8 Marzo 2022

La delibera in tema di modifica della durata della S.r.l. non rientra fra le cause di recesso previste dall’art. 2437 c.c.

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 24 febbraio 2022, n. 6280

Parole chiave: società – società di capitali – statuto (modificazioni) – socio, in genere

Massima: “In tema di recesso del socio dalla società per azioni, la deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a durata a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della disciplina dettata dall’art. 2437, primo comma, lett. e) cod. civ., perché tale effetto consegue solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito (ipotesi che nel caso in esame non ricorrono).

Disposizioni applicate: art. 2437 c.c.

Nella fattispecie in esame, il socio di una S.r.l. aveva convenuto in giudizio tale società chiedendo che fosse dichiarata la nullità del lodo sottoscritto dal Collegio arbitrale incaricato dal medesimo socio di risolvere una controversia avente ad oggetto la legittimità del recesso dalla suddetta società e al contempo che fosse dichiarato legittimo il recesso, accogliendo di conseguenza la domanda di liquidazione della partecipazione sociale, previa sua determinazione, se necessario, con ricorso alla procedura di cui all’art. 2437 c.c..

La Corte di Cassazione, così come la Corte d’Appello territoriale prima di lei, ha rigettato l’impugnazione del socio, ripercorrendo il ragionamento della Corte territoriale, soffermandosi dapprima sulla vicenda societaria che ci interessa.

Durante un’assemblea dei soci alla quale il socio ricorrente non era presente, era stata assunta, senza il suo consenso quindi, una delibera assembleare mediante la quale si era provveduto a ridurre la durata della società.

Successivamente, il socio aveva esercitato il diritto di recesso avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall’art. 2437, primo comma, lett. e) c.c., sostenendo che la delibera assembleare, avendo modificato in senso riduttivo e compatibile con la vita media dell’uomo la precedente durata che eccedeva tale limite, si era sostanzialmente risolta nell’eliminazione della facoltà di recesso ad nutum di cui all’art. 2437, terzo comma, c.c., consentito per le società costituite a tempo indeterminato, alle quali doveva ragionevolmente equipararsi la S.r.l. prima dell’assunzione della delibera assembleare incriminata.

Il socio, in sede di impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico per violazione delle norme disciplinanti le cause di recesso, aveva indicato che, proprio in ragione del fatto che le stesse fossero particolarmente stringenti dovessero ritenersi norme di “ordine pubbblico”.

Orbene, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, il diritto di recesso ad nutum di cui al terzo comma dell’art. 2437 c.c. riguarda il tema della durata indeterminata statutariamente prevista per la società e non la sua modifica. Va poi sottolineato che, a norma dell’art. 2437, comma 2, c.c., solo la proroga della durata rileva, mentre l’ipotesi contraria della riduzione non è invece contemplata, non potendo quindi essere fonte di alcun diritto autonomo di recesso per il socio.

La Corte di Cassazione ha poi rammentato come la ratio del terzo comma dell’art. 2437 c.c. fosse proprio di tutelare il socio in un’ipotesi in cui – in assenza della facoltà di recesso ivi riconosciutagli – si ritroverebbe, nei casi in cui le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, costretto dal vincolo sociale oltre un tempo ragionevole contro la sua volontà.

Infatti, il diritto di recesso concesso al socio appare giustificato solo nell’ipotesi in cui la durata della società per azioni sia indeterminata e non certo nel caso contrario di riduzione della durata; quanto precede perché tale effetto consegue solo laddove le cause di recesso previste ex lege derogabili e le ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito, nel vengano eliminate, ipotesi che non ricorrono nel caso in oggetto.

Infine, in quanto all’art. 2437, comma 1, lett. e) c.c., gli ermellini ne hanno escluso l’applicabilità al caso in esame, poiché (i) se, secondo una lettura combinata dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 2437 c.c., le cause di recesso legali e statutarie sono parificate sul piano della tutela, (ii) è altrettanto vero che, perché possa essere esercitato questo diritto di recesso, è necessario che l’eliminazione abbia riguardato un caso di recesso specificamente riconosciuto dalla legge o dallo statuto, ove consentito; circostanza che non ricorre in caso di deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a tempo determinato.

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