21 Marzo 2016

Misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c. emessa in sede cautelare e rimedi esperibili

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Trib. Genova 28 ottobre 2015 – Giudice Davini

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Provvedimenti cautelari – Provvedimenti d’urgenza – Coercizione indiretta – Precetto –Opposizione all’esecuzione – Inammissibilità (Cod. proc. civ. artt. 614 bis, 615, 700)

[1] E’ inammissibile l’opposizione al precetto con cui si intima il pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c., accessorio ad un provvedimento d’urgenza, nel caso in cui si contesti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. 

CASO
[1] Con provvedimento ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Genova ordinava all’attuale opponente l’immediata cessazione delle fornitura di energia elettrica e disponeva la misura coercitiva, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.

In ragione dell’asserito ritardo, la società ricorrente notificava il precetto e ingiungeva il pagamento del credito derivante dalla condanna ex art. 614 bis c.p.c.

L’intimata proponeva, quindi, opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., assumendo che l’inadempimento non era ad essa imputabile.

SOLUZIONE
[1] In caso di provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. accessorio a provvedimento cautelare, l’opposizione all’esecuzione è proponibile per far valere i vizi della procedura esecutiva, mentre, qualora si mettano in discussione i presupposti per la concessione della misura coercitiva indiretta, il Giudice ligure sostiene, genericamente, che «ogni controversia che riguardi l’attuazione del provvedimento, inclusa la sussistenza dei presupposti per il pagamento della somma ex art. 614 bis  c.p.c. deve essere proposta di fronte al giudice della cautela». 

QUESTIONI
[1] Non costano precedenti in giurisprudenza.

La pronuncia presuppone l’adesione alla tesi che ammette l’applicabilità delle misure coercitive indirette ai provvedimenti cautelari, su cui v. Frus, La coercibilità indiretta della misura cautelare ed i rimedi a disposizione di chi la subisce, in Giur. it., 2015, 11, 2383; D’Amico, Sull’applicabilità dell’art. 614 bis c.p.c. ai provvedimenti cautelari, in Riv. dir. proc., 2014, 713 ss.; Lombardi, Il nuovo art. 614 bis cod. proc. civ.: l’astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc. civ., in Giur. merito, 2010, 398 ss.

Con riferimento allo specifico tema affrontato, ovverosia l’impugnazione del provvedimento di condanna al pagamento di somme ex art. 614 bis c.p.c., la pronuncia si allinea alla soluzione individuata dalla dottrina. Secondo gli interpreti, infatti, l’obbligato può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. al fine di contestare il mancato avverarsi della condizione di operatività della misura, ossia l’inadempimento oppure che la quantificazione operata dal creditore nell’atto di precetto sia corretta (cfr. Costantino, Tutela di condanna e misure coercitive, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino, 2014, 911 ss., spec. 927; Celardi, Prime applicazioni dell’art. 614 bis c.p.c.: note critiche, in Giust. civ., 2011, 2969 ss.; Bove, La misura coercitiva di cui all’art. 614 bis c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ.,  2010, 781 ss.; De Stefano, Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell’art. 614 bis c.p.c., in Riv. esec. forzata, 2009, 4). Al contrario, la concedibilità stessa della misura o il suo ammontare devono essere contestate in sede di impugnazione del provvedimento di condanna (cfr. Bove, La misura coercitiva, cit., 791; Infantino, Commento all’art. 614 bis c.p.c., in Commentario al codice di procedura civile, a cura di P. Cedon, Milano, 2012, 491 ss., spec. 502 – 503).

Si segnala, peraltro, che, secondo Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2015, III, 247, la conformità a diritto delle misure coercitive concesse con il provvedimento cautelare deve avvenire in sede di merito e «tale processo di merito ovviamente, potrà essere anche quello instaurato attraverso l’opposizione all’esecuzione».

Secondo tale ultima ricostruzione, quindi, nel caso di specie l’opposizione avrebbe dovuto essere vagliata nel merito. A tale soluzione si giunge, peraltro, anche seguendo il ragionamento accolto dalla pronuncia, in quanto l’opponente non ha contestato i presupposti per la concessione della misura coercitiva indiretta, ma solo la sua esecuzione, negando l’imputabilità dell’inadempimento.