14 Gennaio 2020

Regolamento necessario di competenza e fori facoltativi

di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 3 novembre 2019, n. 28403 Pres. De Stefano – Rel. Rubino 

Competenza civile – Competenza per territorio – Diritti di obbligazione – Foro facoltativo – Luogo in cui l’obbligazione e’ sorta – contratto redatto in forma solenne – Conclusione – Luogo della sottoscrizione dell’atto innanzi al notaio – Precedente corrispondenza tra i professionisti incaricati dalle parti – Irrilevanza.

(C.p.c., artt. 20, 42 e 47; C.c., artt. 1326, 1335)

[1] In tema di contratti redatti con la forma solenne dell’atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l’atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell’ambito del procedimento di formazione del consenso.

CASO

La società A. s.r.l. proponeva ricorso per regolamento necessario di competenza, ex artt. 42 e 47 c.p.c. nei confronti di E.E.V. s.p.a.

La ricorrente asseriva di aver concluso con la controricorrente un contratto di appalto, e di aver definito gran parte dei rapporti derivanti da tale contratto con successivo atto di transazione, in cui E.E.V. si impegnava a pagare un importo ad A s.r.l., ed a costituire in pegno, a garanzia dell’adempimento, alcune quote sociali, e quest’ultima. si impegnava, tra l’altro, a restituire del materiale inavvertitamente asportato dal cantiere. Tale accordo si sarebbe perfezionato tramite scambio di e-mail tra i professionisti che assistevano le parti e, più precisamente, quando il messaggio di accettazione era arrivato al pc dell’avvocato della ricorrente, nel suo studio sito in Bolzano. Sosteneva, inoltre, che il successivo atto notarile, sottoscritto dai legali rappresentanti delle due società, sarebbe stato una mera ripetizione del precedente.

Assumendo che gli impegni assunti nel contratto di transazione non fossero stati rispettati, la controricorrente si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale di Bolzano. Brescia era, infatti, il luogo di conclusione del contratto, stipulato al momento della sottoscrizione dell’atto notarile, nonché il luogo in cui la società convenuta aveva sede e ove doveva essere eseguita la prestazione concordata.

Il Tribunale di Bolzano dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Brescia; contro tale sentenza la ricorrente proponeva regolamento di competenza.

QUESTIONI

La Sesta Sezione Civile, con ordinanza del 3 novembre 2019, n. 28403, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, dinanzi al quale le parti potranno proseguire il giudizio.

Secondo la Cassazione,  Brescia è competente – in applicazione del criterio generale dettato dall’art. 19 c.p.c., in relazione al foro delle persone giuridiche –  in quanto, in tale città, ha sede la società convenuta.

Peraltro, Brescia appare competente anche in relazione al foro facoltativo delle persone giuridiche ex art. 20 c.p.c., atteso che si tratta del luogo in cui è stato stipulato – per di più, con atto notarile – il contratto dai legali rappresentanti delle due società; mentre, il precedente scambio di e-mail intercorse tra i professionisti degrada a un mero scambio interlocutorio nell’ambito del procedimento di formazione del consenso in funzione del contratto definitivo.

Sottolinea la Corte che al medesimo risultato si giungerebbe anche se il testo formatosi per ultimo in sede di scambio e-mail fosse stato identico a quello poi sottoscritto davanti al notaio, perché le parti hanno scelto una forma precisa, quella dell’atto notarile, che non può essere sostituita in alcun modo dallo scambio informale di e-mail né poteva essere sostituita la firma dei legali rappresentanti delle società da quella proveniente dai loro legali.

Brescia, inoltre, coincide anche con il foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione perché, in questa sede, la società ricorrente avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione di pagamento.

SOLUZIONI

L’art. 20 c.p.c. aggiunge al foro generale (forum rei) previsto dagli artt. 18 e 19, due fori speciali avanti ai quali, l’attore, a sua libera scelta, può decidere di radicare la causa quando questa verta in materia di obbligazioni.  Più precisamente, si tratta del foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio e del foro del luogo dove la stessa deve essere adempiuta. La competenza per territorio, individuata alla stregua della norma in esame, risponde a finalità di carattere processuale, garantendo, almeno in linea di principio, la vicinanza del suo ufficio al luogo ove si trovano gli elementi di prova da acquisire ai fini della decisione della causa.

Si tratta di un criterio di competenza di carattere oggettivo, correlato al luogo dove è sorto o deve essere eseguito un rapporto giuridico obbligatorio (forum obligationis) [Levoni, Competenza nel diritto processuale civile, in Digesto civ., III, Torino, 1988, 104]. In dottrina, vi è anche chi rinviene la ratio della previsione del foro speciale di cui all’art. 20 c.p.c. nell’esigenza di bilanciare il favor per il convenuto, espresso nell’ordinamento con l’accoglimento del principio del forum rei, attribuendo all’attore la possibilità di scegliere tra più fori alternativamente competenti (De Cristofaro, Il foro delle obbligazioni, Torino, 1999, 108).

I due fori, individuati alla stregua dell’art. 20 c.p.c., oltre che concorrenti con il foro generale, sono, altresì, concorrenti tra loro, essendo facoltà dell’attore, laddove essi non coincidano, decidere di adire il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione, piuttosto che quello ove deve essere eseguita.

Il riferimento posto dalla Corte all’art. 20 c.p.c., come foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio, fa sì che sia necessario preliminarmente stabilire dove si può ritenere sorta l’obbligazione e, specificamente, fare riferimento alle norme di diritto sostanziale che disciplinano la conclusione del contratto e, specificamente, agli artt. 1326 ss. c.c. È, infatti, nel momento della conclusione del contratto che sorgono, per le parti, le relative obbligazioni (Acone, Santulli,  Competenza. II) Diritto processuale civile, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988; 35; Gionfrida, La competenza nel processo civile, Trapani, 1942, 72; Punzi, Il processo civile, I, Torino, 2008, 199). Il foro competente è, conseguentemente, quello del luogo ove chi ha fatto la proposta contrattuale ha avuto conoscenza della accettazione (c.d. foro dell’accettazione). Il contratto può, poi, concludersi mediante inizio dell’esecuzione, senza bisogno di accettazione: in tal caso, il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione (art. 1327 c.c.)

La regola va integrata con la previsione successiva dell’art. 1335 c.c., a norma del quale l’accettazione si ha per conosciuta nel momento in cui arriva all’indirizzo del destinatario, «se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia».

Infine, con riferimento alla questione oggetto di questo commento, non può che essere condiviso il principio secondo cui la forma notarile dell’atto “assorbe” qualsiasi altro profilo in tema di scambio e di perfezionamento del consenso, con la conseguenza che il luogo in cu l’obbligazione è sorta va a coincidere con il luogo in cui il contratto è stato sottoscritto dinanzi al pubblico ufficiale.

E’ altrettanto evidente che, nel caso di specie, il Tribunale di Brescia risulta, comunque, competente perché sede della società convenuta ex art. 19 c.p.c. e perché coincidente con il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.

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