Colpa del consumatore e colpa del finanziatore nella ristrutturazione dei debiti
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFCorte di cassazione, 24 luglio 2025, n. 21048, Presidente Ferro, Relatore Zuliani
Parole chiave
Consumatore – Ristrutturazione dei debiti – Condizioni ostative – Colpa del debitore – Colpa del creditore
Massima: “Nel contesto della ristrutturazione dei debiti del consumatore, la colpa del debitore e quella del creditore sono distinte e possono coesistere, cosicché il fatto che il finanziatore non abbia valutato il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Disposizioni applicate
Art. 69 c.c.i.i. (condizioni soggettive ostative)
CASO
Una signora presenta domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Un creditore si oppone, contestando alla debitrice di avere determinato con colpa grave il suo sovraindebitamento. Il Tribunale di Napoli omologa il piano. Tuttavia la Corte di appello di Napoli, accogliendo il reclamo, revoca l’omologazione del piano e dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. La Corte di cassazione conferma che la signora ha posto in essere una condotta di avventato ricorso al credito.
SOLUZIONE
La questione trattata è quali siano i presupposti per ritenere configurata la colpa grave del debitore e quali siano le contestazioni che i creditori possono sollevare nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La Corte di cassazione ritiene che le eventuali colpe del debitore vadano tenute distinte dalle eventuali colpe del creditore, che abbia erogato credito in violazione della dovuta prudenza nella valutazione del merito creditizio.
QUESTIONI
L’ordinanza della Corte di cassazione oggetto di questo breve commento si colloca nel contesto delle procedure concorsuali previste dal codice della crisi. Una procedura è riservata a chi rivesta la qualifica si consumatore: si tratta della ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore prescinde dal voto dei creditori, essendo ogni decisione rimessa alla valutazione autonoma del giudice. Tuttavia la legge prevede delle condizioni ostative: “il consumatore non può accedere alla procedura … se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (art. 69 comma 1 c.c.i.i.).
Questa disposizione va letta unitamente a quella del comma successivo, secondo cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
Vi sono dunque due colpe da valutare: quella del debitore e quella del finanziatore. La prima però, per rilevare, deve essere grave. Per quanto riguarda il finanziatore, basta invece una colpa lieve. Diversi sono inoltre gli effetti della colpa. Lato debitore, questi perde l’accesso alla procedura di ristrutturazione. Lato creditore, questi perde solo gli strumenti processuali della opposizione e del reclamo.
Che basti una colpa lieve, per quanto riguarda la banca, è stato affermato – molto recentemente – dal Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 21 marzo 2025, in ilcaso.it). Un consumatore chiede la ristrutturazione dei propri debiti. La finanziaria contesta che il debitore, nel compilare il questionario per l’accesso al credito, ha taciuto di avere altri finanziamenti e di abitare in locazione, nascondendo così una serie di oneri finanziari mensili. Il giudice bolognese osserva che la banca non poteva fare affidamento solo sul questionario firmato dal debitore, ma doveva fare autonome verifiche sulle sue condizioni, consultando le banche dati finanziarie. Il Tribunale di Bologna reputa che la finanziaria versi per questa ragione in colpa e non possa dunque presentare opposizione. A fronte di due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non impedisce l’accesso al beneficio della ristrutturazione dei debiti, non essendo caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore è comunque preclusiva del reclamo, dato che l’art. 69 comma 2 c.c.i.i. prevede come ostativa anche la sola colpa semplice.
L’ordinanza della Corte di cassazione in commento mette alcuni punti fermi nell’interpretazione dell’art. 69 c.c.i.i. Il primo punto fermo è che il divieto di presentare opposizione o reclamo per il creditore vale solo relativamente alla convenienza della proposta. Il creditore, che pure ha agito superficialmente nell’erogazione del credito, ha comunque il diritto di sollevare contestazioni, purché si tratti di profili di legittimità e non di convenienza. La contestazione che tocchi l’interesse economico del creditore non è consentita; quella invece che tocchi la mancanza di uno o più requisiti per l’omologazione del piano di ristrutturazione è consentita. Bisogna dunque distinguere tra opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori, anche al creditore colpevole).
Il secondo punto fermo fissato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza in commento concerne il rapporto tra colpa della banca e colpa del debitore. La Suprema Corte osserva che i due profili di colpa sono distinti e possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato il merito creditizio nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave. In altre parole, la violazione del merito creditizio non elide la colpa del debitore, proprio in quanto l’art. 69 c.c.i.i. tiene distinti gli effetti della colpa del creditore da quelli della colpa del debitore.
Mancano ancora sufficienti interventi della Corte di cassazione sull’art. 69 c.c.i.i. Difatti la giurisprudenza di merito è finora variabile nello stabilire cosa si intenda con colpa grave del debitore. Tra i più recenti interventi può essere menzionato il Tribunale di Napoli (Trib. Napoli, 5 maggio 2025, in ilcaso.it). Secondo il giudice napoletano la sproporzione nell’indebitamento non configura colpa grave, in quanto la sproporzione è l’essenza stessa del sovraindebitamento e il presupposto per poter accedere alla procedura. Volendo fare un secondo esempio, il Tribunale di Benevento (Trib. Benevento, 11 dicembre 2023) vede la questione in modo diverso. Dal momento che le condizioni del debitore erano sfavorevoli già prima dell’ultimo finanziamento, vi è colpa grave del debitore, con conseguente diniego di accesso alla procedura.
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