23 Settembre 2025

Composizione negoziata della crisi, garanzia pubblica MCC e misure cautelari

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, Giudice Limitone

Parole chiave

Composizione negoziata della crisi – Garanzia pubblica – Mediocredito Centrale – Misure protettive – Misure cautelari – Divieto di escussione

Massima: “Nel contesto della composizione negoziata della crisi, può essere concessa la misura cautelare del divieto temporaneo di escussione delle garanzie, compresa quella pubblica del Mediocredito Centrale, onde evitare l’alterazione dello status quo tra i creditori e condurre a termine le trattative volte al risanamento dell’impresa”.

Disposizioni applicate

Art. 18 c.c.i.i. (misure protettive), Art. 19 c.c.i.i. (procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

CASO

Una s.r.l. è in crisi di liquidità. Chiede di essere ammessa a una procedura di composizione negoziata. Contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto chiede delle misure cautelari e protettive, volte a evitare che i creditori inizino o continuino le loro iniziative stragiudiziali e giudiziali di recupero del credito.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Vicenza accoglie l’istanza di misure cautelari e protettive ad ampio spettro, e dispone la sospensione dell’obbligo di rimborso delle rate dei finanziamenti in essere, il divieto dei creditori bancari di escutere le garanzie prestate, comprese quelle del Mediocredito Centrale, e la sospensione delle rateazioni in corso nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

QUESTIONI

Il decreto del Tribunale di Vicenza in commento si colloca nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi. La composizione negoziata è una procedura quasi totalmente stragiudiziale. L’unico caso in cui è necessario rivolgersi al giudice è quando bisogna ottenere misure protettive nei confronti dei creditori. Il codice della crisi si premura di distinguere tra misure “protettive” (lett. p dell’art. 2 c.c.i.i.) e “cautelari” (lett. q dell’art. 2 c.c.i.i.), offrendone una specifica definizione.

Con riferimento alla domanda di misure protettive, la legge prevede che “l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza … l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori” (art. 18 comma 1 c.c.i.i.). Generalmente le misure protettive, se vengono richieste dal debitore, vengono richieste nei confronti di tutti i creditori. La disposizione che abbiamo riportato consente peraltro di chiedere misure protettive anche di tipo “selettivo”, ossia nei confronti di solo alcuni dei creditori e/o nei confronti di solo alcune specifiche iniziative dei creditori. Si tratta proprio di quello che può accadere con riferimento ai crediti garantiti dal Mediocredito Centrale, in quanto il pagamento da parte di questa società in favore della banca garantita fa sorgere un credito privilegiato dello stesso Medicredito che prima non esisteva con la sua caratteristica di privilegio. Il credito muta la sua natura (da chirografario a privilegiato), scombussolando così l’ordine di soddisfazione dei creditori.

Le misure protettive vengono chieste dal debitore quando chiede la nomina dell’esperto. Esse, però, devono essere confermate dal tribunale. Si tratta difatti di conseguenze importanti per i creditori. La legge prescrive dunque che “quando l’imprenditore formula la richiesta … con ricorso presentato al tribunale … entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative” (art. 19 comma 1 c.c.i.i.). La presenza di una garanzia pubblica potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative . Difatti il pagamento da parte del Mediocredito Centrale e la sua surrogazione nella posizione della banca determina una “elevazione” del credito da chirografario a privilegiato.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Vicenza, il debitore (come detto: una s.r.l.) chiede sia la conferma delle misure protettive già iscritte nel registro delle imprese sia la concessione di misure cautelari. L’esperto esprime parere favorevole. L’impresa non è ancora insolvente, ma versa in una situazione di temporanea illiquidità, che consente di ritenere plausibile il risanamento. Il giudice vicentino ritiene sensato sospendere qualsiasi pagamento, rendendo temporaneamente disponibile la liquidità necessaria al risanamento.

Il Tribunale di Vicenza ritiene altresì sensato impedire temporaneamente l’escussione di garanzie, compresa quella pubblica del Mediocredito Centrale, onde evitare – da un lato – l’alterazione dello status quo tra i creditori, avvantaggiando gli escutenti e demotivandoli rispetto all’esito della composizione negoziata, e onde evitare il definitivo consolidamento del privilegio del Mediocredito, che potrebbe pregiudicare le trattative in corso.

In conclusione il Tribunale di Vicenza conferma le misure protettive già iscritte nel registro delle imprese per quattro mesi dalla data della loro iscrizione con il ricorso. Inoltre il giudice vicentino concede le seguenti misure cautelari: la sospensione dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere; il divieto dei creditori bancari di escutere le garanzie prestate da Mediocredito Centrale; la sospensione delle rateizzazioni in corso nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Va detto che non sempre i giudici accolgono le domande finalizzate a bloccare l’escussione del Mediocredito Centrale. Di recente, ad esempio, il Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 12 maggio 2025, in ilcaso.it) ha rigettato la domanda del debitore, nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, volta a bloccare l’escussione della garanzia – fornita dal Mediocredito Centrale – da parte di una banca. Il debitore presenta domanda di nomina dell’esperto ai fini della composizione negoziata e chiede misure protettive. Una delle misure richieste è quella di vietare al Mediocredito di eseguire il pagamento delle somme garantite. Il giudice bolognese rileva come le misure possono essere concesse se, in loro assenza, può essere pregiudicato il buon esito delle trattative. Tuttavia, la circostanza che alcuni finanziamenti bancari siano assistiti dalla garanzia dell’MCC non implica di per sé il pagamento immediato, dovendo comunque essere rispettato l’iter previsto dalle disposizioni operative del fondo di garanzia. Inoltre, non è preclusa la possibilità di raggiungere un accordo transattivo anche con il garante pubblico. Nello specifico caso trattato dal Tribunale di Bologna non ci sono elementi concreti che possano far ritenere che le banche garantite abbiano l’intenzione di escutere il garante pubblico. Il giudice bolognese valorizza un passaggio delle disposizioni operative che disciplinano il funzionamento del Mediocredito Centrale, secondo cui la presentazione al gestore del fondo di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione. Inoltre, un altro passaggio delle disposizioni operative stabilisce che – qualora sia già stata presentata la richiesta di escussione da parte di una banca – la proposta transattiva interrompe l’istruttoria del gestore del fondo. La partecipazione delle banche alle trattative può avvenire senza il timore di perdere il beneficio della garanzia pubblica. In conclusione, il Tribunale di Bologna non pronuncia alcun divieto in capo alle banche di escutere la garanzia.

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