Il pignoramento di un credito per il cui soddisfacimento è stata promossa l’espropriazione mobiliare non ne determina l’improcedibilità se non è stata emessa l’ordinanza di assegnazione
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. lav., 3 novembre 2025, n. 28984 – Pres. Mancino – Rel. Cavallari
Pignoramento presso terzi avente per oggetto credito azionato in via esecutiva – Conseguenze sull’esecuzione pendente – Contenuto della dichiarazione del terzo pignorato – Poteri del creditore che ha promosso l’espropriazione mobiliare presso terzi
Qualora un pignoramento presso terzi abbia per oggetto un credito già azionato in sede esecutiva dal debitore, il terzo pignorato può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venire meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure può dichiarare quella circostanza, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., nell’espropriazione mobiliare presso terzi (rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris, il quale, a sua volta, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell’art. 511 c.p.c.), ma non può contestare l’azione promossa dal suo creditore, sostenendo che sarebbe sorto un vincolo di indisponibilità delle somme dovutegli.
CASO
Un ente previdenziale promuoveva ai danni di un avvocato un pignoramento mobiliare, avverso il quale era proposta opposizione: il legale esecutato, infatti, adduceva che il credito dell’ente nei suoi confronti – per il cui soddisfacimento coattivo era pendente l’azione esecutiva contestata – era stato fatto oggetto di pignoramento presso terzi da parte dei creditori del medesimo ente, sicché ne sarebbe derivata l’indisponibilità del compendio pignorato.
L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata all’esito del giudizio di appello.
La pronuncia di secondo grado era, quindi, gravata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il pignoramento di un credito per il cui soddisfacimento coattivo è stata promossa un’azione esecutiva ancora pendente non determina l’improcedibilità di quest’ultima, poiché la legittimazione del creditore procedente viene meno solo a seguito della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., che determina il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito azionato esecutivamente.
QUESTIONI
[1] La Corte di cassazione torna a occuparsi delle interferenze tra diverse procedure esecutive.
Con due pronunce rese, rispettivamente, il 30 aprile 2024 (n. 11698) e il 26 giugno 2025 (n. 17195), i giudici di legittimità erano intervenuti in fattispecie nelle quali erano stati eseguiti sia il pignoramento di un immobile locato, sia il pignoramento presso terzi del credito avente per oggetto il corrispettivo della locazione.
Nel primo caso, è stato affermato che, quando il pignoramento dei canoni interviene una volta che l’immobile locato è già stato colpito da pignoramento, il giudice dell’espropriazione presso terzi, a fronte della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. in cui venga dato conto dell’esistenza del precedente pignoramento, non può emettere ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., ma deve trasmettere il fascicolo al giudice presso cui pende l’espropriazione immobiliare, affinché proceda alla riunione delle procedure, in virtù di quanto disposto dall’art. 493 c.p.c.
Nel secondo caso, è stato affermato che, se il pignoramento immobiliare interviene dopo che, all’esito dell’espropriazione mobiliare presso terzi avente per oggetto i canoni locatizi, è stata emessa ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c. (che determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e la sua corrispondente fuoriuscita dal patrimonio del debitore esecutato), i canoni non potranno considerarsi attinti dal pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 2912 c.c., anche se venuti a scadenza successivamente a esso, sicché il conduttore dovrà continuare a pagarli al creditore assegnatario, fino alla concorrenza dell’importo per il quale è avvenuta l’assegnazione.
Nella fattispecie esaminata dall’ordinanza che si annota, l’interferenza riguardava, invece, il pignoramento mobiliare promosso da un ente previdenziale ai danni di un legale e il successivo pignoramento presso terzi avente per oggetto proprio il credito azionato esecutivamente da detto ente nei confronti del legale.
Quest’ultimo sosteneva che, stante il pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 543 c.p.c. dai creditori dell’ente previdenziale (in relazione al quale aveva assunto la veste di terzo pignorato), era insorto un vincolo d’indisponibilità delle somme da lui dovute, sicché l’espropriazione mobiliare non poteva proseguire, dal momento che, se fosse giunta al suo epilogo, con la soddisfazione del credito vantato dall’ente previdenziale (per effetto dell’assegnazione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati), si sarebbe determinato il venire meno del credito fatto oggetto di pignoramento presso terzi, con conseguente violazione degli obblighi di custodia su di lui incombenti a norma dell’art. 546 c.p.c.
La Corte di cassazione, confermando il rigetto dell’opposizione proposta dal legale, ha evidenziato che le due azioni esecutive non presentavano coincidenza né oggettiva, né soggettiva: il pignoramento mobiliare eseguito dall’ente previdenziale, infatti, ricadeva su beni del legale opponente, mentre il pignoramento promosso dai creditori dell’ente previdenziale avevano per oggetto il credito vantato da questo nei confronti del legale.
Il pignoramento del credito vantato dall’ente previdenziale verso il legale (debitor debitoris nell’espropriazione mobiliare presso terzi successivamente promossa), d’altra parte, non aveva determinato il venire meno:
- né della generale destinazione di tutto il patrimonio dell’avvocato a garanzia delle sue obbligazioni nei confronti dell’ente previdenziale;
- né della titolarità del credito pignorato in capo all’ente previdenziale e della sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente, destinata a cessare solo a seguito della pronuncia di un’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., che determina la sostituzione del creditore pignorante a quello originario dal lato attivo dell’obbligazione.
Fino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, il debitor debitoris deve astenersi dall’adempiere in favore del suo creditore originario, restando – in caso contrario – esposto al rischio di non liberarsi dell’obbligazione e di dovere pagare ancora una volta (a chi si sia visto assegnare il credito all’esito dell’espropriazione mobiliare presso terzi).
Poiché non è prevista alcuna forma di coordinamento tra la procedura avviata per il soddisfacimento coattivo di un credito e quella che abbia colpito quest’ultimo, una volta che sia già stato azionato esecutivamente, i creditori di chi ha introdotto l’espropriazione mobiliare possono avvalersi della sostituzione prevista dall’art. 511 c.p.c., onde beneficiare dell’azione esecutiva già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti anche senza disporre di un titolo esecutivo nei confronti del debitore ivi escusso.
Nel contempo, il debitore esecutato nell’espropriazione mobiliare, che sia pure debitor debitoris in quella presso terzi successivamente promossa, ha l’onere di palesare la sopravvenuta contemporanea pendenza delle procedure, rendendo una dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c. che, per quanto positiva (posto che la pendenza dell’espropriazione mobiliare esclude che il credito sia già stato soddisfatto e che, dunque, non sia più suscettibile di assegnazione da parte del giudice dell’espropriazione mobiliare presso terzi), dia conto del fatto che il credito pignorato è stato azionato esecutivamente e che, per la sua realizzazione, sono stati sottoposti a espropriazione forzata – ancora in corso – alcuni suoi beni, avvertendo così i terzi creditori che il pignoramento presso terzi ha per oggetto non un credito bonum, cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì un credito già azionato, a sua volta, in sede esecutiva.
Omettendo tale informazione (che, per quanto non espressamente prescritta dagli artt. 547 e 550 c.p.c., si ricollega al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell’ambito dell’espropriazione mobiliare presso terzi) e privando, in questo modo, i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dovere pagare due volte, subendo il completamento dell’espropriazione dei beni pignorati e dovendo corrispondere al beneficiario dell’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. l’importo di cui doveva dichiararsi debitore.
Va rammentato che il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c., ha l’obbligo di indicare anche i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui, come prescritto dall’art. 550, comma 1, c.p.c., precisando gli estremi necessari per la loro individuazione (creditore pignorante, data di notifica del pignoramento, entità della somma pignorata, contenuto delle dichiarazione di quantità già rese, autorità giudiziaria presso cui pende l’esecuzione con indicazione del suo numero di iscrizione a ruolo, eventuali pagamenti effettuati in base a ordinanze di assegnazione già emesse), onde consentire al giudice dell’esecuzione di individuare le procedure che hanno per oggetto il medesimo credito, verificarne lo stato o l’esito ed eventualmente disporne la riunione (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2023, n. 9433).
Nel caso di specie, qualora fosse stata resa una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità.
Se il credito vantato dall’ente previdenziale nei confronti del legale fosse stato assegnato ai creditori che avevano promosso il pignoramento presso terzi, prima che l’espropriazione mobiliare avviata dal medesimo ente sui beni dell’avvocato si fosse conclusa, i creditori assegnatari, quali successori nel credito assegnato e già azionato esecutivamente, avrebbero avuto titolo per proseguire nell’espropriazione mobiliare pendente, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
Se avessero voluto evitare che l’ente previdenziale incassasse il ricavato dalla vendita dei beni pignorati ai danni del legale, i suoi creditori avrebbero potuto presentare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c. senza bisogno di attendere la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c.
L’opposizione proposta dal legale avverso l’espropriazione mobiliare promossa ai suoi danni avrebbe potuto essere accolta, dunque, solo se e nella misura in cui l’ordinanza di assegnazione fosse stata già emessa, poiché solo in quel caso l’ente previdenziale avrebbe perso la legittimazione a coltivarla, per effetto del trasferimento della titolarità del credito per il cui soddisfacimento quell’espropriazione era stata promossa in capo ai suoi creditori, divenutine assegnatari.
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