) da cui proviene l’istanza di iscrizione a ruolo del processo esecutivo e per il corredo dei documenti da depositare (il solo atto di pignoramento, di cui è senz’altro in possesso il debitore esecutato, essendogli stato notificato, mentre è più difficile immaginare come possa disporne il creditore che intenda depositare un ricorso per intervento), mentre il pignorante, nel rispetto del termine di cui all’art. 557 c.p.c., deve depositare l’atto di precetto e il titolo esecutivo.
Al di là di questi aspetti peculiari, la procedura esecutiva rimane retta dalle regole ordinarie: in particolare, il creditore non è esentato dal rispetto dei termini acceleratori previsti a suo carico a pena di inefficacia sopravvenuta del pignoramento.
Nel contempo, l’iscrizione a ruolo da parte del debitore si giustifica in tanto in quanto, contestualmente a essa, venga sottoposta al giudice dell’esecuzione un’istanza il cui esame non può essere differito: in ciò, d’altra parte, consiste la ratio della norma, introdotta proprio allo scopo di rendere materialmente possibile presentare una richiesta che, altrimenti, non troverebbe una sede in cui essere veicolata e sarebbe pertanto destinata a rimanere sottratta al vaglio dell’organo giudiziario competente a esaminarla e a delibarla.
Ne è riprova la lettera dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c., che, non a caso, prevede che l’iscrizione a ruolo da parte di un soggetto diverso dal creditore prima che questi vi abbia provveduto dev’essere effettuata da chi deposita un’istanza (per esempio, di riduzione del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ., o di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.) da presentare in limine litis, prima ancora che scada il pur ristrettissimo termine fissato dall’art. 557 c.p.c. per l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte del creditore, onde evitare che l’azione esecutiva prosegua; il medesimo interesse può sorgere quando debba essere proposta un’opposizione al cumulo dei mezzi espropriativi ex art. 483 c.p.c., oppure un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.
Se così non fosse, il debitore non avrebbe alcun motivo di surrogarsi al creditore in tale adempimento.
Tenuto conto della finalità sottesa all’art. 159-ter disp. att. c.p.c., il Tribunale di Verona ha, dunque, rilevato come l’assenza di una rituale istanza del debitore depositata contestualmente all’iscrizione a ruolo del processo esecutivo determini l’estinzione di quest’ultimo: vi è, in altre parole, una necessaria e fisiologica simbiosi tra l’adempimento amministrativo (rappresentato dall’iscrizione a ruolo) e la richiesta rivolta al giudice dell’esecuzione, che sola giustifica l’iniziativa di carattere surrogatorio assunta dall’esecutato, non potendosi ravvisare un altro interesse che possa sorreggerla.
Istanza che, dunque, dev’essere contestuale all’iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente la mera riserva di presentarla in un momento successivo, venendo meno, in caso contrario, la legittimazione straordinaria del soggetto diverso dal creditore a curare l’incombente che incardina il processo esecutivo: la contestualità va ravvisata come necessaria in virtù di un’interpretazione della norma non solo letterale, ma pure sistematica, non potendo altrimenti essere verificato l’interesse concreto e attuale del debitore a compiere un adempimento che, in via ordinaria, è posto, a pena d’inefficacia del pignoramento, a carico del creditore.
Allo stesso modo, può considerarsi venuto meno l’interesse del debitore alla decisione sull’istanza depositata contestualmente all’iscrizione a ruolo quando il pignoramento – come avvenuto nella fattispecie oggetto dell’ordinanza annotata – sia divenuto inefficace per effetto e in conseguenza della mancata tempestiva evasione, da parte del creditore procedente, degli incombenti su di lui gravanti (deposito dell’atto di precetto e del titolo esecutivo, dell’istanza di vendita e della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c.).
La peculiare modalità con cui l’atto di pignoramento viene portato a conoscenza dell’ufficio giudiziario, infatti, non elide l’onere per il creditore pignorante di compiere comunque gli atti di impulso della procedura esecutiva a pena d’inefficacia del pignoramento stesso.
L’iscrizione a ruolo da parte del debitore, d’altra parte, non determina la sospensione della decorrenza dei termini acceleratori e perentori entro i quali il creditore deve porre in essere dette attività di impulso, eventualmente configurabile solo allorquando, a seguito dell’istanza del debitore, sia stata disposta la sospensione del processo esecutivo.
Tenuto conto di ciò, in capo alla parte esecutata non può essere ravvisato un interesse giuridicamente rilevante alla pendenza sine die del vincolo espropriativo, ma soltanto un interesse a che il giudice dell’esecuzione decida immediatamente l’istanza endoesecutiva proposta unitamente all’iscrizione a ruolo: decisione che logicamente presuppone la perdurante efficacia del pignoramento e, con essa, la pendenza del processo esecutivo.
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