Responsabilità sussidiaria degli amministratori per i debiti tributari in caso di trasferimento fittizio della sede sociale all’estero
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza, 7 novembre 2025, n. 29575
Parole chiave: società – società a responsabilità limitata – sede legale – trasferimento – cancellazione – liquidazione
Massima: “In tema di accertamento a carico di amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all’estero non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, salvo che il trasferimento sia fittizio. La contestazione del trasferimento fittizio della sede sociale implica la necessità di una valutazione concreta delle circostanze probatorie relative alla sussistenza del centro effettivo di direzione, controllo e attività della società. Inoltre, in relazione alle sanzioni tributarie, la responsabilità per le sanzioni non può essere esclusa nei confronti di amministratori di fatto di società interposte che operino “uti dominus”
Disposizioni applicate: art. 2495 c.c., art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, artt. 2, comma 2, 9 e 11 del D. Lgs. n.472 del 1997
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP, relativi agli anni d’imposta 2007‑2009, nei confronti di più soggetti che riteneva essere amministratori di diritto e di fatto della Alfa S.r.l..
Le contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate erano fondate sull’asserito utilizzo di costi inesistenti e crediti IVA fittizi, da cui era derivato l’omesso versamento di imposte, cui è seguita la ripresa a tassazione e l’irrogazione di sanzioni.
Poiché la società aveva successivamente trasferito la sede legale all’estero, con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese italiano, l’Agenzia delle Entrate aveva qualificato tale vicenda come sostanzialmente equivalente ad una liquidazione della società, invocando l’applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e la conseguente responsabilità sussidiaria degli amministratori per i debiti tributari della società.
La Commissione Tributaria Provinciale e successivamente, in appello, la Commissione Tributaria Regionale competente avevano accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo inapplicabile l’art. 36 D.P.R. 602/1973 e non dimostrata la responsabilità personale degli amministratori. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato che il trasferimento della sede legale all’estero non è, di per sé, equiparabile alla liquidazione della società, posto che il trasferimento presuppone la prosecuzione dell’attività d’impresa in un altro Stato, mentre la liquidazione implica la cessazione dell’attività e conduce all’estinzione dell’ente. Deriva da quanto precede che la cancellazione dal Registro delle imprese italiano, laddove è conseguenza del trasferimento all’estero della sede, non determina automaticamente l’estinzione della società ai sensi dell’art. 2495 c.c., né consente l’applicazione della responsabilità sussidiaria prevista dall’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Anzi, la Corte ha sottolineato che, in simili ipotesi, permarrebbe la continuità giuridica della società, continuando la stessa ad esistere e operare, seppur in un diverso ordinamento, rendendo pertanto inapplicabile, in linea generale, l’art. 36 del D.P.R. 602 del 1973 agli amministratori e ai soci.
La Corte di Cassazione ha precisato che tale conclusione vale soltanto finché il trasferimento all’estero non è fittizio, cosa che l’Amministrazione aveva evidenziato indicando che il trasferimento all’estero della sede legale della Alfa S.r.l. integrava gli estremi di un “abuso del diritto”.
Gli ermellini hanno indicato che, per capire se il trasferimento della sede legale è meramente formale, il centro effettivo di direzione e controllo e lo svolgimento dell’attività restano in Italia, la vicenda deve essere valutata in concreto, sulla base delle risultanze probatorie.
In tali casi, non assume rilievo il rapporto fiscale formalmente intestato alla società, ma quello che fa capo direttamente al soggetto che ha gestito l’impresa “uti dominus”, ossia come effettivo titolare delle decisioni e delle risorse aziendali. In questa prospettiva, l’interponente viene considerato effettivo possessore del reddito d’impresa, verificandosi la traslazione dell’imponibile dalla società al soggetto che l’ha gestita uti dominus, con conseguente legittimità dell’accertamento direttamente nei suoi confronti.
La Corte di Cassazione ha quindi rileva che la Commissione Tributaria Regionale si era limitata ad affermare in astratto la non equiparabilità tra trasferimento e liquidazione, omettendo di verificare se, in concreto, il trasferimento fosse fittizio e senza esaminare gli elementi dedotti dall’Agenzia delle Entrate circa la permanenza in Italia del centro effettivo di decisione e controllo della società.
La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
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