Applicabilità dell’art. 31 (par. 1) del Regolamento 848/2015 all’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura di una procedura di insolvenza
di Chiara Zamboni, Professoressa a contratto presso l’Università degli Studi di Verona Scarica in PDFParole chiave
Insolvenza transnazionale – procedura di insolvenza – prestazioni a favore del debitore.
Massima: “L’applicabilità dell’art. 31, par. 1, Reg. 848/2015 all’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, dipende dalle norme di diritto dello Stato di apertura di tale procedura, relative all’opponibilità degli atti. Tra le obbligazioni adempiute a favore di un debitore che sia assoggettato ad una procedura di insolvenza, anziché all’amministratore di tale procedura, sono compresi anche l’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura di suddetta procedura ed il trasferimento della gestione di beni all’amministratore della procedura, a condizione che tale atto giuridico sia opponibile secondo la legge dello Stato di apertura”.
Riferimenti normativi
Art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 – Art. 7 Reg. 848/2015.
CASO E QUESTIONI
La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia su rinvio della Corte Suprema austriaca, verte sull’interpretazione dell’art. 31 par. 1 del Reg. 848/2015.
La norma, rubricata “prestazioni a favore del debitore”, corrisponde al precedente art. 24 reg. 1346/2000 e dispone che il soggetto (i.e. debitor debitoris) che in uno Stato membro adempia ad un’obbligazione a favore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza aperta in un diverso Stato membro, invece di eseguirla a favore dell’Amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura di insolvenza. Il secondo comma della medesima norma offre una presunzione: 1) di mancata conoscenza, nel caso in cui l’obbligazione sia adempiuta prima delle misure di pubblicità di cui all’art. 28 del Reg. 848/2015; 2) di conoscenza, nel caso in cui l’adempimento sia, invece, successivo alle misure di pubblicità.
Al fine di meglio comprendere i dubbi interpretativi sorti in capo al Giudice del rinvio, appare opportuno esporre le vicende relative alla controversia che ha dato origine alla rimessione alla Corte di Giustizia.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra il Curatore di una procedura di insolvenza austriaca ed una società/creditrice (di seguito “società Alfa”) che domandava l’insinuazione al passivo di un importo corrispondente al valore di un veicolo vendutole dal debitore, dopo l’apertura della procedura.
In particolare, nel caso che ha dato origine alla pronuncia in esame, era stata aperta una procedura di insolvenza da parte del Tribunale austriaco del Land Linz, con contestuale nomina del Curatore e pubblicazione della decisione.
Il mese successivo, il debitore ha concluso un contratto di vendita di un’autovettura alla società Alfa, stabilita in un altro Stato membro ma avente una sede anche in Austria, dov’è stato concluso il contratto. A seguito della ricezione dell’autovettura in Austria, la società Alfa ha provveduto a versare, da un proprio conto corrente su una banca in Germania, la somma corrispondente al prezzo di vendita su un conto corrente indicato dal debitore, su una banca stabilita in Austria.
Il Curatore ha sostenuto che il corrispettivo della vendita spettasse alla massa fallimentare dal momento che il contratto di vendita era stato concluso dopo l’apertura della procedura di insolvenza. Non essendo possibile recuperare l’autovettura già rivenduta da Alfa ad un soggetto terzo, il Curatore ha proposto un ricorso volto ad ottenere a favore della massa fallimentare un’indennità compensativa pari al prezzo di vendita. Successivamente, il Curatore ha esteso l’oggetto del ricorso al valore commerciale di detto veicolo, superiore al prezzo di vendita.
Si è costituita la società Alfa, contestando la domanda promossa dal Curatore ritenendo che tale domanda non le sia opponibile, ai sensi dell’art. 31 par. 1 Reg. 848/2015, giacché non era a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza a carico del debitore/venditore al momento della vendita.
Il Tribunale di primo grado ha accolto il ricorso promosso dal Curatore, tuttavia la decisione è stata riformata in appello dal Tribunale superiore che ha ritenuto applicabile l’art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 dal momento che il pagamento era stato effettuato da una banca tedesca e la società Alfa non era a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza.
Il Curatore ha impugnato dinanzi alla Corte Suprema la decisione della Corte superiore austriaca, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 in quanto la disposizione presuppone l’esistenza dell’adempimento di un’obbligazione fondata su un atto giuridico valido. Inoltre, secondo il Curatore, mancherebbe nel caso di specie l’elemento di estraneità che è precondizione per l’applicazione del Reg. 848/2015, dal momento che l’obbligazione oggetto del contratto di compravendita è stata eseguita nel medesimo Stato di apertura della procedura di insolvenza.
La Suprema Corte austriaca, ha rilevato, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 3 par. 1 L.F. austriaca, gli atti compiuti dal debitore successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, che incidono sulla massa fallimentare, non sono opponibili ai creditori nella procedura. Secondo la medesima disposizione, la controprestazione deve essere restituita alla controparte nei limiti in cui la massa potrebbe trarne arricchimento. Inoltre, il secondo comma dell’art. 3 dispone che il pagamento di un debito a favore del debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza non spiega effetti liberatori per l’obbligato, salvo che quanto versato sia stato attribuito alla massa fallimentare o salvo che, al momento del pagamento, l’obbligato non fosse a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza. La condizione di ignoranza scusa solo nel caso in cui non sia imputabile alla mancata adozione della dovuta diligenza.
Quale conseguenza, in caso di sottrazione di un bene quale conseguenza di un atto giuridico non opponibile ai creditori, esso può essere recuperato.
Tale norma non prevede alcuna eccezione in caso di buona fede dell’acquirente (terzo), ossia nel caso in cui egli non fosse a conoscenza dell’esistenza della procedura di insolvenza.
A conferma di tale ricostruzione, secondo il Giudice del rinvio, l’art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 sembrerebbe posto a tutela della buona fede di un soggetto terzo che si trovi in un diverso Stato membro e ignori l’esistenza della procedura; tuttavia, secondo la dottrina, la norma presupporrebbe l’esistenza di un credito del debitore. Secondo quest’ultima ricostruzione, la norma in esame non si applicherebbe ad un atto giuridico compiuto dal debitore successivamente all’apertura della procedura e, in quanto tale, non opponibile alla massa ai sensi dell’art. 3 L.F. austriaca.
Inoltre, il Giudice del rinvio ha osservato che dal tenore letterale dell’art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 lo stesso parrebbe applicarsi anche alle obbligazioni che il terzo abbia adempiuto sulla base di un atto giuridico non valido. Se così fosse, si renderebbe necessario stabilire se il luogo di adempimento di un ordine di bonifico, impartito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, possa essere considerato come il luogo di adempimento dell’obbligazione ai sensi di detta disposizione o se faccia fede il luogo di ricevimento di tale ordine.
Preso atto dei dubbi interpretativi, la Suprema Corte austriaca ha rivolto alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali circa l’interpretazione dell’art. 31 par. 1 Reg. 848/2015: 1) se esso debba essere interpretato nel senso che tra le obbligazioni adempiute a favore del debitore che avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell’amministratore della procedura di insolvenza ai sensi di detta disposizione ricadono anche le obbligazioni che traggono origine da un negozio giuridico che il debitore ha concluso solo successivamente all’apertura della procedura d’insolvenza e al trasferimento dei poteri in capo all’amministratore; [In caso di risposta affermativa alla prima questione] 2) se debba essere interpretato nel senso che per “luogo di esecuzione” ai sensi di detta disposizione occorre intendere il luogo a partire dal quale viene effettuato il pagamento del terzo mediante bonifico da un conto bancario ivi aperto, anche se il terzo non è residente in detto Stato membro ma in un altro Stato membro, mentre la conclusione del negozio giuridico e la prestazione da parte del debitore non sono avvenute in tale Stato membro, bensì attraverso una succursale del terzo in un altro Stato membro, vale a dire in quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza.
Per offrire una risposta alla prima questione pregiudiziale promossa, i Giudici della Corte di Giustizia hanno ritenuto necessario esaminare il dato letterale della norma, il contesto e gli obiettivi perseguiti dal Legislatore euro unitario.
Sotto il profilo del tenore letterale, l’art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 dispone che colui che il soggetto che adempia ad un’obbligazione a favore del debitore originario, invece che dell’Amministratore della procedura aperta in un altro Stato membro, sia liberato se non era informato dell’apertura della procedura. La norma persegue, così, l’obiettivo di tutela del terzo in buona fede; tale interpretazione trova ulteriore conferma nel Considerando 81 del Reg. 848/2015.
Il testo della norma non osta alla sua applicazione nel caso in cui l’obbligazione oggetto di adempimento derivi da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza a suo carico.
I Giudici hanno ricordato, altresì, che è pacifico che l’31 par. 1 Reg. 848/2015 sia una disposizione di diritto sostanziale che si applica indipendentemente dalla lex concursus (così come già ribadito nella sentenza del 19 settembre 2013, Van Buggenhout e Van de Mierop, C-251/12, EU:C:2013:566, punto 23).
Tuttavia, la norma in esame non può prescindere dal coordinamento con quanto all’art. 7 Reg. 848/2015 che determina la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti. Ai sensi della suddetta norma, la legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della stessa.
In particolare, la legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza determina: i) i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza (v. art. 7 par. 2 lett. b); ii) i poteri del debitore e dell’amministratore delle procedure di insolvenza (v. art. 7 par. 2 lett. c); iii) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori (v. art. 7 par. 2 lett. m).
Quale conseguenza, l’applicabilità o meno dell’art. 31 par. 1 reg. 848/2015 nel caso in cui il debitore adempia ad un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dallo stesso dopo l’apertura della procedura di insolvenza, deve essere vagliata in base alle norme di diritto dello Stato di apertura della procedura che disciplinano l’opponibilità degli atti ai creditori della procedura.
Volgendo lo sguardo al contesto in cui è inserito l’art. 31 par. 1, i Giudici reputano di poter affermare che nel caso di esecuzione di un’obbligazione derivante da un atto giuridico posto in essere successivamente all’apertura della procedura, essa rientri nell’ambito di applicazione del medesimo articolo nel solo caso in cui l’atto giuridico da cui deriva l’obbligazione sia opponibile ai creditori della procedura, conformemente alla legge dello Stato di apertura della stessa.
I Giudici hanno rilevato che, nel caso da cui trae origine il rinvio pregiudiziale, la legge fallimentare austriaca dispone che gli atti giuridici posti in essere dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza, che incidono sulla massa fallimentare non sono opponibili ai creditori parti di suddetta procedura. In tal caso, non risulterebbe applicabile l’art. 31 par. 1 reg. 848/2015.
La Corte, avendo risposto in maniera negativa alla prima domanda pregiudiziale, ha ritenuto di non dover rispondere al secondo quesito rivoltole.
La pronuncia in commento risulta di particolare interesse se si prova a trasporla nell’Ordinamento italiano con riferimento all’art. 144 CCII.
La norma citata disciplina gli atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale e, pertanto, offre lo spunto per un raffronto con l’art. 3 della legge fallimentare austriaca summenzionata.
In particolare, l’art. 144 CCII dispone che gli atti compiuti dal debitore ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci nei confronti dei creditori della procedura. Inoltre, si prevede che debbano essere acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto di atti o pagamenti eseguiti (o ricevuti) dopo l’apertura della procedura.
Pur essendo le norme dei due Ordinamenti molto simili, l’attenzione si sofferma sulle differenze che intercorrono tra le stesse.
Una prima differenza riguarda il rilievo del pregiudizio arrecato ai creditori. L’art. 144 CCII, a differenza della norma austriaca, sancisce l’inefficacia degli atti indipendentemente dalla loro idoneità ad arrecare pregiudizio ai creditori.
Una seconda differenza riguarda il dies a quo dell’inefficacia nell’art. 144 CCII, rispetto al dies a quo dell’inopponibilità ex art. 3 L.F. austriaca. Come suesposto, la norma austriaca individua il dies a quo nella pubblicazione della dichiarazione di apertura della procedura, mentre l’art. 144 CCII menziona genericamente “l’apertura della liquidazione giudiziale”. La soluzione all’incertezza data dalla formulazione generica è da rinvenirsi nell’evoluzione del dibattito circa il dies a quo dello spossessamento del fallito ai sensi dell’art. 44 L.F, oggi 142 CCII. Sul punto si rimanda più in dettaglio ai commenti agli artt. 142 e 144 CCII nel Commentario breve al CCII (v. Maffei Alberti, Speranzin, CEDAM, 2025), ma è opportuno ricordare in questa sede che l’orientamento prevalente formatosi in dottrina e giurisprudenza riteneva che lo spossessamento si sarebbe verificato a partire dal giorno del deposito in cancelleria della sentenza di fallimento (i.e. deposito) ma che fino all’annotazione del Registro delle Imprese lo spossessamento non avrebbe potuto essere opposto ai terzi (salvo che il Curatore non fosse in grado di fornire prova contraria sulla conoscenza della dichiarazione di fallimento ex art 2193 co. 1 c.c.).
Le medesime conclusioni sembrano potersi estendere alla disciplina del CCII che ha visto la mera trasposizione dei vecchi artt. 43 e 44 negli attuali 142 e ss. CCII. Quale conseguenza, gli atti compiuti ed i pagamenti eseguiti o ricevuti dal debitore devono considerarsi inefficaci nei confronti dei terzi solo a seguito dell’annotazione della sentenza nel Registro delle imprese (v. anche la Riforma del 2006).
Un’ultima differenza riguarda la rilevanza della buona fede del terzo destinatario dell’atto. Con riferimento alla norma austriaca, si rimanda a quanto già esposto nel commento. Nel silenzio dell’art. 144 CCII, merita una riflessione la rilevanza della buona fede del terzo destinatario dell’atto inefficace. L’orientamento formatosi in tema di spossessamento che ne sancisce la rilevanza per i terzi solo a seguito dell’annotazione nel Registro delle Imprese impone di valorizzare la buona fede del terzo fino all’annotazione della sentenza anche in sede di applicazione dell’art. 144 CCII.
Alla luce di quanto sin qui esposto, seppur brevemente, è possibile ipotizzare che un caso analogo a quello che ha dato origine al rinvio pregiudiziale oggetto del presente commento, se trasposto nel contesto dell’Ordinamento italiano per effetto dell’art. 7 Reg. 848/2015, dovrebbe andare incontro alla medesima soluzione e, pertanto, non sarebbe possibile applicare l’art. 31 par. 1 reg. 848/2015.
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