27 Gennaio 2026

Doppio pagamento del terzo pignorato e azione di indebito arricchimento nei confronti dell’esecutato

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Trib. Bergamo, 30 novembre 2025 – Est. Burti

Espropriazione mobiliare presso terzi – Obblighi del terzo pignorato – Pagamento all’esecutato in pendenza del processo esecutivo – Ordinanza di assegnazione – Pagamento al creditore assegnatario – Azione di arricchimento senza causa nei confronti del debitore esecutato – Ammissibilità

Massima: “Il terzo pignorato che, avendo dichiarato l’impignorabilità delle somme assoggettate a espropriazione forzata e ignorando la pendenza della procedura esecutiva iscritta a ruolo dal creditore, adempia nei confronti del debitore esecutato e, in virtù di un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., abbia successivamente pagato anche il creditore assegnatario, è legittimato ad agire nei confronti dell’esecutato per ripetere quanto corrispostogli (non già ai sensi dell’art. 2033 c.c. o dell’art. 2036 c.c., ma) esperendo l’azione di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c.”

CASO

A un’impresa di assicurazioni con la quale erano stati stipulati contratti di investimento in strumenti finanziari qualificati come polizze vita veniva notificato un atto di pignoramento presso terzi, avente per oggetto tutte le somme dovute ai due contraenti in virtù di dette polizze.

Nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., l’impresa assicuratrice dichiarava che dette somme dovevano considerarsi impignorabili ex art. 1923 c.c. e precisava che, fino a quel momento, non erano pervenute richieste di rimborso anticipato dell’indennizzo.

Ignara dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, la società assicuratrice, dopo avere rimborsato integralmente ai due contraenti quanto dovuto in forza delle polizze, si vedeva raggiunta – a distanza di qualche anno – dalla notifica dapprima del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto la vendita degli strumenti finanziari pignorati, quindi, a seguito della comunicazione del rimborso effettuato in favore degli esecutati in pendenza dell’esecuzione, dell’ordinanza di assegnazione delle somme corrispondenti agli importi rimborsati.

L’impresa assicuratrice, dopo avere pagato i creditori assegnatari, agiva nei confronti dei contraenti delle polizze vita per ottenere la restituzione di quanto loro rimborsato.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Bergamo, ravvisando l’insussistenza dei presupposti per applicare gli artt. 2033 e 2036 c.c., ha accolto la domanda di indebito arricchimento proposta in via subordinata dalla compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 2041 c.c.

QUESTIONI

[1] Il Tribunale di Bergamo è intervenuto in una fattispecie in cui un’impresa assicuratrice, destinataria di un pignoramento presso terzi con cui erano state assoggettate a espropriazione forzata le somme dovute ai due debitori esecutati in forza di polizze vita dagli stessi stipulate, aveva dapprima eseguito il rimborso in favore dei contraenti, nonostante la pendenza della procedura esecutiva (non avendo avuto conoscenza dell’iscrizione a ruolo del pignoramento), quindi si era vista costretta a effettuare il pagamento del medesimo importo in favore dei creditori che avevano conseguito un’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c.

L’impresa assicuratrice aveva, quindi, agito in giudizio affinché i contraenti esecutati fossero condannati a rendere quanto loro corrisposto a titolo di rimborso.

Con la sentenza che si annota, vengono analizzati i rimedi dei quali può avvalersi il terzo pignorato che abbia pagato due volte lo stesso importo a soggetti diversi in forza di titoli distinti, sebbene collegati dal fatto di essere l’uno asservito al vincolo dell’azione esecutiva e l’altro scaturente dal fruttuoso esperimento di quest’ultima.

Nel caso di specie, peraltro, veniva in rilievo un aspetto di non secondaria importanza.

Il rimborso disposto dall’impresa assicuratrice (che, nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., aveva indicato l’impignorabilità delle somme ex art. 1923 c.c.) era avvenuto senza che le fosse stata comunicata – perché all’epoca non era ancora entrata in vigore la prescrizione contenuta nell’attuale comma 5 dell’art. 543 c.p.c. – l’iscrizione a ruolo del pignoramento e, dunque, nell’inconsapevolezza della pendenza della procedura esecutiva, che si era protratta nel tempo in conseguenza della sospensione disposta a seguito dell’opposizione proposta senza successo ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dagli esecutati, che non avevano né esteso il contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice, né segnalato alla stessa la pendenza della procedura esecutiva allorché avevano chiesto il rimborso delle polizze vita.

In questo contesto, il Tribunale di Bergamo ha osservato, innanzitutto, che non ricorrevano le condizioni per accogliere la domanda ai sensi degli artt. 2033 e 2036 c.c.

Le disposizioni in parola, infatti, riguardano il caso in cui venga effettuato un pagamento non dovuto o a un soggetto non legittimato a riceverlo.

Tuttavia, il pagamento eseguito al debitore esecutato dal terzo pignorato in violazione di quanto disposto dall’art. 546 c.p.c. non è invalido, avendo efficacia liberatoria nei confronti dell’accipiens (giacché estingue un debito esistente nei rapporti inter partes), essendo soltanto inopponibile al creditore pignorante e a quelli intervenuti nell’esecuzione ai sensi dell’art. 2917 c.c.: tale pagamento, dunque, è assistito da una valida causa solvendi, sicché – pur essendo relativamente inefficace, in virtù e nei limiti di quanto disposto dall’art. 2917 c.c. – non configura un indebito oggettivo.

L’indebito non era nemmeno configurabile ex latere accipientis, visto che, per quanto pignorato, il credito del debitore esecutato rimane nella sua sfera patrimoniale sino alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, con la conseguenza che il pagamento eseguito nei suoi confronti, per quanto posto in essere in violazione delle norme che disciplinano il processo esecutivo e degli obblighi di custodia sanciti dall’art. 546 c.p.c., è diretto a chi, in quel momento, è (ancora) creditore della prestazione e ha, quindi, efficacia satisfattiva.

Inoltre, non ricorreva un indebito soggettivo, ai sensi dell’art. 2036 c.c., sussistente quando viene effettuato un pagamento da chi erroneamente si ritiene debitore di un debito altrui, dal momento che la compagnia assicuratrice era effettivamente debitrice dei contraenti delle polizze vita e aveva disposto il rimborso delle somme non già pensando di non esservi tenuta, ma ritenendo che fossero venuti meno gli obblighi di custodia sulla stessa incombenti ai sensi dell’art. 546 c.p.c., che, peraltro, non determinano la perdita della qualità di debitore del terzo pignorato nei confronti dell’esecutato, accadendo ciò solo al momento e per effetto della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione (posto che, se così non fosse, il credito pignorato non potrebbe neanche essere utilmente assegnato).

Non si tratta, pertanto, di un pagamento erroneamente effettuato da chi non aveva alcuna obbligazione nei confronti dell’accipiens, in quanto il debito sussisteva realmente, ma poteva esserne legittimamente sospeso l’adempimento per tutta la durata della procedura esecutiva, in ragione dei predetti obblighi di custodia che gravano sul terzo pignorato.

Detto questo e rilevato che il danno subito dalla compagnia assicuratrice si era verificato nel momento in cui aveva dovuto eseguire il (secondo) pagamento in favore dei creditori assegnatari in forza del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c. (e non in corrispondenza del rimborso delle polizze ai contraenti, debitori esecutati, per le ragioni viste prima), il Tribunale di Bergamo ha reputato meritevole di accoglimento la domanda di ripetizione fondata sull’arricchimento senza causa verificatosi a favore dei convenuti.

Da questo punto di vista, è stato evidenziato che:

  • vi era stato senza dubbio un impoverimento della compagnia assicuratrice, che, in forza dell’ordinanza di assegnazione conseguita dai creditori pignoranti, aveva pagato un importo corrispondente a un debito che aveva già precedentemente estinto – sia pure non facendo valere ovvero violando le prerogative derivanti dall’obbligo di custodia cui era sottoposta – nei confronti di chi, in quel momento, era ancora creditore della prestazione eseguita;
  • vi era stato altrettanto indubbiamente un indebito arricchimento dei convenuti, dal momento che, in qualità di beneficiari delle polizze vita liquidate, avevano ricevuto quanto contrattualmente spettava loro e in qualità di debitori esecutati, avevano visto estinto il loro debito nei confronti dei creditori assegnatari (che avevano promosso il pignoramento presso terzi per ottenerne l’adempimento coattivo) grazie al pagamento effettuato in loro favore dalla compagnia assicuratrice con fondi non derivanti dalla liquidazione delle polizze vita (visto che, in quel momento, erano già state integralmente rimborsate).

La conclusione della procedura esecutiva con la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione ha comportato l’obbligo della compagnia assicuratrice di pagare ai creditori assegnatari gli stessi importi che erano già stati precedentemente corrisposti ai debitori esecutati, stante l’inefficacia e l’inopponibilità, nei confronti dei primi, del pagamento disposto in favore dei secondi.

Da ciò è derivato quello spostamento di ricchezza ingiustificato dal solvens (la compagnia assicuratrice) all’accipiens (i due contraenti delle polizze vita e debitori esecutati) consistente nell’estinzione, con risorse della compagnia assicuratrice in alcun modo riconducibili alle polizze vita, del debito degli esecutati nei confronti dei creditori assegnatari.

È, del resto, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l’arricchimento altrui che giustifica l’accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. non deve necessariamente consistere in un bene o in un valore direttamente appreso dall’accipiens, ma può ravvisarsi, più in generale, in una qualsiasi forma di profitto, di lucro o di incremento patrimoniale, anche sotto forma di risparmio di spesa, ovvero di mancata perdita economica conseguente all’intervento di chi promuove l’azione di ingiustificato arricchimento, fatta eccezione soltanto per i vantaggi di carattere puramente morale che non si traducano in un vantaggio patrimoniale (si veda, per esempio, Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2024, n. 27207).

L’indennizzo liquidato dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell’art. 2041 c.c. è stato, quindi, parametrato al controvalore delle polizze vita liquidato e versato dalla compagnia assicuratrice ai debitori esecutati, corrispondente a quello dalla stessa pagato in forza dell’ordinanza di assegnazione ai creditori dei medesimi debitori esecutati, traducendosi l’indebito arricchimento nell’estinzione – fino alla concorrenza di tale importo – del loro debito verso gli stessi creditori assegnatari con risorse della compagnia assicuratrice.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Frodi bancarie informatiche: profili di responsabilità legale e tutela dell’utente