Responsabilità civile
di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato
- 19 Marzo 2024
Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34401 - Pres. Scrima, Rel. Graziosi Parole chiave: Responsabilità civile – Proprietario di edifici – Rovina di edificio – Responsabilità – Rapporti con la responsabilità per danno da cose in custodia – Natura oggettiva – Sussistenza – Prova liberatoria – Contenuto – Fattispecie. “La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. – il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall’essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d’uso della res – ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che...
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Responsabilità civile
di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato
- 5 Marzo 2024
Abstract: A fronte del sempre più massiccio utilizzo di sistemi di IA in medicina, occorre verificare se le questioni emergenti in tale contesto possano essere affrontate in maniera adeguata con lo strumentario normativo attualmente offerto dall’ordinamento o se quest’ultimo necessiti di essere riformato per rispondere al meglio alle sfide sollevate dall’ingresso del fattore tecnologico. Dopo i profondi cambiamenti apportati in via normativa dalla l. n. 24/2017 (d’ora in avanti, Legge Gelli-Bianco) e dalla l. n. 219/2017, dal restatement giurisprudenziale costituito dalle pronunce della Suprema Corte di “San Martino 2019”, e da ultimo dalla pandemia da Covid, il diritto della responsabilità civile in ambito sanitario deve ora confrontarsi con le sfide lanciate dal sempre più massiccio impiego dell’intelligenza artificiale (d’ora in...
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Responsabilità civile
di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato
- 6 Febbraio 2024
Cass. civ., sez. III, ord. 22 settembre 2023, n. 27151 – Pres. Travaglino Parole chiave: Responsabilità sanitaria – onere della prova – concorso di colpa – configurabilità. Massima: “In applicazione dell’art. 1227 c.c., va diminuito il risarcimento del danno subito del paziente che, con la propria condotta negligente, abbia contribuito al verificarsi dell’evento pregiudizievole in concomitanza con la scorretta esecuzione della prestazione sanitaria”. [Massima non ufficiale]. Disposizioni applicate: Art. 1227 c.c. CASO Dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca non cementata e avendo ricevuto, all’atto delle dimissioni, la prescrizione di sedute di fisiokinesiterapia, una paziente si rivolge ad uno studio medico, con il quale si accorda per l’effettuazione presso il proprio domicilio del ciclo prescritto tramite...
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Responsabilità civile
di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato
- 23 Gennaio 2024
Abstract Per quanto sia stata spesso oggetto di critiche, la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di obbligazioni di risultato conserva ancora tutta la sua validità, specialmente nell’ambito delle prestazioni sanitarie, dove è in grado di condurre ad una diversa ricostruzione del criterio di imputazione della responsabilità per malpractice del medico e della struttura ospedaliera. A dispetto delle critiche alle quali essa viene da sempre sottoposta (v., per tutti, Piraino, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» ovvero dell’inadempimento incontrovertibile e dell’inadempimento controvertibile, in Eur. e dir. priv., 2008, 83 ss.; Id., Corsi e ricorsi delle obbligazioni “di risultato” e delle obbligazioni “di mezzi”, in Contr., 2014, 899 ss.), la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato...
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Responsabilità civile
di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato
- 9 Gennaio 2024
Cassazione civile, sez. II, 10 novembre 2023, n. 31301 - Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano Parole chiave: Appalto – Responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetto di cose immobili – Azione generale di responsabilità extracontrattuale – Rapporti – Specialità. Massima: “Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., l’applicazione dell’art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilità previsti dall’art. 1669 c.c., e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale”. Disposizioni applicate: Art. 1669...
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