DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 29 Ottobre 2024
La clausola floor, talora apposta ai contratti di mutuo (o leasing) a tasso variabile, è un meccanismo di redditività minima del finanziamento scollegato dalla variabilità dell’interesse corrispettivo; configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione dei tassi di interesse di periodo. Tale clausola ha una evidente funzione di salvaguardia per la banca mutuante, poiché garantisce all’istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e di regola parametrato all’Euribor) risultasse inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor. In sostanza, il mutuatario non potrà mai beneficiare completamente di un calo dei tassi d’interesse,...
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DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 22 Ottobre 2024
La fideiussione, ampiamente utilizzata nella prassi bancaria, è disciplinata dagli articoli 1936-1957 del codice civile. Il fideiussore è il soggetto che, assumendo un'obbligazione personale nei confronti del creditore, garantisce l'adempimento delle obbligazioni di un terzo (art. 1936 c.c.). Le caratteristiche essenziali della fideiussione sono l'accessorietà e la solidarietà. L’accessorietà implica che la fideiussione non possa nascere né sussistere senza una valida obbligazione principale; inoltre, il fideiussore ha facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale; infine, la fideiussione si estingue con l’estinzione dell’obbligazione garantita e segue il destino del debito cui accede. La solidarietà consiste nel fatto che la fideiussione instaura un rapporto obbligatorio accessorio rispetto a quello principale, per cui il creditore, in caso di...
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DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 15 Ottobre 2024
A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a tutelare la clientela bancaria, garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta persegue una triplice funzione: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto. Un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente. La previsione normativa, finalizzata a garantire al cliente l’acquisizione durevole di informazioni relative al regolamento contrattuale, conferisce concretezza alla disciplina di trasparenza bancaria. La consegna del contratto è attestata...
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DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 8 Ottobre 2024
Il primo comma dell’art. 1843 c.c. stabilisce che “Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d'uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”. Le modalità concrete di utilizzo del credito accordato (provvista) sono sostanzialmente rimesse alla determinazione delle parti. Gli atti di utilizzo sono operazioni autonome, anche se collegate economicamente all’apertura di credito, rispetto alla quale incidono soltanto in quanto modificano la misura della disponibilità. Ai fini dell’utilizzo delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito, è sufficiente che l’accreditato compia operazioni — come prelievi diretti, bonifici a favore di terzi o emissione di assegni (per i quali è discusso se rientrino tra le «forme d'uso» o richiedano...
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DIRITTO BANCARIO
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 1 Ottobre 2024
Il quarto comma dell’art. 119 del TUB stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Anche il garante può richiedere la documentazione relativa alle operazioni bancarie dell’obbligato principale/soggetto garantito per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia, 30.5.2019: il diritto del fideiussore di ottenere la consegna della documentazione dalla banca trae fondamento dall'art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione...
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