Azione di regresso del Mediocredito Centrale nei confronti del fideiussore e utilizzabilità del procedimento esattoriale
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFCorte di cassazione, Sez. 3, 4 dicembre 2025, n. 31619, Pres. De Stefano, Rel. Guizzi
Massima: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662/1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati, ex art. 17 d.lgs. n. 46/1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”.
Disposizioni applicate
Art. 17 d.lgs. n. 46/1999 (entrate riscosse mediante ruolo)
CASO
Una persona fisica è fideiussore di una s.r.l., in relazione a un finanziamento ottenuto da una banca. Il credito della banca è garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Vi è dunque una doppia garanzia: quella privata del fideiussore e quella pubblica del fondo di garanzia. Non pagando la s.r.l. debitrice principale, la banca escute la garanzia pubblica e riceve il pagamento dovuto dal fondo di garanzia. A questo punto, il Mediocredito Centrale si surroga nella posizione della banca e, tramite l’Agenzia delle entrate, recupera il credito nei confronti del fideiussore. Il Mediocredito si avvale del procedimento esattoriale e notifica cartella di pagamento al fideiussore. Il fideiussore propone opposizione, sostenendo che non sia utilizzabile la procedura di riscossione coattiva, ma il Tribunale di Bari prima e la Corte di appello di Bari poi rigettano l’opposizione. Il fideiussore propone infine ricorso per cassazione. La Suprema Corte rigetta il ricorso.
SOLUZIONE
Nell’ordinanza in commento, la Corte di cassazione conferma che al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del fondo che ha soddisfatto il finanziatore è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Inoltre la Suprema Corte ribadisce che si tratta di un credito privilegiato, volto a tutelare un interesse pubblico e sottratto alla disponibilità delle parti.
QUESTIONI
Il Mediocredito Centrale è un istituto di credito partecipato dallo Stato che gestisce un fondo di garanzia pubblico, disciplinato da minuziose disposizioni di rango secondario: si tratta delle disposizioni operative del fondo di garanzia. Tra le funzioni svolte dal Mediocredito, vi è quella di garantire finanziamenti chirografari elargiti dalle banche a piccole e medie imprese.
Se il debitore principale non paga, la banca si rivolge al Mediocredito Centrale, il quale paga buona parte del credito vantato dalla banca: le disposizioni operative prevedono dei limiti quantitativi di copertura fino all’80%. A questo punto, il Mediocredito si surroga nella posizione della banca e cerca di recuperare il credito nei confronti del debitore principale. Se si tratta di una società, questa è generalmente caduta in liquidazione giudiziale, cosicché sarà necessaria una domanda di ammissione al passivo.
Particolarmente delicata è la posizione del fideiussore. Questi difatti rischia di perdere il proprio patrimonio privato, per effetto dell’azione recuperatoria da parte del Mediocredito Centrale. La situazione del fideiussore è aggravata dal fatto che il Mediocredito utilizza la procedura esattoriale per recuperare il credito.
L’ordinanza della Corte di cassazione in commento si occupa proprio di questo aspetto. Il fideiussore si era visto notificare una cartella esattoriale e aveva proposto opposizione sostenendo che la procedura esattoriale è applicabile solo nei confronti del debitore principale, e non nei confronti degli eventuali fideiussori. La base normativa dell’azione recuperatoria del Mediocredito Centrale è l’art. 17 comma 1 d.lgs. n. 46/1999, secondo cui “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici” (si noti, peraltro, che questa disposizione è stata recentemente abrogata dal d.lgs. n. 33/2025). Non ci sono dubbi che il credito vantato dal Mediocredito configuri un’entrata dello Stato.
Il punto è identificare chi sia esattamente il debitore. Il debitore è la società finanziata dalla banca, ma lo è anche il fideiussore? In base al codice civile, sussiste la responsabilità solidale di ambedue: così l’art. 1944 comma 1 c.c. Nell’ordinanza in commento, la Corte di cassazione considera sia la società che il fideiussore responsabili e afferma che al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del fondo che ha soddisfatto il finanziatore è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Il fideiussore viene dunque parificato, anche sotto questo profilo, al debitore principale. Ne consegue che non è necessario procurarsi alcun titolo nei confronti del fideiussore, titolo diverso dal contratto di fideiussione. Il Mediocredito Centrale può notificare subito, mediante l’Agenzia delle entrate, cartella esattoriale al garante.
L’ordinanza della Corte di cassazione in commento ribadisce inoltre che il credito da regresso del Mediocredito Centrale è un credito di natura privilegiata. Il credito è privilegiato per la natura di risorsa pubblica del pagamento effettuato dal Mediocredito alla banca. Il privilegio sussiste per la causa del credito.
La parte finale dell’ordinanza della Corte di cassazione si occupa della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI. La Banca d’Italia ha adottato nel 2005 un provvedimento con il quale ha statuito che alcune clausole dello schema predisposto dall’ABI sono nulle per violazione della normativa antitrust. Anche la Suprema Corte è intervenuta confermando che le clausole sono nulle per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto rappresentanti un’intesa che altera la concorrenza. Se il singolo contratto di fideiussione riproduce lo schema ABI, è allora possibile invocare la nullità anche dello specifico contratto di fideiussione. Tuttavia, la nullità non riguarda l’intero contratto di fideiussione, bensì le sole clausole che la Banca d’Italia prima e la Corte di cassazione poi hanno dichiarato essere nulle. Un conto è la nullità di singole clausole, un altro conto è la nullità dell’intero contratto di fideiussione.
Nella vicenda oggetto dell’ordinanza della Corte di cassazione in commento, il fideiussore invoca la nullità dell’intero contratto di fideiussione per conformità al modello ABI. La Corte di cassazione osserva che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione per contrasto con l’art. 2 della l. n. 287/1990 si estende all’intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla. Nel caso di specie non risulta provata questa interdipendenza, e il giudice nega che vi sia nullità dell’intero contratto di fideiussione.
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