Rinegoziazione del mutuo e perdita dell’efficacia esecutiva del titolo
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFUna recente ordinanza del Tribunale di Padova del 27 dicembre 2025 affronta un tema di particolare rilevanza nella prassi dell’esecuzione forzata bancaria, chiarendo gli effetti che una successiva rinegoziazione del contratto di mutuo può produrre sull’idoneità del titolo esecutivo originario.
La decisone muove dal presupposto normativo di cui all’art. 474 c.p.c., secondo cui l’esecuzione forzata è consentita solo in presenza di un titolo che consacri un diritto certo, liquido ed esigibile. Con specifico riferimento al mutuo, la liquidità del credito richiede che l’ammontare del debito sia determinato o determinabile sulla base del solo titolo, mediante una mera operazione matematica, senza necessità di ricorrere a fonti esterne.
Nel caso esaminato, il credito azionato trae origine da un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, successivamente oggetto di rinegoziazione mediante scrittura privata non autenticata. Tale rinegoziazione, intervenuta nel 2009, ha inciso sul tasso di interesse applicabile, rideterminando lo spread sull’indice Euribor e introducendo una clausola di tasso minimo (c.d. floor).
Secondo il Tribunale, tali modifiche non si collocano sul piano delle mere modalità esecutive del rapporto, ma incidono direttamente sulla misura dell’obbligazione restitutoria. La variazione del tasso di interesse, infatti, comporta una modifica dell’entità del credito, rendendo il debito non più ricavabile dal solo contratto di mutuo originario.
Il Giudice distingue espressamente tale fattispecie dalle ipotesi in cui la rinegoziazione si limiti a intervenire su profili accessori del rapporto, quali la durata del piano di ammortamento o la diversa distribuzione temporale delle rate. In tali casi, l’obbligazione restitutoria rimane invariata nella sua entità complessiva e il titolo conserva la propria efficacia esecutiva. Diversamente, quando la rinegoziazione incide sulla misura del tasso, viene meno la possibilità di determinare il credito sulla base del solo titolo esecutivo.
La conseguenza è che, a seguito della rinegoziazione, il credito azionato non risulta più determinato dal contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, ma richiede il necessario riferimento a un atto successivo privo di efficacia esecutiva. In tal modo, il titolo originario perde l’idoneità a fondare l’esecuzione forzata, non contenendo più tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito senza il ricorso a fonti esterne.
Il Tribunale esclude che tale carenza possa essere superata valorizzando congiuntamente il contratto di mutuo e la scrittura privata di rinegoziazione, ribadendo l’esigenza che il titolo esecutivo sia autosufficiente e incorpori integralmente l’obbligazione azionata.
Su tali basi, il Giudice ritiene sussistente il fumus boni iuris dell’opposizione, affermando che la rinegoziazione delle condizioni economiche del mutuo ha determinato la perdita del requisito della liquidità del credito e, conseguentemente, dell’efficacia esecutiva del titolo azionato. L’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze e giustifica la sospensione della procedura esecutiva.
L’ordinanza si inserisce così nel solco di un orientamento (Trib. Roma 8.1.2020; Trib. Monza 10.3.2022) che valorizza in modo rigoroso i requisiti di certezza e liquidità del titolo esecutivo, negando che modifiche sostanziali dell’obbligazione, intervenute con atti privi di forma esecutiva, possano essere fatte valere nella fase esecutiva sulla base del solo titolo originario.
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