DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 24 Settembre 2024
La commissione di massimo scoperto (c.d. CMS) è «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo» (v. Glossario di Banca d’Italia). La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcuna nullità della CMS qualora la stessa sia frutto di una specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo tale da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. Affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti...
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DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 17 Settembre 2024
Il principio di vicinanza della prova stabilisce che l'onere probatorio debba essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di provare i fatti che ricadono nella propria sfera di azione. Pertanto, è ragionevole assegnare l’onere della prova alla parte a cui il fatto da dimostrare è più vicino: la banca, essendo l’ente che predispone i contratti, gestisce i conti correnti e tiene traccia delle operazioni finanziarie, è generalmente considerata la parte più vicina alle prove documentali. Tuttavia, l’applicazione del principio di vicinanza della prova, in quanto deroga al principio generale sull’onere della prova, è giustificata solo in situazioni eccezionali, quando la parte onerata si trovi in una condizione di impossibilità o grave difficoltà nel fornire...
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DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 10 Settembre 2024
Le frodi informatiche mirano a catturare le credenziali di accesso ai servizi bancari online, al fine di effettuare operazioni di pagamento non autorizzate dal cliente. Una delle frodi più comuni è il phishing, in cui la vittima riceve un'e-mail che la invita a inserire dati personali attraverso un link a un sito che solitamente imita quello della propria banca. Esistono varianti di questa truffa, come il vishing, che avviene tramite telefonate, e lo smishing, che sfrutta messaggi SMS. Frodi più sofisticate includono lo spoofing, in cui i truffatori mascherano la provenienza di e-mail, SMS o telefonate, facendo sembrare che il messaggio provenga dall'intermediario bancario. Un'altra tecnica avanzata è il "man in the browser," un tipo di malware che si interpone...
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DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 3 Settembre 2024
La questione dell’invalidità del contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI contenente clausole frutto di intese restrittive della concorrenza in violazione della L. n. 287/1990 è di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa (richiamando gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 159/2003), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 6523/2021; Cass. n. 21429/2022; Cass. n. 6222/2023; Cass. n. 30437/2023; Cass. n. 22305/2024. La giurisprudenza distingue correttamente secondo che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia sollevata in via principale (competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese) o di eccezione. A tale riguardo si veda, ad esempio, Cass. n. 6222/2023: la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della nullità...
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DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 16 Luglio 2024
La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: risultano dunque garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura deve sempre contenere la espressa previsione dell’importo massimo garantito. Se nella fideiussione è indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione “oltre accessori e spese”, l’importo massimo garantito indicato nella fideiussione omnibus deve intendersi comprensivo, oltre il capitale, anche degli interessi ed ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. n. 3805/2004). L’art. 1938 c.c. si applica a tutte le fideiussioni, non soltanto a quelle rilasciate...
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