DIRITTO BANCARIO

Contratti bancari: la Cassazione fa chiarezza sull’obbligo di consegna

A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Analogamente, l’art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF) prevede che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, nonché, se previsto, quelli relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti. Parimenti, nell’ambito del credito al consumo, l’art. 125-bis, comma 1, TUB, nel disciplinare i requisiti formali e sostanziali del contratto di credito in un’ottica di tutela del consumatore, stabilisce che «una copia del contratto è consegnata ai clienti». Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è volto a garantire una maggiore tutela dei clienti, assicurando…

Continua a leggere...

Deposito di titoli in amministrazione

Il deposito di titoli in amministrazione costituisce un servizio di custodia e gestione offerto dalla banca ai sensi dell’art. 1838 c.c. In forza di tale contratto, azioni, obbligazioni e titoli del debito pubblico – cartacei o dematerializzati – possono essere affidati in custodia alla banca, la quale assume l’incarico, remunerato, di provvedere all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli. In particolare, la banca cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e, in generale, alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. La banca accredita…

Continua a leggere...

Tutela monitoria del diritto alla documentazione bancaria

Come noto, il quarto comma dell’art. 119 del Testo Unico Bancario stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Il mancato adempimento, da parte dell’istituto bancario, di tale obbligo di consegna apre la strada a rimedi giuridici specifici. Accanto al ricorso all’art. 210 c.p.c., infatti, si rivela proficuamente esperibile anche il procedimento monitorio ai sensi dell’art. 633 c.p.c., purché ricorrano determinate condizioni di ammissibilità: a)…

Continua a leggere...

Sistemi di credit scoring e consenso dell’interessato

Il merito creditizio è la capacità del cliente di restituire la somma ottenuta in prestito alle scadenze stabilite dal contratto di finanziamento. Viene valutato dal finanziatore prima di concedere il prestito, sulla base di informazioni sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate sulla situazione economica e finanziaria del cliente. È un parametro importante, che misura la capacità di rimborso e che diventa essenziale nel rapporto banca-cliente per creare quella necessaria fiducia tra le parti perché si costituisca un rapporto economico. Indicazioni normative al riguardo sono previste dagli artt. 124-bis e 120-undecies TUB. Il merito creditizio è dunque un criterio di giudizio essenziale, non solo per poter accedere a un finanziamento, ma anche a quali condizioni: a fronte di un maggiore rischio di…

Continua a leggere...

Oneri informativi e liberazione del garante ex articolo 1956 c.c.

La fideiussione omnibus è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria. La recente ordinanza n. 9073/2025 della Corte di Cassazione ha affrontato con rigore sistematico la corretta interpretazione dell’art. 1956 c.c. (liberazione del fideiussore), fornendo chiarimenti essenziali sull’ambito applicativo della norma e sugli obblighi di diligenza gravanti sul creditore garantito, in particolare nei rapporti di fideiussione per obbligazioni future. Nella fattispecie esaminata, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., contestando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto non assolto, da parte del fideiussore, l’onere di dimostrare il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Secondo il giudice d’appello, infatti, detta dimostrazione costituiva presupposto…

Continua a leggere...

Profili essenziali del contratto di apertura di credito

L’apertura di credito – nella pratica bancaria nota anche come fido o affidamento bancario – è il contratto col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute. L’oggetto dell’apertura di credito – che ha trovato la propria sistemazione dogmatica ad opera del Messineo – non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità (Cass. 6 maggio 1969 n. 1539): tale circostanza differenzia e caratterizza l’apertura di credito rispetto ad altri contratti di credito, imperniati sulla erogazione delle somme (Cass. 4 febbraio 2000 n….

Continua a leggere...

Funzione della Centrale dei rischi nel mercato del credito

La Centrale dei rischi rappresenta uno degli snodi fondamentali nella regolazione e nel funzionamento del mercato del credito. Istituita presso la Banca d’Italia, la CR costituisce un sistema informativo di rilevanza strategica, volto alla raccolta e alla condivisione di dati concernenti i rapporti di credito e di garanzia che gli operatori finanziari – tra cui banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti e di covered bond (ex legge 30 aprile 1999, n. 130), organismi di investimento collettivo del risparmio, Cassa Depositi e Prestiti, nonché acquirenti di crediti deteriorati – intrattengono con la propria clientela. Il disegno funzionale della Centrale dei rischi si fonda su finalità di sistema, orientate a garantire il regolare andamento del mercato creditizio attraverso l’innalzamento…

Continua a leggere...

Natura e funzione del contratto di conto corrente bancario

Il contratto di conto corrente bancario è il negozio giuridico mediante il quale un istituto di credito si obbliga a eseguire i pagamenti disposti dal cliente e a ricevere, per conto di quest’ultimo, le somme a lui destinate. La banca, in tale ambito, presta un vero e proprio servizio di cassa in favore del correntista, che costituisce l’aspetto caratterizzante del rapporto contrattuale in esame. Il contratto di conto corrente bancario (o di corrispondenza) riveste un ruolo centrale nei rapporti tra banca e cliente, costituendo il punto di confluenza di tutte le principali attività negoziali dell’ente creditizio: dalla raccolta del risparmio all’erogazione del credito, fino alla prestazione dei servizi bancari. Malgrado questa rilevanza funzionale, il legislatore non ha previsto una disciplina…

Continua a leggere...

Pegno rotativo e omnibus: aspetti essenziali

Il pegno è un diritto reale di garanzia che si costituisce su beni mobili, universalità di mobili o crediti, allo scopo di assicurare il soddisfacimento di un’obbligazione in caso di inadempimento. Può essere concesso sia dal debitore sia da un terzo (datore di pegno). Il pegno: a) è accessorio rispetto al credito garantito, dal quale dipende in termini di validità ed efficacia; b) ‘segue’ il bene gravato anche se alienato a terzi; c) è indivisibile, garantendo il credito per l’intero importo fino a estinzione; d) è preferenziale, conferendo al creditore pignoratizio un diritto di prelazione rispetto ai creditori chirografari. Nel pegno è ammessa la sostituzione del bene originariamente costituito in pegno: c.d. pegno rotativo. La clausola di sostituibilità del bene…

Continua a leggere...

Ricostruzione del saldo e onere probatorio nei rapporti bancari

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento ormai consolidato sia in ordine alle domande reciproche tra istituto di credito e correntista, sia in relazione ai criteri applicabili per la rideterminazione del saldo di conto corrente in ipotesi di documentazione incompleta sull’andamento del rapporto La Cassazione (Cass. n. 13667/2025; Cass. n. 1763/2024) ha chiarito che, in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, quando la banca agisca in giudizio per ottenere il pagamento del saldo passivo risultante e il correntista, a sua volta, chieda la rideterminazione del saldo – concludendo per la condanna dell’istituto a pagare una differenza in proprio favore ovvero per l’accoglimento della domanda attorea in misura inferiore – l’eventuale carenza di estratti conto o di altra…

Continua a leggere...