8 Febbraio 2016

La rinnovazione della trascrizione del pignoramento non eseguita anche nei confronti degli eventuali aventi causa dell’immobile pignorato è invalida

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. 30 luglio 2015

Scarica la sentenza  

Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione immobiliare – Atto di pignoramento – Rinnovazione della trascrizione – Nei confronti dell’avente causa – Mancanza – Invalidità
(Cod. Civ. artt. 2668 bis e 2668 ter)

[1] La rinnovazione della trascrizione del pignoramento che non sia stata eseguita anche nei confronti degli aventi causa (con acquisto regolarmente trascritto) dell’immobile pignorato nelle more tra l’originaria trascrizione del pignoramento e quella in rinnovazione deve ritenersi invalida, poiché il combinato disposto degli artt. 2668 bis, quinto comma, e 2668 ter cod. civ. prescrive espressamente che la rinnovazione sia eseguita anche nei confronti dell’avente causa.  

CASO
[1] Con opposizione ex art. 619 veniva denunciata la invalidità della rinnovazione della trascrizione del pignoramento, in quanto eseguita solo nei confronti degli originari debitori e non anche nei confronti degli acquirenti dell’immobile (il cui atto era stato regolarmente trascritto) nelle more tra la originaria trascrizione del pignoramento e quella in rinnovazione.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di S. M. Capua Vetere accoglie la domanda, sul presupposto che, poiché gli artt. 2668 bis, quinto comma, e 2668 ter cod. civ. stabiliscono espressamente che la rinnovazione vada compiuta anche nei confronti dell’avente causa, la rinnovazione non eseguita verso costui è da considerarsi invalida. Ciò anche in considerazione del fatto che, avendo i nuovi artt. 2668 bis e ter la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e la libera circolazione dei beni, semplificando le attività di verifica che i terzi debbono compiere al momento dell’acquisto del bene, ben si comprende la ragione per cui la rinnovazione debba essere eseguita anche nei confronti dei terzi: opinare diversamente renderebbe impossibile ad un eventuale terzo di conoscere eventuali formalità pregiudizievoli poste sul bene, con grave pregiudizio della sua posizione giuridica. 

QUESTIONI
[1] Mancano specifici precedenti giurisprudenziali sul punto. Al riguardo, può segnalarsi che a conclusioni identiche a quelle rassegnate in sentenza giunge anche la dottrina (v. Rizzieri, L’introduzione nel codice civile degli artt. 2668-bis e 2668-ter, in Studium iuris, 2009, 744; Risolo, Ancora sul momento costitutivo del pignoramento immobiliare e sua (ir)rilevanza sulla sorte del processo esecutivo a seguito di mancata rinnovazione della trascrizione, in Riv. esec. forz., 2011, 692, nonché, si vis, Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 151).