16 Settembre 2025

Tutela monitoria del diritto alla documentazione bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Come noto, il quarto comma dell’art. 119 del Testo Unico Bancario stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Il mancato adempimento, da parte dell’istituto bancario, di tale obbligo di consegna apre la strada a rimedi giuridici specifici. Accanto al ricorso all’art. 210 c.p.c., infatti, si rivela proficuamente esperibile anche il procedimento monitorio ai sensi dell’art. 633 c.p.c., purché ricorrano determinate condizioni di ammissibilità: a) il «creditore» è il cliente ex art. 119, comma 4, TUB; b) il debitore è la banca inadempiente; c) la «cosa mobile determinata» è rappresentata dalla documentazione bancaria richiesta; d) la «prova scritta» del diritto del richiedente è costituita da qualunque documento idoneo ad attestare l’esistenza del rapporto banca–cliente (ad esempio, un estratto conto).

Sul punto, si segnala l’orientamento favorevole espresso, tra le altre, da Trib. Gela 28.2.2018; Trib. Bari 16.10.2018, secondo cui il diritto alla consegna di copia dei contratti è un diritto autonomo del cliente, specifico, discendente dall’obbligo dell’intermediario finanziario di eseguire il contratto secondo buona fede. Da ciò risulta giustificato il ricorso alla procedura monitoria per consegna di documenti ex art. 633 c.p.c., che consente al giudice di pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, essendo la modulistica di un contratto di finanziamento un bene preesistente all’ordine di consegna. Nello stesso solco si collocano Trib. Taranto 3.1.2019; Trib. Prato 28.7.2020; Trib. Cosenza 31.1.2021.

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 8173/2025, ha confermato tale impostazione, affermando il principio secondo cui l’art. 119, comma 4, TUB attribuisce al cliente un diritto alla consegna della copia della documentazione, diritto azionabile anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, senza che possa rilevare la necessità di elaborare la copia stessa. Trattandosi infatti di attività meramente prodromica, essa non incide sulla natura del diritto sostanziale riconosciuto al cliente.

L’ordinanza in commento ribadisce con chiarezza che il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, come previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, si configura quale vero e proprio diritto sostanziale. La sua tutela va intesa come situazione giuridica finale e non meramente strumentale, la cui collocazione sistematica generale può rinvenirsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. Tale diritto, peraltro, trova applicazione anche in relazione a situazioni soggettive derivanti da rapporti conclusi ma non ancora esauriti nei loro effetti.

Proprio in quanto autonomo diritto sostanziale, l’inadempimento da parte della banca legittima il cliente a promuovere una specifica azione di condanna all’adempimento dell’obbligo legale. Tra gli strumenti processuali utilizzabili rientra dunque anche il procedimento monitorio, sempre in presenza dei requisiti previsti dal codice di rito.

In questa prospettiva, l’oggetto della domanda monitoria fondata sull’art. 119 TUB è costituito dal diritto alla consegna documentale (ex multis Cass. n. 29272/2024). Si tratta, in particolare, di un diritto che non assume i connotati di un facere, bensì di un dare: tale è infatti l’obbligazione inadempiuta dall’istituto di credito, la cui tutela in sede giurisdizionale è stata espressamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione nella citata decisione n. 8173/2025.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Fondamenti di diritto e contenzioso bancario