2 Marzo 2021

Le eccezioni proponibili dal garante autonomo

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia è che il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore garantito, e senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alla vicenda del rapporto principale.

Sotto il profilo funzionale, il regime “autonomo” del Garantievertrag trova comunque un limite (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 10652/2008; Cass. n. 5997/2006) quando:

– le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia ovvero al rapporto garante/beneficiario;

– il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;

– la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa (ad es. interessi usurari) ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 20397/2017). Con particolare riguardo agli interessi anatocistici, la Cassazione ha di recente affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c. ovvero dall’art. 120 TUB per gli esercenti l’attività bancaria). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta. In definitiva, la natura di norma imperativa dell’art. 1283 c.c. rende anche i garanti autonomi legittimati a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021);

– sia proponibile, in linea di carattere generale, la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa (rilevano condotte abusive e fraudolente del beneficiario) (Cass. n. 16345/2018; Cass. n. 16213/2015; Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 10864/1999; Cass. n. 917/1999).

Le “eccezioni” predette attestano, come evidenziato da Cass., Sez. Un. n. 3947/2010 (conforme Cass. n. 371/2018), che l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante (quanto precede, unitamente al tenore letterale dell’art. 58, comma 3, TUB pare escludere che il contratto autonomo di garanzia non rientri nel perimetro delle “garanzie di qualsiasi tipo” cedute, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, in forza dell’articolo predetto).