27 Maggio 2025

Diritto di accesso alla documentazione bancaria: i chiarimenti della Cassazione

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 8173/2025, ha ribadito che il diritto del cliente bancario di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, integra un diritto sostanziale autonomo, dotato di autonoma tutela giurisdizionale e non meramente strumentale. Tale diritto è finalizzato alla tutela della posizione giuridica del cliente, anche al di fuori di eventuali ulteriori azioni giudiziarie, e trova fondamento sistematico negli obblighi di correttezza, buona fede e integrazione del contratto ex artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 11733/1999; n. 12093/2001; n. 13277/2018; n. 35039/2022), estendendosi anche ai rapporti contrattuali già conclusi, ma i cui effetti non si siano ancora esauriti (Cass. n. 11004/2006; n. 15669/2007).

In virtù della natura di diritto sostanziale autonomo, la relativa tutela può essere attivata anche in assenza di una finalità strumentale, come avviene nei casi in cui la documentazione venga richiesta al fine di esercitare un’ulteriore pretesa processuale. In tal caso, il cliente può proporre domanda giudiziale volta alla condanna dell’istituto bancario all’adempimento dell’obbligo di consegna, senza che sia necessario ricorrere allo strumento dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (sul punto, v. Cass. n. 24641/2021; n. 23861/2022).

Tale diritto può essere fatto valere anche mediante procedimento monitorio, a condizione che sussistano i presupposti processuali di legge. È erroneo escludere tale possibilità di accesso al ricorso per decreto ingiuntivo, ritenendo che l’obbligazione in esame abbia natura di facere. Al contrario, come chiarito da Cass. n. 29272/2024, l’obbligazione dell’istituto bancario è qualificabile in termini di dare, consistendo nella consegna della documentazione, e non già in un facere in senso tecnico. La necessità di predisporre fisicamente le copie richieste costituisce un elemento meramente strumentale, eventuale e secondario, che non muta la natura dell’obbligo.

La ratio dell’art. 119 TUB configura un diritto alla consegna della documentazione e non un obbligo di formazione della copia. In un contesto tecnologico nel quale la documentazione bancaria è integralmente dematerializzata e conservata in forma digitale, il concetto stesso di “copia” si riferisce alla trasmissione di un “dato” già disponibile, indipendentemente dal supporto sul quale venga fornito. Richiamando la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei documenti informatici (Cass. n. 11269/2004; n. 23389/2016; n. 14686/2018), la Corte afferma che deve ritenersi prevalente una lettura della norma coerente con l’attuale realtà tecnologica: il cliente ha diritto al dato, in qualunque forma esso sia conservato o trasmesso, e la sua eventuale materializzazione non muta la natura dell’obbligazione.

In conseguenza di ciò, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’art. 119, comma 4, TUB attribuisce al cliente un diritto alla consegna della copia della documentazione che è azionabile anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, senza che assuma rilievo la necessità di elaborare tale copia, trattandosi di attività prodromica e non costitutiva del diritto stesso.

Di interesse è anche l’ulteriore chiarimento fornito dalla Cassazione, che ha ritenuto che la mancata corresponsione, da parte della cliente, della somma (€ 82,56) richiesta dalla banca a titolo di rimborso dei costi di produzione delle copie non determina l’inesigibilità del diritto azionato. L’art. 119, comma 4, TUB consente l’addebito dei soli costi di produzione della documentazione, ma non subordina l’esercizio del diritto alla loro preventiva rifusione. La norma non configura alcun rapporto sinallagmatico tra la consegna della documentazione e il pagamento dei costi, i quali possono semmai essere addebitati unilateralmente al conto corrente in pendenza di rapporto.

Pertanto, ogni interpretazione che subordini l’esigibilità del diritto alla consegna della documentazione al previo pagamento di tali oneri finisce per introdurre una limitazione indebita e non prevista dalla legge, lesiva dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché dei valori solidaristici di cui all’art. 2 Cost. Una simile impostazione renderebbe eccessivamente oneroso, e potenzialmente paralizzante, l’esercizio del diritto del cliente, soprattutto ove la quantificazione dei costi sia rimessa alla determinazione unilaterale dell’istituto di credito.

In definitiva: a) il diritto alla consegna della documentazione ex art. 119, comma 4, TUB costituisce un diritto sostanziale autonomo, non subordinato alla finalità di esercitare ulteriori azioni giudiziarie; b) tale diritto può essere fatto valere tramite ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di obbligazione di dare e non di facere; c) l’obbligo di rifondere i costi di produzione della documentazione non condiziona l’esigibilità del diritto né la sua tutela in sede giudiziale.

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