24 Novembre 2020

La “data valuta” degli estratti conto dei contratti di leasing non è da sola idonea a rendere il rapporto opponibile al fallimento

di Andrea Cassini, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 4953/2020 del 25/02/2020 (Ud. 20/11/2019), Pres. Scaldaferri, Rel. Caiazzo.

Parole chiave: Fallimento – domanda di ammissione al passivo – istanza di rivendicazione – locazione finanziaria – estratti conto – data valuta – data certa – esclusione.

Massima: “In tema di insinuazione allo stato passivo, le “date valuta” risultanti dagli estratti conto bancari relativi al contratto di leasing, non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi” (massima ufficiale).

Disposizioni applicate: art. 95 l. fall.; art. 2704 c.c..

CASO

L’Istituto di credito Alfa ha presentato un’istanza di rivendicazione di beni mobili concessi in locazione finanziaria, con contestuale domanda di ammissione al passivo per crediti dovuti in virtù di tali rapporti.

Il giudice delegato ha però respinto le pretese della banca perché i contratti di leasing risultavano privi di data certa così come le scritture di modifica degli stessi, “poiché solo sul relativo frontespizio era stato apposto un timbro postale”, e, quindi, li ha dichiarati inopponibili alla procedura concorsuale.

In ragione del provvedimento del giudice delegato, la banca ha proposto opposizione allo stato passivo che parimenti è stata rigettata.

Alfa è allora ricorsa in cassazione, affidandosi ad un unico motivo di gravame per mezzo del quale ha rilevato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c, oltre che la nullità del decreto impugnato.

Ad avviso della ricorrente, l’anteriorità al fallimento dei contratti sarebbe stata provata “dalle indicazioni delle date contenute nelle fatture di acquisto dei beni locati …dai verbali di ricevimento e constatazione; dagli estratti-conto analitici e dei piani finanziari ad essi correlati”.

L’istituto ha altresì contestato l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di ammissione dei crediti derivanti dai contratti di leasing.

SOLUZIONE

Senza esaminare la questione relativa all’apposizione del timbro postale solo sul frontespizio, perché insindacabile in sede di legittimità, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo le “date valuta” presenti negli estratti conto inidonee a dimostrare l’anteriorità dei contratti di leasing rispetto al fallimento, perché non consentono di poter affermare con certezza il momento effettivo in cui le operazioni sono state eseguite.

Secondo il Collegio, inoltre, le “date valuta” non conferiscono i requisiti di cui all’art. 2704 c.c. anche perché utilizzate nella prassi bancaria “in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare … quello dei prelievi”.

Infine, i giudici hanno censurato anche la doglianza formulata dall’istituto in ordine all’omessa valutazione della domanda di ammissione al passivo. Per la Corte, il Tribunale si è espresso in modo chiaro sull’insinuazione al passivo, rigettandola, e ciò proprio per la medesima ragione per cui ha respinto l’istanza di rivendicazione.

QUESTIONI

Col provvedimento in esame la Corte ha applicato anche agli estratti conto relativi a dei contratti di leasing il principio in ordine alle “date valute” espresso in precedenza in relazione ad un’azione revocatoria fallimentare riguardante somme risultanti dall’estratto di un conto corrente (Cass. 24137/2018).

Prima di trattare la presente questione, pare opportuno compiere alcune brevi precisazioni sul tema della data certa.

Come noto, il curatore fallimentare è da considerarsi terzo rispetto ai creditori del fallito che chiedono l’insinuazione al passivo o formulano un’istanza di rivendicazione, con conseguente necessità per tali soggetti di fornire la prova certa della data della scrittura privata posta a fondamento della propria pretesa.

In mancanza di data certa dell’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, la documentazione a supporto dello stesso sarà considerata inidonea e quindi il credito non sarà opponibile alla procedura.

Premesso ciò, occorre verificare se un semplice estratto conto possa o meno considerarsi munito di data certa o valevole a dimostrare l’esatto momento in cui le operazioni in esso contenute sono state effettivamente compiute.

Come rilevato nell’ordinanza in commento, in linea con un’altra precedente pronuncia (Cass. 16404/2018), “gli estratti conto, in sé considerati, non soddisfano la condizione posta dall’art. 2704, co. I, c.c.” con l’effetto che l’istituto di credito non può avvalersi degli stessi estratti di contotout court intesi – per fornire la prova dell’anteriorità della data di un contratto.

A ciò deve poi aggiungersi che le “date valuta” non solo non possono essere invocate dagli intermediari per provare il tempo di effettivo compimento delle operazioni, ma le stesse non sono neppure idonee a conferire data certa ad un documento, in quanto prive di tutti i requisiti per poter identificare una certezza analoga a quella specificata nei fatti di cui all’art. 2704 c.c..

Come precisato dalla Corte nei provvedimenti sopra menzionati (Cass. 24137/2018 e 4953/2020), le “date valuta” sono utilizzate dalle banche in maniera del tutto convenzionale e ciò con il preciso scopo di postergare il tempo di effettuazione dei versamenti in conto e antergare invece il tempo dei prelievi, con l’evidenza che tale “strumento”  – da solo – non può di certo ritenersi idoneo a dotare di data certa una scrittura privata, sia essa un contratto di conto corrente piuttosto che un rapporto di locazione finanziaria.