17 Giugno 2025

Ricostruzione del saldo e onere probatorio nei rapporti bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un orientamento ormai consolidato sia in ordine alle domande reciproche tra istituto di credito e correntista, sia in relazione ai criteri applicabili per la rideterminazione del saldo di conto corrente in ipotesi di documentazione incompleta sull’andamento del rapporto

La Cassazione (Cass. n. 13667/2025; Cass. n. 1763/2024) ha chiarito che, in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, quando la banca agisca in giudizio per ottenere il pagamento del saldo passivo risultante e il correntista, a sua volta, chieda la rideterminazione del saldo – concludendo per la condanna dell’istituto a pagare una differenza in proprio favore ovvero per l’accoglimento della domanda attorea in misura inferiore – l’eventuale carenza di estratti conto o di altra documentazione utile a ricostruire integralmente l’andamento del rapporto comporta che:

A) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi:

a.1) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;

a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto conto disponibile;

B) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:

b.1) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli o dimostra l’eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico, o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;

b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all’esito del ricalcolo (sul punto, anche Cass. n. 11735/2024).

Risulta altresì chiarito che, per effetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto con riguardo alla ripartizione dell’onere della prova (Cass. n. 21101/2015; Cass. n. 4800/2007; Cass. n. 8718/2000), dovendo essere quindi l’opposto a fornire piena prova del proprio credito. Di conseguenza, la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di produrre gli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass. n. 13667/2025; Cass. n. 15148/2018; Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 21466/2013).

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