8 Novembre 2022

Domanda di fallimento del creditore e domanda di regolazione della crisi del debitore dopo l’entrata in vigore del codice della crisi

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Bologna, Sez. 4, 29 settembre 2022, Pres. Florini, Rel. Atzori

Parole chiave

Domanda di fallimento – Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi – Disciplina transitoria

Massima: “Nel caso in cui un creditore abbia presentato domanda di fallimento prima del 15 luglio 2022 e il debitore abbia presentato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi dopo il 15 luglio 2022, le due procedure conservano la loro autonomia, e – alla luce dell’art. 390 del codice della crisi – la domanda di fallimento è disciplinata dalla legge fallimentare mentre la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi è disciplinata dal codice della crisi”.

Disposizioni applicate

Art. 40 Codice della crisi (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale), Art. 390 codice della crisi (disciplina transitoria)

CASO

Il caso affrontato dal Tribunale di Bologna può essere illustrato come segue. In data 12 luglio 2022 (si badi bene: tre giorni prima dell’entrata in vigore del codice della crisi, avvenuta il 15 luglio 2022), un creditore presenta domanda di fallimento nei confronti di un proprio debitore per un credito non soddisfatto di € 46.450,11 concernente il mancato pagamento di contributi previdenziali e versamenti F.I.R.R.

In data 2 settembre 2022 (si badi bene: alcune settimane dopo l’entrata in vigore del codice della crisi), la società resistente si avvale delle possibilità offerte dal nuovo codice della crisi, il quale consente (art. 40 codice della crisi) di avanzare domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi. In particolare la società indebitata chiede di essere ammessa a una procedura di accordo di ristrutturazione oppure di concordato, al fine di evitare la liquidazione giudiziale.

In data 9 settembre 2022 si tiene l’udienza prefallimentare e il creditore ricorrente eccepisce che la domanda di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione o concordato) avanzata dal debitore sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 390 del codice della crisi. Secondo la tesi del creditore, la società debitrice avrebbe dovuto presentare domanda di concordato ai sensi della legge fallimentare (ancora applicabile al caso di specie) e non la diversa domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi (non applicabile al caso di specie, essendo stata l’istanza di fallimento presentata prima dell’entrata in vigore del codice della crisi).

SOLUZIONE

Il Tribunale di Bologna accoglie l’eccezione sollevata dalla società debitrice e dà disposizioni per la prosecuzione del procedimento, ritenendo che – poiché il ricorso per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi è stato presentato dopo l’entrata in vigore del codice della crisi – si possa applicare il nuovo codice della crisi, senza che possa più avere rilievo la vecchia legge fallimentare.

QUESTIONI

Il codice della crisi è entrato in vigore il 15 luglio 2022. La questione che viene trattata nel decreto del Tribunale di Bologna è se, in caso di istanza di fallimento presentata prima dell’entrata in vigore del codice della crisi (nel caso in esame: in data 12 luglio 2022), le seguenti fasi del procedimento rimangano disciplinate dalla vecchia legge fallimentare oppure debba darsi applicazione al nuovo codice della crisi. Si tratta di questioni di diritto intertemporale, destinate a occupare i nostri tribunali ancora per un po’ di tempo.

Per risolvere il problema di quale normativa (fra vecchia legge fallimentare e nuovo codice della crisi) debba applicarsi, bisogna prestare attenzione all’art. 390 del codice della crisi, rubricato “disciplina transitoria”. L’art 390 comma 1 codice della crisi prevede che: “i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo … depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. L’art. 390 comma 2 codice della crisi statuisce poi che: “le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Queste disposizioni parrebbero dare prevalenza alla vecchia legge fallimentare: basta che l’iniziativa (anche solo la domanda di fallimento) sia stata presa prima del 15 luglio 2022, affinché il successivo procedimento rimanga disciplinato dalla vecchia legge fallimentare.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Bologna si confrontano:

  1. l’istanza di fallimento presentata da un creditore (prima del 15 luglio 2022);
  2. la domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi presentata dal debitore (dopo il 15 luglio 2022).

Secondo il Tribunale di Bologna, l’istanza di fallimento e la domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi rimangono separate e ciascuna è disciplinata dalla legge in vigore nel momento in cui è stata presentata. La soluzione prospettata dal giudice bolognese appare in contraddizione con il testo della legge, la quale – all’art. 390 del codice della crisi – fa salva l’applicazione della legge fallimentare.

Il Tribunale di Bologna spiega che il comma 1 dell’articolo 390 del codice della crisi fa sì riferimento al ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma anche alle proposte di concordato fallimentare. Le proposte di concordato fallimentare vengono presentate quando è già aperto il fallimento, altrimenti si tratterebbe di un concordato “preventivo” (e non, appunto, “fallimentare”). Inoltre il concordato fallimentare è un modo di chiudere la procedura fallimentare, e – come tale – implica che il fallimento sia già stato aperto. Ne consegue – secondo il giudice bolognese – che, se una proposta di concordato fallimentare fosse presentata prima del 15 luglio 2022, si applicherebbe la legge fallimentare; diversamente, se la proposta di concordato fallimentare fosse presentata dopo il 15 luglio 2022, si applicherebbe il codice della crisi.

Tornando allo specifico caso trattato, il Tribunale di Bologna rileva che la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi (fra cui rientrano l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato) è stata presentata dal debitore in data 2 settembre 2022, quando il codice della crisi era entrato in vigore ormai da alcune settimane. Ne consegue – ritiene il giudice bolognese – che la questione dell’ammissibilità della domanda di accordo di ristrutturazione / concordato (e, più in generale, le corrispondenti procedure) deve essere affrontata secondo le disposizioni del nuovo codice della crisi. In conclusione, il Tribunale di Bologna, con il decreto in commento del 29 settembre 2022, dà istruzioni per l’esame della domanda di ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione/concordato, da considerarsi prioritaria rispetto all’esame dell’istanza di fallimento.

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