Valido l’atto d’appello con invito a costituirsi recante termini processuali errati
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFApp. Bari, 13 ottobre 2025, Pres. Grillo, Est. Barracchia
[1] Impugnazioni – Appello – Modo e termine dell’appello incidentale
Massima: “Anche in presenza di un invito a costituirsi in appello entro termini processuali diversi da quelli prescritti dalle legge, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio per l’appellato, ben potendo lo stesso costituirsi fino a 20 giorni antecedenti la data dell’udienza fissata nell’atto di appello”.
CASO
[1] La vicenda oggetto del presente commento scaturisce dall’appello proposto ex art. 702-quater c.p.c. avverso l’ordinanza che, all’esito del giudizio di primo grado (svoltosi secondo le forme del vecchio rito sommario di cognizione, ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.), aveva pronunciato su una domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica.
Per quanto di interesse ai presenti fini, occorre rilevare che, nel caso di specie, l’appello sia stato proposto con atto di citazione, contenente la fissazione della prima udienza nel rispetto dei termini liberi a comparire di 90 giorni di cui all’art. 342 c.p.c., con l’invito, rivolto alla parte appellata, a costituirsi nel giudizio almeno 70 giorni prima dell’udienza, mutuando la nuova disciplina prevista per il primo grado.
In relazione a tali due profili, parte appellata ha denunciato l’inammissibilità dell’appello proposto in considerazione: a) dell’irrituale introduzione dello stesso, avvenuta nelle forme dell’atto di citazione anziché del ricorso; b) della lesione apportata al diritto di difesa dell’invito a costituirsi formulato da parte appellante, da ritenersi in contrasto con la disciplina di cui agli artt. 343 e 347 c.p.c.
SOLUZIONE
[1] Entrambe tali eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione proposta sono state rigettate dalla Corte d’Appello di Bari, sulla base delle considerazioni che saranno di seguito illustrate.
QUESTIONI
[1] Muovendo dal primo profilo di inammissibilità lamentato da parte appellata – riguardante, lo si ricorda, la circostanza che l’appello avverso l’ordinanza resa ex art. 702-bis c.p.c. fosse stato proposto con atto di citazione, anziché ricorso – è opportuno ricordare che, pur nel silenzio della legge sul punto, la migliore dottrina riteneva che tale atto d’appello dovesse rivestire proprio le forme dell’atto di citazione (sul punto, G. Balena, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it., 2009, V, 332; A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Bologna, 2013, 599).
A tal proposito, parte appellata avrebbe rilevato che, nel caso di specie, nella pendenza del giudizio di primo grado fosse entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale, come noto, ha abrogato l’intero rito sommario di cognizione sostituendolo con il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ai sensi di tale normativa (art. 281-terdecies, ult. co., c.p.c.), la sentenza sarebbe impugnabile «nei modi ordinari».
Sul punto occorre peraltro osservare come l’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, rubricato «Disciplina transitoria», prevede che le disposizioni di tale decreto si applicano ai procedimenti instaurati a seguito del 28 febbraio 2023, mentre per quelli già pendenti in tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente. Per individuare quando il procedimento sia stato instaurato occorre avere riguardo al momento del deposito del ricorso, che nel caso di specie risale al 2022, ben prima, dunque, del 28 febbraio 2023.
In definitiva, il procedimento in esame è da ritenersi già instaurato alla data del 28 febbraio 2023, così da potersi considerare rituale l’impugnazione proposta, formulata secondo la disciplina posta dall’ormai abrogato procedimento sommario di cognizione.
Venendo alla seconda denuncia di inammissibilità formulata, la stessa riguarda ciò, che l’appellante aveva invitato parte appellata a costituirsi nel termine di 70 giorni antecedenti la data della prima udienza, mutuando la (nuova) disciplina prevista per il procedimento di cognizione di primo grado: secondo l’appellato, ciò avrebbe violato il proprio diritto di difesa e si sarebbe posto in contrasto con la disciplina posta dagli artt. 343 e 347 c.p.c., che prevedono la possibilità per l’appellato di proporre appello incidentale depositando la propria comparsa nel termine di 20 giorni antecedenti la data della prima udienza.
La questione processuale si è posta in quanto il tenore dell’art. 343 c.p.c. («Modo e termine dell’appello incidentale»), come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, si limitava a prevedere che l’appello incidentale si proponesse – rinviando in toto alle forme e ai termini per i procedimenti davanti al tribunale – «a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166», ossia, come recita quest’ultima norma, «almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione» (termine reso necessario, nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado, dalla presenza delle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.).
Tale previsione, tuttavia, appariva del tutto incongruente con la facoltà, pure riconosciuta alla parte appellata, di proporre appello incidentale, nella comparsa di risposta, almeno 20 giorni prima dell’udienza.
A fronte di tale contrastante quadro normativo – che, in definitiva, da un lato sembra imporre all’appellato di costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza, e dall’altro gli consente di proporre appello incidentale, nella stessa comparsa di risposta, fino a 20 giorni prima dell’udienza – già prima del correttivo alla riforma Cartabia (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) si riteneva (cfr. A. Romano, Le novità normative del 2022 in materia di impugnazioni civili, in Jus, 2023, 235; A. Villa, Anche post riforma, l’appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione, in www.judicium.it, 31 maggio 2023) che fosse possibile, per l’appellato, costituirsi fino a 20 giorni prima dell’udienza: e si tratta di soluzione che ha trovato conferma nella modifica da ultimo apportata, da un lato, all’art. 343 c.p.c. – che oggi prevede che «l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’articolo 347» – e, in secondo luogo, dal novellato art. 347 medesimo, il quale oggi prevede testualmente che «le altre parti (diverse dall’appellante) si costituiscono in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale» (in tal senso, C. Consolo (a cura di), Codice civile. Codice di procedura civile, Milano, 2024, 1438; A. Romano, Le disposizioni integrative e correttive della riforma del processo civile, Pisa, 2025, 46 ss.).
Ciò posto, e tornando al caso di specie, anche in presenza di un invito a costituirsi diverso da quello prescritto dalla legge non è dato riscontrare alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio, ben potendo l’appellato comunque contare sulla disciplina legale e, di conseguenza, costituirsi fino a 20 giorni prima dell’udienza fissata. A tal proposito, peraltro, l’art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell’atto di citazione soltanto quando vi sia la violazione dei termini liberi a comparire ovvero la mancanza della fissazione dell’udienza e dell’invito a costituirsi entro il termine: nel caso in esame non vi è violazione dei termini liberi a comparire, né la mancanza dell’avvertimento di cui al n. 7) dell’art. 163 c.p.c., che è presente, seppure con un invito a costituirsi contenente un termine errato. Peraltro – come avvenuto nel caso in commento – la costituzione della controparte è idonea a sanare il vizio in esame.
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