Agevolazioni sulle imposte per i proprietari di immobili: ICI e IMU tra passato e presente
di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sentenza del 20.12.2022, n. 37346, Sezione Tributaria, Presidente Giudice Dott.ssa De Masi, Relatore Giudice Dott. Lo Sardo.
Massima: “In tema di ICI, con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell’esenzione pro quota – a differenza degli altri comproprietari – senza avere fissato la dimora abituale nell’immobile, in palese violazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126”.
CASO
Tizia, impugnava due avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 da parte del Comune di Roma Capitale, riguardanti la comproprietà – insieme alle sorelle germane Caia e Sempronia, che avevano beneficiato dell’esenzione a titolo di abitazione principale, avendo entrambe fissato ivi la residenza anagrafica e la dimora abituale – degli appartamenti insistenti in Roma e relative pertinenze (cantine ed autorimessa).
Roma Capitale, soccombente in primo grado, interponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria regionale la quale accoglieva il gravame avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 5 aprile 2018 n. 7572/33/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
In particolare il giudice di appello riformava la decisione di prime cure sul rilievo che l’esenzione non spettasse al comproprietario che non avesse fissato la residenza anagrafica nell’immobile sottoposto a tributi ICI.
Soccombente in secondo grado, Tizia si determinava a ricorrer in cassazione sulla base di quattro motivi.
Roma Capitale si costituiva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Tizia depositava memoria.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione definitivamente pronunciando rigettava il ricorso, condannava la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
QUESTIONI
Con il primo motivo, Tizia denunciava la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., per essere stata applicata da Roma Capitale l’aliquota ordinaria per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, nonostante l’abolizione dell’imposta medesima sin dall’anno 2008.
La Corte di Cassazione, analizzati singolarmente i motivi di ricorso così si pronunciava.
Rigettava il primo motivo per assenza di specificità.
Invero, è orientamento costante della Corte di legittimità ritenere inammissibili quelle censure che non siano specificamente attinenti al decisum della decisione oggetto di ricorso.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso a pena di inammissibilità deve contenere “la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.
La Corte nel caso di specie tornava ad enumerare i requisiti minimi da osservare nella redazione di un motivo di ricorso ribadendo che devono avere “carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contenere a pena di inammissibilità, oltre all’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato, l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto”.
La redazione dei motivi non può limitarsi a rappresentare una mera critica della pronuncia oggetto di impugnazione, al contrario, la stessa deve fondarsi una specifica indicazione delle motivazioni giuridiche per la quali la decisione si assume errata.
In mancanza di queste caratteristiche il motivo deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e nel caso di ricorso per Cassazione “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità”[1].
Inoltre, la censura contenuta all’interno del primo motivo, rilevava la Corte, non risultava in alcun modo legata ad alcun passaggio della decisione impugnata risolvendosi in una critica inammissibile.
Con il secondo motivo, Tizia censurava la sentenza delle seconde cure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c. dal momento che il giudice di appello non avrebbe considerato che “vi è stata la dimostrazione dell’uso come abitazione principale degli immobili in comproprietà, sia per l’anno 2010 che per l’anno 2011”, visto che “lo stesso Comune era peraltro in grado di conoscere aliunde proprio dalle imposte pagate dalle sorelle della ricorrente che per gli immobili erano utilizzati dalle sole signore Caia e Sempronia, quale abitazione principale (rectius esenti quindi dalla tassazione anche per la ricorrente che le aveva cedute in suo alle sorelle dal 1971)”.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato da parte della Corte di legittimità.
In primo luogo, la Corte ha precisato che l’analisi del motivo andava ristretta unicamente sulla base della presunta omissione circa l’analisi di un fatto storico, giacchè rispetto alla denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto non sono poi state indicate le norme di legge effettivamente violate ovvero falsamente applicate.
Ebbene, rispetto alla denunciata omissione di esame di analisi di un fatto storico decisivo per il giudizio ed oggetto di discussioni tra le parti ai sensi dell’art. 3602, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ha così argomentato.
Il ridetto vizio attiene all’omessa analisi da parte del giudicante di un fatto primario ovvero secondario – pur sempre deducibile all’interno degli atti processuali – che laddove fosse stato debitamente esaminato avrebbe portato ad un esito decisionale diverso.
Nella costruzione del motivo di ricorso ove si denunci una siffatta omissione quindi, è necessario che sia riportato all’interno del medesimo il fatto storico oggetto di omissione, il dato letterale dal quale sia evincibile la sua esistenza, nonché “il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanza probatorie”[2] .
Invero nel modello di vizio previso all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non rientra la denuncia relativa alla omessa valutazione di deduzioni difensive, né la disamina di questioni ovvero argomentazioni.
Nel caso per cui è la ricorrente censurava la decisione della Commissione regionale per non aver considerato le allegazioni a supporto della prova circa la destinazione dell’immobile ad abitazione principale delle sorelle della medesima “su concessione in uso gratuito da parte di Tizia (per la quota di sua spettanza) sin dall’anno 1971 […] per cui il fatto ignorato sarebbe costituito dalla dimora abituale delle germane presso gli appartamenti siti in Roma sin dall’anno 1971”.
La censura, tuttavia, si presentava priva di pregio atteso che la ridetta circostanza era stata espressamente oggetto di valutazione da parte della Commissione che peraltro l’aveva giudicata idonea a dispensare le germane per le loro quote di spettanza dal pagamento dell’imposta ICI, al contrario della comproprietaria non residente – la ricorrente – che ivi non aveva eletto la residenza.
Con il terzo motivo, censurava la sentenza della Commissione regionale per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., per essere stato erroneamente ignorato dal giudice di appello che Tizia stessa non aveva mai avuto la residenza anagrafica in Roma, a differenza delle sorelle, le quali avevano sempre versato l’ICI fino all’anno 2008.
Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Il motivo come sopra rappresentato non indica espressamente quali sarebbero le norme violate. Tuttavia la Corte di Cassazione rilevava che si potesse dedurre in via indiretta interpretando la lettera del ricorso “secondo la volontà manifestata dalla ricorrente nell’illustrazione delle doglianze riguardanti la sentenza impugnata, l’implicita (ma inequivoca) indicazione dei parametri di riferimento per il sindacato di legittimità, fermo restando che non si può demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma che è stata violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”[3].
La Corte deduceva che le disposizioni di cui la ricorrente denunciava la violazione o la falsa applicazione si individuavano nell’art. 8, comma 2, periodo 2, del D.Lgs. n. 504/1992, nel testo modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, della L. n. 296/2006, in relazione all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2008, nonché nell’art. 11, comma 4 (poi comma 3), del regolamento ICI del Comune di Roma (nel testo vigente ratione temporis), sulla base del tenore letterale di quanto rilevato dalla ricorrente.
Essa, infatti, lamentava il mancato riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del tributo ICI con riguardo alla sua quota di comproprietà dell’immobile per cui è lite e rispetto al quale le sorelle godevano della ridetta agevolazione il tutto “grazie anche alla cessione in uso a titolo gratuito a loro favore da parte sua nei limiti della predetta quota – avevano usufruito di tale beneficio in ragione della rispettiva fissazione della dimora abituale presso i medesimi immobili”.
In primo luogo giova osservare che la cessione in uso a titolo gratuito di un immobile si realizza principalmente mediante la conclusione del contratto di comodato d’uso gratuito previsto nel nostro ordinamento all’art. 1803 c.c..
Tale contratto si configura come un negozio giuridico in ragione del quale “una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”, prevedendo al secondo comma che il medesimo sia “essenzialmente gratuito”, caratteristica che peraltro lo distingue dalla locazione ove, al contrario, a fronte del godimento del bene immobile il conduttore è tenuto obbligatoriamente alla corresponsione di un canone di locazione.
Sulla base della censura, la Corte di Cassazione ricostruiva la normativa applicabile al caso concreto richiamando in primo luogo l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 (“Riordino della finanza locale degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge n. 421 del 1992): il quale prevede che “dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 [pari ad un controvalore di € 1.032,91] rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”; in seguito, l’art. 1, comma 173, lett. b, della L. n. 296/2006 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007”) ha modificato il testo originario dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 nei seguenti termini: “dopo le parole: “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono inserite le seguenti: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”.
La norma pertanto deve essere così interpretata: «dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 – pari ad un controvalore di € 1.032,91 – rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.
In conclusione analizzava, l’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 93/2008 (“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2008, ha previsto che: «a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”.
Così dal 2008, la riduzione del pagamento dell’imposta si è trasformata in effettiva esenzione per le abitazioni iscritte nel Catasto fabbricati con categorie diverse da A/1, A/8 e A/9, le quali identificano immobili di particolare pregio o lusso.
In particolare, la categoria A/1 ricomprende le abitazioni signorili caratterizzate da elevato livello di finiture e dotazioni; la categoria A/8 riguarda le abitazioni in ville, normalmente dotate di parchi o giardini di pertinenza; la categoria A/9 comprende castelli, palazzi di rilevanza storica o artistica, generalmente connotati da unicità e spesso costituenti un’unica unità immobiliare.
Ne consegue che, secondo il combinato disposto delle norme suindicate, laddove l’unità immobiliare venga destinata ad abitazione principale da più soggetti passivi ICI, l’esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Quanto al richiamo operato dalla ricorrente all’art. 11, comma 4 (poi comma 3), del regolamento ICI del Comune di Roma in vigore ratione temporis, il quale prevedeva tra le fattispecie assimilate all’abitazione principale – l’ipotesi dei fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale la Corte di legittimità rilevava quanto segue non condividendo le difese della ricorrente.
Tizia, infatti, invocava l’applicazione dell’esenzione prevista dalla richiamata disposizione di fonte regolamentare, sostenendo di aver concesso gli immobili comodato gratuito, limitatamente alla propria quota di comproprietà, alle germane, le quali, a loro volta, in relazione alle rispettive quote di comproprietà, già fruivano dell’esenzione prevista per l’abitazione principale.
Secondo l’assunto difensivo, tale concessione in comodato gratuito giustificherebbe l’estensione del regime agevolativo anche alla quota di spettanza della ricorrente, in quanto gli immobili sarebbero stati destinati a soddisfare esigenze abitative dei comproprietari, con conseguente applicabilità del beneficio invocato.
A ben vedere, la disposizione di cui all’art. 11 del regolamento ICI è chiaramente limitata e riferibile su una fattispecie in ragione della quale il proprietario, ovvero il titolare di un diritto reale di godimento, conceda un immobile in uso a titolo gratuito — cioè in regime di comodato — ad un parente o affine entro il secondo grado, affinché quest’ultimo lo destini ad abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare. Tale previsione presuppone, in modo implicito ma inequivoco, che il soggetto beneficiario dell’uso non sia titolare di alcun diritto reale né di alcun diritto personale di godimento sull’immobile, potendo legittimamente adibirlo ad abitazione principale esclusivamente in forza della concessione in comodato intervenuta con il proprietario.
Ne discende che l’ipotesi di concessione in uso tra comproprietari del medesimo immobile esula dalla ratio della previsione normativa, dal momento che il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una superflua concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente.
Ne consegue che l’ipotesi, come quella in esame, di concessione in uso a titolo gratuito intercorrente tra comproprietari del medesimo immobile si pone al di fuori dell’ambito applicativo e, soprattutto, della ratio sottesa alla previsione del regolamento Comunale ICI di Roma Capitale applicabile ratione temporis.
In tali casi, infatti, il fondamento dell’esenzione dall’imposta, limitatamente alla quota di spettanza, in favore del comproprietario — o dei comproprietari — che abbiano destinato l’immobile ad abitazione principale risiede direttamente nella titolarità della quota di comproprietà e nella sussistenza dei requisiti di legge, risultando del tutto irrilevante, oltre che giuridicamente superflua, una formale concessione in comodato da parte del comproprietario non residente.
Una diversa interpretazione finirebbe per alterare la logica della disciplina agevolativa, estendendone indebitamente l’ambito applicativo oltre i confini delineati dal regolamento.
E’ lo stesso Codice civile, infatti, a prevedere all’art. 1002 c.c. che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, “non avendo bisogno a tal fine di una concessione degli altri comproprietari per il godimento esclusivo dell’intero bene, che trova giustificazione nella sola spettanza della quota di comproprietà”.
Ed infatti sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, qualora un bene in comproprietà non sia concretamente fruibile nello stesso tempo da tutti i contitolari, l’utilizzazione può avvenire in modo mediato oppure attraverso una rotazione tra gli aventi diritto. In mancanza di una specifica richiesta di utilizzo alternativo da parte degli altri comproprietari, la fruizione esclusiva da parte di alcuni non è di per sé lesiva delle posizioni altrui, quando questi abbiano tollerato tale situazione, a meno che non venga dimostrato che dall’uso esclusivo sia derivato un apprezzabile beneficio economico a favore di chi ne ha goduto[4].
Se così non fosse, il comproprietario che nell’immobile non elegga la propria residenza godrebbe indebitamente dell’esenzione pro quota in violazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 93/2008 convertito dalla L. n. 126/2008.
Sulla scorta di quanto detto sinora la Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto “in tema di ICI, con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia; ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto, il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia – o per i comproprietari che l’abbiano – destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell’esenzione pro quota – a differenza degli altri comproprietari – senza avere fissato la dimora abituale nell’immobile, in palese violazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126”, ivi facendone discendere la conferma della corretta valutazione operata dal giudice delle seconde cure il quale aveva ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio accertatore giacchè non vi era stata “alcuna comunicazione della stessa – Tiza ndr – al Comune circa la data di fissazione della suddetta residenza ai fini della decorrenza dei benefici di legge”.
Con riferimento a quanto applicabile al momento della redazione del presente elaborato si osserva quanto segue.
Innanzitutto a far data dal 2012 (durante il Governo tecnico Monti), l’imposta comunale ICI – Imposta Comunale sugli immobili – è stata sostituita dall’IMU – Imposta Municipale Unica – sempre dovuta a chi risulti essere proprietario di immobili; in secondo luogo le agevolazioni applicabili sul pagamento dell’IMU sono previste all’art. 1 comma 747, L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), la quale prevede i presupposti per conseguire la riduzione del 50% della base imponibile IMU avuto riguardo alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta – cioè genitori/figli.
Le condizioni sono: 1) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 2) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; 3) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Con il quarto motivo censurava la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., per aver il giudice delle seconde cure erroneamente disposto la liquidazione dei compensi oltre che delle anticipazioni, a favore di Roma Capitale in sede di condanna alle spese benchè la medesima non fosse assistita da un difensore tecnico.
Anche quest’ultimo motivo veniva considerato dalla Corte infondato.
Nel contenzioso tributario, quando l’amministrazione finanziaria, difesa in giudizio dai propri funzionari, risulta vittoriosa, ha diritto alla liquidazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale liquidazione avviene secondo i parametri previsti per il compenso degli avvocati, con una riduzione del 20% degli onorari, quale rimborso per l’attività svolta dai funzionari in luogo delle ordinarie mansioni d’ufficio[5].
Di conseguenza, il giudice di secondo grado ha correttamente provveduto a quantificare le spese processuali a favore dell’ente impositore direttamente nel dispositivo, senza subordinare tale liquidazione alla produzione di una nota spese, ritenuta non necessaria.
[1] Ex multis Cass. Sez. Tributaria, n. 28884/22
[2] Cass. SS.UU. n. 8053/14
[3] Cass. SS.UU. n. 23745/20
[4] Ex multis Cass. Civ. n. 18548/22
[5] Ex multis Cass. Tributaria n, 21955/22.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

