15 Marzo 2022

Documenti custoditi negli archivi digitali e applicabilità dell’art. 2712 c.c.

di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDF

La lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 37542 del 30 novembre ’21, costituisce motivo di interesse non tanto per la vicenda in sé ma piuttosto per alcune riflessioni stimolate dalle argomentazioni utilizzate dalla Corte.

La vicenda non presenta tratti di originalità, trattandosi di un contenzioso tra un Comune siciliano e l’agente della Riscossione nel quale si discute della prescrizione di alcuni tributi richiesti con cartella esattoriale; nell’ambito di tale contenzioso i giudici di merito avevano negato efficacia probatoria sia ad alcuni documenti informatici (estratti denominati “interrogazione documenti”, contenenti verosimilmente un riassunto delle somme dovute dal Comune destinatario delle cartelle esattoriali), sia alle comunicazioni inviate per raccomandata ai fini di interruzione della prescrizione; in conseguenza di ciò era stato negato il diritto dell’agente della Riscossione a procedere in via esecutiva per il recupero del debito fiscale.

La Corte di Cassazione, investita di un motivo di ricorso concernente proprio la negazione del valore probatorio dei suddetti documenti in assenza di esplicite contestazioni delle parti, ha ritenuto di dover fare applicazione l’art. 2712 c.c. ai sensi del quale “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Conseguentemente, poiché nel giudizio di merito, da quanto è dato comprendere, era mancato ogni accertamento circa l’avvenuto disconoscimento presupposto dalla norma sopra citata, è stata pronunciata la cassazione della sentenza.

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