20 Gennaio 2026

Domanda proposta tra convenuti e necessità di chiedere lo spostamento della prima udienza: la parola alle Sezioni Unite

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. III, 23 dicembre 2025, n. 33810, Pres. Rubino, Est. Rossi

[1] Domanda riconvenzionale.

“Occorre rimettere il ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, come prescritto dall’art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo”.

CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio promosso per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittima occupazione di un immobile, alcuni dei soggetti convenuti, al momento della costituzione, proponevano domanda di manleva nei confronti di un altro convenuto, senza tuttavia istare per il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c.

All’esito dei gradi di merito del giudizio, il giudice di seconde cure, in accoglimento dell’appello principale e reiezione di quello incidentale, dichiarava inammissibile (per difetto di istanza di differimento della prima udienza) la domanda di manleva spiegata dai convenuti.

Avverso tale pronuncia, tali soggetti interponevano ricorso per cassazione, mediante il quale lamentavano, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione o falsa applicazione degli artt. 167 e 269 c.p.c., censurando la dichiarata inammissibilità della domanda di manleva spiegata in primo grado. I ricorrenti assumevano, al riguardo, che al momento di proposizione di tale domanda l’altra convenuta avesse già depositato la propria comparsa di risposta con istanza di spostamento della prima udienza, sicché la stessa aveva un tempo congruo e non inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis c.p.c. per difendersi rispetto alla domanda di manleva proposta dai coevocati.

Si rilevava altresì che, al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, la maggioritaria giurisprudenza di nomofilachia si era espressa nel senso della non necessità dell’istanza di spostamento dell’udienza in caso di domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto, orientamento sul quale i ricorrenti avevano confidato, sicché il diverso indirizzo condiviso dalla Corte d’appello, affermato dalla Cassazione nel 2021, integrava un overrulling processuale, che non poteva ridondare in pregiudizio dei ricorrenti.

SOLUZIONE

[1] Attorno a tale motivo di ricorso la Suprema Corte registra decisioni di segno difforme e divergente nella giurisprudenza di legittimità, giustificando, anche in considerazione dell’importanza della questione, in ragione della frequente ricorrenza in concreto della fattispecie, l’intervento del massimo organo di nomofilachia.

Conseguentemente, la Cassazione dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione, ex art. 374, 2°co., c.p.c., sull’opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione sollevata.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda questione la necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, come prescritto dall’art. 269, 2°co., c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

Come anticipato, su tale questione sono maturati, all’interno della giurisprudenza di legittimità, diversi e contrastanti orientamenti.

Secondo un primo avviso, di più risalente elaborazione, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l’onere di chiedere il differimento dell’udienza previsto dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, essendo invece sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall’art. 167, 2°co., c.p.c. per la domanda riconvenzionale.

Da ultimo, tale indirizzo è stato ribadito da Cass. civ., 23 marzo 2022, n. 9441, in ordine a una domanda proposta da un convenuto nei confronti di un terzo chiamato in causa ad opera di altro convenuto: in tale fattispecie, la Cassazione ha ritenuto che la proposizione di siffatta domanda, qualificata riconvenzionale, non esigesse le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo “per l’evidente ragione – a tacer d’altro – che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio”. Tale principio di diritto, in realtà, era già stato reiteratamente enunciato in arresti di nomofilachia relativi alla disciplina processuale anteriore alla riforma del 1990: si riteneva non necessaria la vocatio in ius “per essere la parte già presente nel processo”, purché la domanda in questione – a norma degli artt. 167 e 183 c.p.c. ilio tempore vigenti – fosse proposta entro la prima udienza, pur se essa non fosse strettamente dipendente dalla pretesa fatta valere dall’attore, in ragione dei principi di economia processuale e di concentrazione dei giudizi (in questo senso, Cass. civ. 15 giugno 1991, n. 6800; Cass. civ., 29 aprile 1980, n. 2848; Cass. civ., 15 maggio 1973, n. 1375). Più specificamente, nel caso di domanda formulata da un convenuto nei confronti di altro convenuto, si considerava sufficiente la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall’art. 170 c.p.c., senza la necessità della notificazione di una citazione, cioè di un formale atto di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., per essere la suddetta comunicazione idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio: “costituirebbe un inutile formalismo costringere la ritualità di tale domanda negli schemi della citazione notificata quando con la comunicazione della comparsa risultano ugualmente salvaguardati i principi fondamentali del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) con la possibilità offerta al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese” (così, Cass. civ., 25 maggio 1999, n. 5073; Cass. civ., 17 marzo 1990, n. 2238; Cass. civ., 26 marzo 1971, n. 894). Si iscrive nel descritto filone, con analoghe argomentazioni, anche Cass. civ., 26 ottobre 2017, n. 25415, resa su vicenda disciplinata dal codice come modificato dalla novella del 1990.

Nella più recente giurisprudenza di legittimità si rinvengono tuttavia pronunce che subordinano l’ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, ossia la tempestiva istanza di differimento dell’udienza e la notificazione di un atto di citazione nell’osservanza del termine minimo a comparire. In questo senso, Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 8315, ha affermato che il convenuto, laddove intenda proporre una domanda nei confronti di altro convenuto, fondata su un titolo del tutto diverso da quello dedotto in giudizio dall’attore, non possa procedere nelle forme di una semplice domanda riconvenzionale, dovendo evocare l’altro convenuto, quale terzo estraneo al rapporto originariamente dedotto in giudizio, con una corretta chiamata di terzo, per comunanza di causa o garanzia, non potendosi ritenere sufficiente la proposizione di una domanda riconvenzionale per il solo fatto che il soggetto nei confronti del quale la domanda è proposta è già parte del giudizio per effetto della domanda proposta dall’attore, perché, proprio in ragione della diversa causa petendi, verrebbero “compromessi definitivamente sia i diritti di difesa costituzionalmente riconosciuti alla parte, sia le facoltà processuali riservate al terzo”. Ancor più puntuale è il principio di diritto poi enunciato da Cass. civ., 12 maggio 2021, n. 12662, (alla quale ha prestato esplicita adesione la sentenza d’appello impugnata per cassazione nel caso di specie), così massimato: “nel processo civile conseguente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l’istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell’osservanza dei termini di rito”. La diffusa motivazione sviluppata in tale arresto muove dalla considerazione per cui “quanto alla domanda nuova proposta nei suoi confronti il coevocato non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa”: e proprio per assicurare il compiuto esercizio di essi, è necessario garantire al convenuto destinatario della domanda il godimento del termine minimo a comparire. La riconduzione della domanda c.d. trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, nell’ambito della chiamata in causa del terzo, viene quindi sostenuta in forza di un’interpretazione estensiva dell’art. 269 c.p.c., definendo “terzo” il soggetto “estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l’attore e ciascuno dei convenuti”.

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