31 Maggio 2022

Comunicazione di informazione privilegiata a carattere preciso e insider trading

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, Sentenza, 15 marzo 2022, n. 302/20

Parole chiave: Rinvio pregiudiziale – Abuso di mercato – Informazione privilegiata – Informazione avente carattere preciso – Strumenti finanziari – Carattere illecito della comunicazione di un’informazione privilegiata – Eccezioni

Massima: “La divulgazione da parte di un giornalista di informazioni privilegiate in merito all’imminente pubblicazione di un articolo relativo ad indiscrezioni su società quotate in borsa è lecita quando è necessaria all’esercizio della professione di giornalista ed avviene nel rispetto del principio di proporzionalità”.

Disposizioni applicate: artt. 10 e 21 del Regolamento UE n. 596/2014

Nel caso in esame, un giornalista aveva pubblicato sul sito web di un giornale due articoli che riportavano voci di offerte di acquisto per le azioni di H., nota azienda francese di moda, e di M. & P., nota società petrolifera. I prezzi ivi indicati risultavano di gran lunga superiori ai prezzi di queste azioni su Euronext, pertanto la pubblicazione degli articoli aveva provocato un notevole aumento dei prezzi di queste azioni.

A ciò si aggiunga che, poco prima della pubblicazione di tali articoli, alcuni soggetti residenti nel Regno Unito hanno acquistato i titoli prima della pubblicazione dei due articoli, rivendendoli subito dopo. In questo contesto, il giornalista è stato sanzionato con una multa di importo pari ad Euro 40.000 dall’Autorité des marchés financiers (Autorità francese di vigilanza dei mercati finanziari), in quanto avrebbe informato questi residenti britannici dell’imminente pubblicazione dei suoi articoli, comunicando loro “informazioni privilegiate”.

In diritto italiano, l’abuso di informazioni privilegiate, cosiddetto “insider trading” è disciplinato in particolare dall’art. 187-bis T.U.F., che dispone che venga “punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione (…) dell’esercizio di (…) una professione (…):

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)[1].

Nel caso che ci interessa, la Corte d’Appello di Parigi, ormai investita di un ricorso in annullamento contro la decisione dell’Autorità francese di vigilanza dei mercati finanziari, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di abuso di informazioni privilegiate[2]chiedendo:

  • se le informazioni relative all’imminente pubblicazione di un articolo di giornale che riporta un’indiscrezione di mercato possono considerarsi informazioni privilegiate, rientrando così nel divieto di divulgazione di tali informazioni;
  • quali sono le eccezioni al divieto di divulgazione di informazioni privilegiate, nel contesto specifico della stampa.

La Corte di Giustizia ha chiarito che le informazioni relative all’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta un’indiscrezione di mercato relativa a un emittente di strumenti finanziari possono costituire un’informazione di “natura precisa” e, pertanto, considerarsi “informazioni privilegiate”, laddove menzionino, in particolare, il prezzo al quale i titoli sarebbero stati acquistati, il nome del giornalista che ha firmato l’articolo e l’organo di stampa che ha provveduto alla pubblicazione.

Tuttavia, la Corte di Giustizia ha anche precisato che la divulgazione di informazioni privilegiate a fini giornalistici può essere giustificata dal diritto dell’Unione Europea sulla base della libertà di stampa e della libertà di espressione. Gli scopi giornalistici possono includere il lavoro investigativo svolto da un giornalista in vista della pubblicazione, al fine di verificare la veridicità delle voci.

Il giudice nazionale dovrà pertanto esaminare:

(i) se fosse necessario, nell’ambito della verifica delle informazioni relative ad un’indiscrezione di mercato, che il giornalista rivelasse ad un terzo non solo il contenuto dell’indiscrezione in questione, bensì anche la notizia dell’imminente pubblicazione di un articolo giornalistico che riporta tale indiscrezione, e

(ii) se la restrizione alla libertà di stampa che il divieto di una comunicazione del genere comporterebbe sia eccessiva rispetto al pregiudizio che tale comunicazione rischia di causare all’integrità dei mercati finanziari.

Tutto ciò premesso, la Corte di Giustizia ha quindi posto un limite, concludendo che “la comunicazione di un’informazione privilegiata è lecita soltanto se essa è strettamente necessaria a tale esercizio (di una professione) ed avviene nel rispetto del principio di proporzionalità[3].

[1] In Francia, una simile disciplina è contenuta negli artt. 621-1 e 621-2 del Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (Regolamento generale dell’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari)

[2] (Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE)

[3] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza, 22 novembre 2005, n. 384/02

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