20 Gennaio 2026

Composizione negoziata, scadenza dei termini delle misure protettive e ammissibilità di misure cautelari

di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDF

Trib. Milano, Seconda Sezione Civile e Crisi d’Impresa, 4 luglio 2025 – Est. L. De Simone

Massime: “Allorché sia scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni, fissato dall’art. 19, comma 5, C.C.I.I. per le misure protettive, deve considerarsi ammissibile la concessione di misure cautelari con cui il tribunale inibisca la messa in esecuzione di titoli esecutivi di creditori singolarmente individuati, a condizione che la relativa esigenza sia sopravvenuta, la misura sia giustificata dalla necessità di salvaguardare la prosecuzione delle trattative che presentino apprezzabili prospettive di successo e i diritti dei creditori inibiti non siano gravemente pregiudicati”.

“Sono inammissibili tutele cautelari che, con riguardo a procedimenti esecutivi in corso, ne comportino l’inefficacia retroattiva, così come sono parimenti inammissibili misure cautelari che comportino effetti irreversibili e, come tali, in contrasto con la natura ontologicamente provvisoria e temporanea delle misure cautelari”.

Riferimenti normativi: artt. 2, lett. p) e q), 18 e 19 C.C.I.I.

CASO E QUESTIONE

In un procedimento di composizione negoziata di gruppo, intervenuta dapprima la conferma e poi la proroga delle misure protettive richieste con l’istanza di nomina dell’esperto e, infine, scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, C.C.I.I., l’imprenditore avanza richiesta al tribunale di concessione di un triplice ordine di misure cautelari: a) l’inibizione alla messa in esecuzione di titoli esecutivi di creditori istituzionali singolarmente individuati; b) la liberazione di somme presenti sui conti correnti pignorati nonché di somme accantonate, e le une e le altre assoggettate al vincolo di atti di espropriazione in corso; c) la cancellazione di un’ipoteca iscritta.

Relativamente alla questione sub a), il tribunale, disposta la comparizione dell’imprenditore, dell’esperto e dei creditori interessati, accoglie la richiesta, motivando il provvedimento sulla base delle seguenti considerazioni: non costituisce elusione della norma circa la durata massima delle misure protettive la concessione di misure cautelari che inibiscano azioni esecutive di singoli creditori, individuati, purché tale misure siano: i) giustificate, innanzi tutto, da esigenze sopravvenute; ii) funzionali alla prosecuzione delle trattative che appaiano fruttuose e meritevoli di essere proseguite; iii) al contempo, nel bilanciamento degli interessi dell’impresa in crisi e dei creditori muniti di titoli esecutivi, non siano gravemente penalizzanti per questi ultimi. Le misure cautelari concesse riguardano sia il patrimonio della società sia i beni funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Accessoriamente, la richiesta riguardando anche tale misura, il tribunale dispone l’inibizione dell’acquisto di titoli di prelazione non concordati.

Relativamente alle richieste sub b) e sub c), il tribunale denega invece le misure richieste. Quanto all’istanza di liberazione delle somme presenti sui conti correnti oggetto di pignoramento nonché delle somme accantonate nell’ambito di procedure espropriative in corso, il rigetto è motivato sulla base del disposto dell’art. 626 c.p.c. a tenore del quale la sospensione dell’esecuzione ha effetto ex nunc e non può operare retroattivamente (in tal senso, viene invocato il precedente costituito da Cass. 30 marzo 2023, n. 8998).

Viene respinta anche l’istanza di cancellazione di un’ipoteca iscritta, in quanto: i) il provvedimento richiesto sarebbe stato irreversibile; ii) in contrasto con il principio che le misure protettive e cautelari sono ontologicamente temporanee e provvisorie; iii) perché, a norma dell’art. 2884 c.c., la cancellazione di ipoteche può essere disposta soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato o di “altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”.

Commento

Il provvedimento in rassegna, oltre a riguardare le specifiche questioni sopra menzionate, offre l’occasione per fare il punto su una serie di temi di rilevante importanza, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, in tema di misure protettive e cautelari nella disciplina della composizione negoziata[1].

  • Misure protettive e misure cautelari: una riflessione tassonomica

L’art. 2 C.C.I.I. fornisce definizioni delle misure protettive e cautelari, qualificando (alla lettera p) misure protettive le “misure temporanee” che il debitore può chiedere al fine di impedire che “determinate azioni o condotte dei creditori” possano pregiudicare l’esito favorevole delle iniziative per pervenire alla composizione della crisi – e (alla lettera q) misure cautelari “i provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore” finalizzati al buon esito delle trattative e ad assicurare gli effetti delle procedure di crisi e d’insolvenza.

Preso atto delle definizioni, pare difficile enucleare in che consista la differenza tra le due figure, posto che non è chiaro quali siano le diversità quanto sia all’iniziativa, sia all’autorità cui i relativi poteri sono attribuiti e sia, soprattutto, alle stesse finalità delle due diverse categorie di misure.

Infatti, a ben vedere, sia le misure protettive che le misure cautelari postulano un’istanza del debitore e, di regola, il consequenziale provvedimento del giudice[2], non essendo configurabili provvedimenti d’ufficio; egualmente, è al giudice cui compete la direzione del procedimento, o, nella composizione negoziata, al tribunale cui spetta l’esercizio dei poteri giurisdizionali previsti, che compete l’emissione dei provvedimenti da cui originano le misure, tanto protettive quanto cautelari; infine, per entrambe le tipologie, la finalità chiaramente è quella di evitare che siano pregiudicate le trattative, le iniziative e gli effetti dei procedimenti e degli strumenti.

Nella definizione delle misure cautelari vi è un riferimento alla tutela del patrimonio e dell’impresa del debitore, ma è difficile negare che l’inibizione ad iniziare o a proseguire azioni esecutive o cautelari (pacificamente, la più tipica delle misure protettive) non assolva, alla fine, esattamente alla stessa funzione, i.e. preservare il patrimonio del debitore e la sua impresa, ben s’intende nell’interesse della conservazione delle attività produttive e della soddisfazione dei creditori.

Escluso, quindi, che la distinzione tra le due categorie possa, quanto meno agevolmente, desumersi dalla loro funzione o finalità, i tratti distintivi possono cogliersi, da un lato, dalla stessa tassonomia legislativa, e, dall’altro lato, dall’essere le misure protettive ontologicamente delimitate cronologicamente, a differenza delle misure cautelari.

Quanto al primo dei due citati aspetti, è la legge stessa che individua le varie tipologie di misure protettive[3], menzionandole nel codice della crisi, e segnatamente:

a) il divieto d’iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari[4] è menzionato nell’art. 18, comma 3, primo periodo, C.C.I.I.;

b) parimenti, nella stessa disposizione è indicato il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore;

c) l’art. 18, comma 3, secondo periodo, C.C.I.I. stabilisce che, per tutta la durata del procedimento, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

d) a norma dell’art. 18, comma 4, C.C.I.I., sempre per tutta la durata della procedura, non può disporsi l’apertura della liquidazione giudiziale[5] né accertarsi lo stato d’insolvenza[6];

e) a norma dell’art. 18, comma 5, C.C.I.I., i creditori nei cui confronti si producono gli effetti delle misure protettive[7], non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento di contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarne le disposizioni in danno del dell’imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse[8].

Al proposito vanno segnalate, in giurisprudenza, pronunzie che forniscono un catalogo delle misure protettive e segnatamente: a) le misure classiche, tipiche dell’automatic stay, vale a dire l’inibizione o interruzione delle azioni esecutive, il divieto di acquisto di diritti di prelazione non concordati con il debitore; b) l’impossibilità di aprire la liquidazione giudiziale o far dichiarare lo stato d’insolvenza; c) l’impossibilità di rifiutare l’adempimento di contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne le scadenze, modificarne il contenuto in danno dei creditori[9].

Quanto al secondo aspetto, è pacifico, per espresse disposizioni del codice, che le misure protettive hanno una durata massima; in generale, di dodici mesi[10] (art. 8 C.C.I.I.) e, per la composizione negoziata, di duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5, quarto periodo, C.C.I.I.). Sul punto, torneremo infra, al § 6.

A differenza delle misure protettive, le misure cautelati: a) non sono tipiche; b) nessuna norma ne prevede una durata massima.

Inoltre, la giurisprudenza coglie un ulteriore tratto distintivo, rispetto alle misure protettive, nella necessaria presenza dei presupposti tipici dei provvedimenti cautelari in genere, ovverosia il fumus boni iuris e il periculum in mora, entrambi connotati dalle particolarità dell’istituto: intendendosi, quindi, il fumus nella ragionevole previsione del buon fine del procedimento, dello strumento o della procedura e il periculum “inteso come rischio attuale specifico di pregiudizio irreparabile alla continuità aziendale”[11] o, secondo altra pronunzia, da ravvisarsi “come idoneità della misura richiesta ad assicurare provvisoriamente il buon fine delle trattative”[12].

Va segnalato che è stato poi sostenuto che il tratto distintivo delle misure cautelari dovrebbe ravvisarsi nel fatto ch’esse riguarderebbero crediti sorti dopo la pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto, come, e.g., la sospensione dei pagamenti maturati dopo[13].

Secondo altra pronunzia, che richiama espressamente le diverse definizioni dell’art. 2, lett. p) e q), C.C.I.I., mentre le misure protettive sarebbero volte ad assicurare, sin dalle trattative, il buon esito delle iniziative per la composizione della crisi, le misure cautelari si contraddistinguerebbero nella loro finalità di tutela del patrimonio e dell’impresa[14].

Alla fine, sembra doversi condividere la posizione espressa in una pronunzia secondo cui le misure protettive e le misure cautelari sono entrambe finalizzate a consentire lo svolgimento delle trattative, ma le prime “sono disciplinate da un corpus normativo speciale, che ne delimita rigidamente struttura e durata, escludendone la reiterazione per via cautelare”[15].

  • Sono ammissibili misure cautelari inibitorie di atti esecutivi o cautelari dopo la scadenza del termine massimo delle misure protettive?

In tema di ammissibilità delle misure cautelari l’indirizzo nettamente maggioritario è nel senso di negare che le stesse possano essere invocate quali surrogati delle misure protettive quando queste ultime non possano più essere richieste, per scadenza dei termini massimi[16] o per altre ragioni.

Così, nel caso in cui sia stata concessa l’inibitoria delle azioni esecutive e sia decorso il termine temporale massimo previsto dalla legge, sono inammissibili e non possono concedersi misure cautelari di sospensione dell’esecutività di titoli esecutivi di determinati creditori[17].

Mentre nel caso sopra citato, l’istanza era almeno sorretta da uno sforzo di fantasia, volto ad evitare che la misura richiesta fosse, nella sostanza, identificabile immediatamente in quella, tipicamente protettiva, dell’inibitoria di azioni esecutive, in altri casi si è cercato di sostenere l’ammissibilità di misure cautelari aventi lo stesso contenuto di misure protettive, sempre in tema d’inibitoria delle esecuzioni, invocando l’argomento che, esaurita la possibilità di far ricorso alle protettive, fosse legittimo “riverniciarle” da cautelari, assicurandosi così i medesimi effetti, sotto altro nome. Nella sentenza in commento, la legittimità delle misure inibitorie delle esecuzioni viene ripetuta dalla particolarità dall’essere il provvedimento destinato ad incidere soltanto su alcuni, individuati, creditori; ma questa distinzione non pare affatto decisiva.

L’orientamento minoritario, che ammette che, scaduto il termine massimo delle misure protettive, possa disporsene la prosecuzione degli effetti mediante misure cautelari dello stesso contenuto, fa leva sulla necessità di assicurare il buon fine della composizione negoziata, osservandosi che la possibilità di prorogare la durata della composizione negoziata sarebbe incoerente se non accompagnata da misure idonee a renderne possibile lo scopo[18].

In termini generali la tesi permissiva si è, giustamente, scontrata con la considerazione che le norme che consentono di avvalersi di misure protettive, secondo limiti temporali normativamente fissati, non possono essere aggirate invocando eguale tutela diversamente denominata.

È stato così affermato, ripetutamente, il principio secondo cui sono da considerarsi inammissibili misure cautelari di contenuto e finalità coincidenti con le protettive, quando sia decorso il termine massimo consentito dalla legge per quest’ultime[19].

  • Misure cautelari: casi di ammissibilità e di inammissibilità

Quanto alla casistica delle misure cautelari, con specifico riferimento anche al tema della loro ammissibilità o meno, mette conto occuparsi, innanzi tutto, della questione se siano ammissibili provvedimenti incidenti su contratti già conclusi.

Secondo un primo indirizzo, che fa leva sul principio per cui non possono imporsi ai creditori e ai terzi in genere nuovi rapporti giuridici e prestazioni non più dovute, sarebbero da considerarsi inammissibili misure cautelari aventi per effetto la reviviscenza di contratti già risolti, e tanto anche in considerazione del punto che la funzione delle misure cautelari andrebbe ravvisata nella cristallizzazione della situazione, e non nella retrocessione allo stato di un periodo anteriore[20].

Quanto alla sospensione dei pagamenti, è stata ritenuta ammissibile la misura cautelare della sospensione delle scadenze delle rate di rottamazione, al fine di evitare la decadenza per mancato rispetto dei termini di adempimento e per assicurare le disponibilità finanziarie indispensabili per la prosecuzione dell’attività lavorativa dei dipendenti[21].

In tema di rapporti bancari vanno segnalati alcune interessanti prese di posizione.

In una pronunzia è stata disposta la revoca della revoca degli affidamenti, da parte di una banca, per non essere state puntualmente illustrate, nella relativa comunicazione, le ragioni a sostegno della deliberazione assunta dall’istituto di credito, e per non essere stato dato conto dell’assunzione della misura in applicazione delle regole dettate dalla disciplina della vigilanza prudenziale[22].

Altra questione è quella della ammissibilità di una misura inibitoria della compensazione.

In una sentenza[23] è esaminato il caso di un debitore che, nel chiedere la proroga di centottanta giorni delle misure protettive, aveva accompagnato tale istanza con la richiesta di emissione di un provvedimento inibitorio della compensazione, da parte delle banche, dei loro crediti con i saldi a credito del correntista, in diversi rapporti. Tale istanza è stata giustificata dall’esigenza di assicurare la par condicio creditorum; sotto altro profilo, la questione potrebbe egualmente porsi come motivata dall’esigenza di preservare le disponibilità finanziarie indispensabili per la prosecuzione dell’attività d’impresa, allorquando l’interruzione di questa – come il più delle volte può accadere – finisca per pregiudicare le possibilità di risanamento.

Sul punto, la sentenza citata dichiara di voler aderire ad un precedente[24] in cui il tribunale si era pronunziato accogliendo la richiesta dell’imprenditore, ravvisando la fondatezza della richiesta della misura nell’esigenza di favorire le trattative e il risanamento dell’impresa anche attraverso una temporanea cristallizzazione del passivo.

Al riguardo va osservato che la composizione negoziata, pacificamente, non ha natura di procedura concorsuale né di strumento di regolazione della crisi, di talché il debitore rimane in bonis durante il procedimento e perciò conserva, come del resto disposto dall’art. 21 C.C.I.I., “la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa”; pertanto in pendenza del procedimento, trova applicazione la disciplina ordinaria e, quindi, la normativa generale in tema di compensazione. Al fine di impedire la compensazione, dunque, non vi è altro mezzo se non un provvedimento cautelare che la inibisca[25].

  • Misure protettive e cautelari a favore di terzi?

La possibilità d’invocare misure protettive o cautelari a favore di terzi (in ispecie, di regola, garanti dell’imprenditore debitore principale) è controversa.

Da un lato, non è irrilevante osservare come le norme in tema di misure facciano chiaramente riferimento al patrimonio e all’impresa soltanto del debitore che ha avviato la composizione negoziata; dall’altro potrebbe non essere priva di effetti riflessi sulla composizione negoziata la tutela dei terzi che, a vario titolo, rivestano una posizione rilevante per il buon fine delle trattative o per assicurare l’esito favorevole delle iniziative volte alla composizione della crisi (si pensi a garanti del debitore, sul cui patrimonio si sia fatto riferimento per assicurare le risorse finanziarie per il piano di risoluzione della crisi).

Per la soluzione negativa va segnalato un precedente[26] che ha rigettato la richiesta d’inibizione dell’escussione delle garanzie personali rilasciate da un soggetto estraneo motivando con il difetto, nel caso di specie, dei presupposti del fumus e del periculum.

La soluzione positiva risulta accolta in un precedente con cui, in un procedimento di composizione negoziata di una s.a.s., sono state accordate le misure protettive del patrimonio personale di un socio accomandatario, pur in presenza di suoi debiti personali[27] nonché in un’altra decisione in cui è stata affermata l’ammissibilità delle misure protettive a favore di un garante disposto ad apportare finanza esterna per l’esito favorevole della composizione negoziata[28]. In altro precedente è stata affermata l’ammissibilità di misure cautelari con cui venga inibito ai creditori l’escussione di garanzie prestate da terzi a favore del debitore e, agli stessi fideiussori, di eseguire il pagamento[29].

  • Presupposti per la conferma delle misure protettive

La delicata questione delle condizioni per la conferma delle misure protettive viene risolta dalla giurisprudenza additando come ineludibile la verifica della ricorrenza del fumus, sub specie di ragionevole perseguibilità del risanamento e del periculum, inteso come funzionalità delle misure rispetto al risanamento[30], aggiungendosi che il tribunale deve operare un prudente bilanciamento[31] tra l’intenzione dell’imprenditore di proseguire le trattative e l’interesse dei creditori alla salvaguardia delle loro garanzie; sempre tenendo conto se le trattative si siano svolte secondo buona fede.

L’orientamento è per lo più largheggiante, comunque a patto che non si prenda la via della composizione negoziata alla stregua di un lasciapassare per il concordato liquidatorio semplificato[32], negandosi la conferma solo nel caso in cui il risanamento risulti “palesemente implausibile”[33], come nel caso in cui risulti difettare la disponibilità alla trattativa dei creditori strategici[34]; oppure nel caso in cui si debba constatare l’assenza di effettive trattative in corso[35].

Va tenuto presente che al tribunale non è, in sede di provvedimento di conferma o meno delle misure protettive, affidato il compito di valutare la fattibilità del piano, quanto quello di accertare la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon fine delle trattative[36].

Infine, si è affermato che la proroga, ritenute sussisterne le condizioni, può essere disposta senza necessità di fissazione dell’udienza[37]. Per un elenco analitico delle verifiche che sarebbero demandate al tribunale, si veda la pronunzia in nota[38].

  • Durata delle misure protettive

La durata delle misure protettive, a norma dell’art. 19, comma 4, C.C.I.I., non può essere inferiore a trenta giorni e non può superare, per il primo provvedimento concessivo, il termine di centoventi giorni; la misura specifica andrà calibrata tenendo conto della complessità ed importanza delle trattative, del numero dei creditori, della necessità di assicurare l’effettività del risanamento[39].

Come già abbiamo osservato (supra, § 2), una volta decorso il termine massimo (nella composizione negoziata) di duecentoquaranta giorni, secondo l’orientamento maggioritario non è ammissibile prolungarlo invocando misure cautelari che, al di là dei nomi, altro non siano se non la prosecuzione delle stesse misure oltre i termini massimi previsti dalla legge[40].

  • Natura temporanea e provvisoria delle misure protettive e cautelari

Esattamente il provvedimento in commento sottolinea la natura temporanea e provvisoria che deve accompagnare le misure protettive, escludendo così dal novero dei provvedimenti ammissibili quelli i cui effetti siano irreversibili, come la cancellazione d’ipoteche. La limitazione temporale delle misure è connaturata all’istituto ed essa trova fonte nella sua origine storica, come esattamente rilevato dalla dottrina[41] che ha osservato come la Direttiva Insolvency consente (all’art. 6) di sospendere temporaneamente le iniziative esecutive individuali dei creditori (ma solo quando tale limitazione sia giustificata dal raggiungimento dell’obiettivo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva). Del resto, che tanto le misure protettive che quelle cautelari siano, ontologicamente, destinate a dispiegare effetti limitati nel tempo si desuma dalla loro stessa definizione: all’art. 2, lett. p), C.C.I.I., le misure protettive sono definite “le misure temporanee richiesta dal debitore …”, mentre l’art. 2, lett. q), C.C.I.I. descrive le misure cautelari come “i provvedimenti … che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative…”.

[1] Sottolineiamo che questo contributo è finalizzato all’esame di entrambe le tipologie di misure nella composizione negoziata; non vengono conseguentemente trattate le problematiche relative a misure protettive e cautelari nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi.

[2] Le misure protettive si producono di diritto, sempre che ne sia formulata richiesta, al deposito della richiesta di nomina dell’esperto, senza alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma è indispensabile chiederne conferma all’autorità giudiziaria entro il giorno successivo alla pubblicazione della richiesta e dell’accettazione dell’esperto (art. 18, comma 1, C.C.I.I.).

[3] Cfr. G. Limitone, Misure protettive e cautelari nel Codice della crisi alla prova della bolletta di luce e gas, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, p. 4.10.2022, 1.

[4] Ovviamente, le azioni di cognizione volte all’accertamento del credito, così come le intimazioni di pagamento non sono inibite:  Trib. Gela 4 aprile 2024 (s.m.), in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1181.

[5] Aggiungerei, per interpretazione analogica, anche il divieto di apertura della liquidazione controllata.

[6] La misura protettiva inibisce la pronunzia dell’apertura della liquidazione giudiziale, mentre non può inibirsi ai creditori di domandare l’apertura della procedura; già il divieto della pronunzia tutela a sufficienza il debitore e l’aspettava di pervenire al risanamento e alla composizione della crisi mediante la composizione negoziata: Trib. Gela 4 aprile 2024 (s.m.), cit.

[7] Si ricordi che, a norma dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, C.C.I.I., “sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori”.

[8] Fatte salve le sospensioni e le revoche delle linee di credito disposte in osservanza delle disposizioni della disciplina della vigilanza prudenziale (art. 18, comma 5, terzo periodo, C.C.I.I.),

[9] Per tale elencazione, cfr. Trib. Rieti 2 aprile 2022, in IlCaso.it, p. 4.5.2022.

[10] -… e la presentazione di una nuova istanza di composizione negoziata della stessa crisi già precedentemente affrontata e (apparentemente) risolta non consente di superare il limite massimo di dodici mesi fissato dall’art. 8 C.C.I.I. per la durata massima delle misure protettive: Trib. Bologna 19 maggio 2025 in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2025, 1064.

[11] Trib. Firenze 28 aprile 2025, in Unijuris.it, p. 15.7.2025.

[12] Così Trib. Rieti 2 aprile 2022, cit..

[13] In tal senso Trib. Catania 21 febbraio 2025, in IlCaso.it, p. 26.2.2025.

[14] Trib. Trento 10 ottobre 2023 (est. Sieff), in IlCaso.it, p. 14.11.2023.

[15] Trib. Roma 19 marzo 2025, in Unijuris.it, p. 14.5.2025; con ciò confermandosi quanto osservato supra e cioè che le misure protettive si distinguono dalle cautelari sia per la loro specificità ed espressa previsione normativa sia per la loro limitazione cronologica.

[16] Per la perentorietà di questi termini e l’inammissibilità di deroghe cronologiche, cfr. R. d’Alonzo, La composizione negoziata nell’era del D. Lgs. 136 del 2024, in www.dirittodellacrisi.it, p. 25.11.2025, § 11; P. Russolillo, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi, in dirittogiustiziaecostituzione.it, p. 10.1.2023, § 2; T. Nigro, La proroga della composizione negoziata e delle connesse misure protettive: due strade che (non sempre) si incontrano, in dirittodellacrisi.it, p. 19.3.2024, § 1; G. Limitone, Misure protettive e cautelari nel codice della crisi alla prova della bolletta di luce e gas, cit., § 1; A. Didone, Appunti su misure protettive e cautelari nel d.l. 118/2021, in ristrutturazioniaziendali.it, p. 17.11.2021, § 2.

[17] Trib. Milano 22 novembre 2023, in IlCaso.it, p. 21.12.2023. Contra Trib. Bergamo 18 febbraio 2025, est, Fuzio, in chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iusletter.com/wp-content/uploads/Trib-Bergamo_18 febbraio 2025, est. Fuzio, in www.ius, p. 9.5.2025.

[18] Trib. Imperia 20 febbraio 2024, con nota di C. Briguglio, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1140.

[19] Cfr., ex multis, Trib. Roma 19 marzo 2025, cit.

[20] Trib. Salerno 22 febbraio 2024, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1602, in un caso in cui era stata chiesta la sospensione di un lodo arbitrale, ciò che avrebbe determinato la riviviscenza di un contratto già risolto e, quindi, il ripristino della situazione anteriore al lodo

[21] Trib. Vasto 28 dicembre 2024 (est. Monteleone), in IlCaso.it, p. 10.1.2025. Nello stesso senso v. Trib. Verona 22 gennaio 2024 (est. Attanasio) (s.m.), in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1034.

[22] Trib. Vasto 28 dicembre 2024, cit.

[23] Trib. Genova 22 settembre 2025, in IlCaso.it, p. 7.10.2025.

[24] Trib. Parma 26 maggio 2024, inedita.

[25] Per altri precedenti in tema di sospensione dei contratti di affidamento e finanziamento, in particolare relativamente alla compensazione, cfr. Trib. Parma 10 luglio 2022, in IlCaso.it, p. 17.9.2025; Trib. Salerno 9 maggio 2022 (est. Jachia), in Dirittodellacrisi; Trib. Prato 22 aprile 2022, in IlCaso.it, p. 10.5.2022; in dottrina, v. A. M. Azzaro, Composizione negoziata, limiti al divieto della banca di compensare i crediti, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com.

[26] Trib. Milano 31 maggio 2025 (est. Pipicelli), in Dirittodellacrisi.it.

[27] Trib. Vicenza 19 giugno 2025, in Ristrutturazioni aziendali.it.

[28] Trib. Genova 17 febbraio 2025, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.

[29] Trib. Torino 5 dicembre 2024 (s.m.), in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 591.

[30] Trib. Mantova 9 marzo 2023, in Unijuris.it, p. 21.3.2023; Trib. Milano 17 gennaio 2022 (est. Pipicelli), in IlCaso.it, p. 3.2.2022.

[31] Trib. Napoli 12 luglio 2024, in IlCaso.it, p. 7.9.2024; Trib. Roma 21 novembre 2022, in IlCaso.it, p. 9.12.2022.

[32] Trib. Ferrara 13 giugno 2024 (est. Ghedini), in IlCaso.it, p. 23.7.2024.

[33] Trib. Bologna 23 maggio 2025, in IlCaso.it, 17.7.2025, che invoca a suffragio Trib. Padova 2 marzo 2023 (est. Amenduni), in IlCaso.it, p. 21.3.2023. Che la conferma delle misure protettive esiga che il giudice non valuti il risanamento come “manifestamente implausibile”, è affermato anche da Trib. Torre Annunziata, (s.m.), in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 886. In altra pronunzia è stato affermato che, pur in assenza di una prognosi favorevole al buon esito delle trattative, avendo l’esperto espresso il parere di ritenere il superamento della crisi non manifestamente irrealizzabile, la conferma delle misure protettive poteva essere accordata: Trib. Parma 17 marzo 2024 (s.m.), in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1035.

[34] Trib. Rovigo 6 maggio .2025, in IlCaso.it, p. 22.5.2025.

[35] Trib. Milano 29 aprile 2025 (est. De Simone), in IlCaso.it, p. 17.6.2025.

[36] Trib. Napoli Nord 24 gennaio 2024, in Dirittodellacrisi.it.

[37] Trib. Avellino 7 dicembre 2022 (est. Russolillo), in IlCaso.it, p. 22.2.2023.

[38] Trib. Piacenza 22 dicembre 2022, in IlCaso.it, p. 8.3.2023.

[39] Trib. Milano 31 maggio 2025, cit.

[40] V. in tal senso Trib. Milano 22 novembre 2023, cit., nonché Trib. Roma 19 marzo 2025, in IlCaso.it, p. 14.5.2025. Per l’orientamento  eterodosso, v. Trib. Imperia 20 febbraio 2024, cit. (v. nota 18) nonché la stessa decisione in commento.

[41] P. Russolillo, Terzo gruppo di lavoro. Analisi della giurisprudenza e casistica delle misure protettive e cautelari, pag. 44, in chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/459c453c-d175-816f-6c69-ac02e0f55fb8.

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