11 Novembre 2025

S.r.l. con assemblea non funzionante, causa di scioglimento della società e clausola compromissoria

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Milano, 6 maggio 2025, Pres. e rel. Mambriani

Parole chiave

Società a responsabilità limitata – Assemblea – Impossibilità di funzionamento – Causa di scioglimento – Clausola compromissoria – Incompetenza del giudice – Competenza degli arbitri

Massima: “In materia di s.r.l., laddove lo statuto contenga una clausola compromissoria dall’ampia formulazione, anche le questioni concernenti l’esistenza di una causa di scioglimento della società sono di competenza degli arbitri, con la conseguenza che il giudice adito deve dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del collegio arbitrale”.

Disposizioni applicate

Art. 2484 c.c. (cause di scioglimento), art. 838 bis c.p.c. (oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)

CASO

Una s.r.l. presenta 3 soci, con la seguente ripartizione del capitale: 50%, 25% e 25%. La società è proprietaria di un immobile, di cui godono a titolo gratuito – a mezzo  usufrutto – i due soci di minoranza. Il socio al 50% è anche amministratore della s.r.l. e convoca un’assemblea, al fine di deliberare che i due soci di minoranza debbano iniziare a pagare un corrispettivo per l’uso del bene immobile. Non si raggiunge un accordo sul punto, dal momento che – evidentemente – i soci di minoranza non hanno interesse a iniziare a pagare un corrispettivo per un bene di cui usufruiscono a titolo gratuito. Fanno seguito altre assemblee, nelle quali però non si riesce a raggiungere alcuna maggioranza.

Il socio al 50% si rivolge dunque al Tribunale di Milano, affinché questi constati che l’assemblea non è in grado di funzionare e si è verificata una causa di scioglimento della società. Il punto è che lo statuto della s.r.l. contiene una clausola compromissoria, cosicché il giudice milanese deve comprendere se sussiste o meno la sua competenza a dichiarare l’esistenza di una causa di scioglimento della società.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Milano accoglie l’eccezione di arbitrato. La clausola compromissoria prevede che le controversie tra soci e tra soci e società siano devolute a un collegio arbitrale. L’istanza di un socio volta a ottenere la declaratoria di accertamento dell’esistenza di una causa di scioglimento della società è una lite tra socio e società e, come tale, assoggettata ad arbitrato. Di conseguenza, il giudice milanese dichiara la propria incompetenza a decidere la domanda di accertamento della causa di scioglimento della società.

QUESTIONI

Lo statuto della s.r.l. contiene la seguente clausola compromissoria: “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali … sono devolute alla cognizione di arbitri rituali”.

La questione sottoposta al Tribunale di Milano è se si sia verificata una causa di scioglimento della società. L’art. 2484 comma 1 c.c. elenca le cause di scioglimento della società (la disposizione vale anche per la società a responsabilità limitata) e prevede che la società si scioglie anche “per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea” (n. 3). Come abbiamo visto sopra, l’assemblea non riusciva a deliberare, stante la contrapposizione di due gruppi di soci: un socio al 50% del capitale da un lato e due altri soci (al 25% ciascuno) dall’altro lato. Vengono ripetute diverse assemblea, ma non si riesce ad assumere alcuna decisione. La fattispecie rientra nella categoria della “impossibilità di funzionamento” dell’assemblea: questa viene convocata, si riunisce, ma non riesce a raggiungere alcuna maggioranza. La questione controversa è pertanto una lite tra un socio (che vuole la messa in liquidazione della società) e la società medesima. Si tratta dunque di una controversia coperta dalla clausola compromissoria statutaria.

L’arbitrato societario è consentito però solo se si tratta di diritti disponibili. La regola è contenuta adesso nell’art. 838 bis comma 1 c.c.: si deve trattare di “diritti disponibili relativi al rapporto sociale” (prima della riforma dell’anno 2022, analoga disposizione era data dall’art. 34 comma 1 d.lgs. n. 5/2003). Viene eccepito che lo scioglimento della società sarebbe una materia non compromettibile.

Il Tribunale di Milano ritiene che la tematica delle cause di scioglimento della società sia arbitrabile. Il giudice milanese considera questa materia liberamente disponibile. Tanto è vero che una della cause di scioglimento della società è la deliberazione dell’assemblea (n. 6 del comma 1 dell’art. 2484 c.c.). Ma se l’assemblea, ossia la maggioranza dei soci, può liberamente decidere di porre termine all’attività imprenditoriale (disponendo dunque dell’esistenza della società), non si vede per quale ragione una controversia in merito all’esistenza di un’altra causa di scioglimento della s.r.l. non possa essere rimessa al giudizio arbitrale. La libertà dei soci di trattare le cause di scioglimento della società, continua il Tribunale di Milano, emerge anche dai vari altri casi in cui la legge prevede lo scioglimento della società. Si prenda il caso del decorso del termine (n. 1): nulla vieta all’assemblea di prorogare la durata della società. Oppure, si rifletta sul caso della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (n. 4): anche in questo caso i soci possono deliberare un aumento di capitale ed evitare, con scelta libera e consapevole, lo scioglimento della s.r.l. Il Tribunale di Milano osserva che non è riconosciuto un diritto della società a esistere, che trovi autonoma protezione. La controversia sull’accertamento dello stato di scioglimento della società non ha a oggetto diritti indisponibili ed è suscettibile di essere decisa dagli arbitri.

Il socio attore aveva inoltre chiesto al giudice la nomina di un liquidatore. Se viene difatti accertata l’esistenza di una causa di scioglimento, è necessario nominare i liquidatori e avviare la procedura di liquidazione. Il Tribunale di Milano ritiene che la nomina del liquidatore non sia invece materia arbitrabile. Secondo il giudice milanese, la fase di liquidazione è predisposta in primis a tutela dei creditori e dunque di interessi che trascendono quelli dei soci. Inoltre, la nomina del liquidatore spetta in primo luogo all’assemblea (e non al giudice, o arbitro). A ciò si aggiunga che la cancellazione della società presuppone che sia stato depositato il bilancio finale di liquidazione. In conclusione, l’indisponibilità è pertanto da riferire alla necessità della fase liquidatoria e alla nomina del liquidatore (piuttosto che all’accertamento dello stato di scioglimento).

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