24 Giugno 2025

Revocazione dell’assegnazione della casa familiare alla moglie perché il figlio maggiorenne è indipendente anche se convive con la madre

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 09/06/2025 n.15375

Assegnazione casa coniugale – interesse dei figli

(Art. 6 L. n. 898/1970 – art. 337 sexies c.c.)

Massima: “L’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti è finalizzata al loro esclusivo interesse a rimanere nell’ambiente domestico di riferimento. Il diritto viene meno al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio rendendo non più giustificata la permanenza del coniuge assegnatario nella ex casa familiare, di proprietà del marito”.

 CASO

Il Tribunale di Nola, in sede di divorzio, accoglie la richiesta del marito di revocare l’assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, alla moglie. Pur prendendo atto che la donna non avrebbe avuto una abitazione alternativa in cui trasferirsi, il tribunale ha considerato, in forza delle disposizioni di legge esistenti, che l’assegnazione della casa familiare è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. La norma di cui all’art. 337 sexies c.c. tutela, infatti, l’interesse del figlio a rimanere nell’ambiente domestico della famiglia, ma tale interesse non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, anche se ancora conviventi, verso i quali non si prevede un’esigenza di speciale protezione.

La Corte d’appello di Napoli confermava tale decisione e si soffermava anche sull’assunto della donna circa la validità delle clausole di separazione consensuale concordate a suo tempo, secondo cui la stessa avrebbe avuto un diritto suo proprio di abitare la casa coniugale.

Anche se la pattuizione fosse interpretata nel senso di attribuire un diritto d’suo alla madre indipendentemente dalla situazione dei figli, detto accordo non potrebbe essere preso in considerazione nella procedura di divorzio in cui, ai sensi dell’art. 6 comma 6 della legge, l’assegnazione è finalizzata a soddisfare esclusivamente l’interesse dei figli minori e non a regolare gli interessi che riguardano i soli genitori.

In Cassazione il ricorso della donna viene respinto.

L’iter interpretativo della Cassazione: l’assegnazione come diritto esclusivo dei figli.

In primis si rammenta la ratio dell’attribuzione del diritto di abitazione concesso al genitore collocatario nell’esclusivo interesse dei figli a rimanere nella casa in cui hanno vissuto fino al momento della separazione dei genitori.

In secondo luogo, la Corte esamina la doglianza della ricorrente, con riguardo alla clausola pattizia in sede di separazione. L’accordo dice testualmente che “…le parti convengono che ove mai la moglie cambiasse dimora, l’appartamento adibito a casa coniugale verrà concesso in uso abitativo al marito”. Il che vale a dire, secondo l’interpretazione fornita dalla donna, che solo in quel caso il marito avrebbe riavuto la disponibilità della casa. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell’autonomia della clausola alla quale dunque non poteva essere applicato l’art. 337 sexies comma 1 c.c.

Secondo la Cassazione, invece, la Corte d’appello ha correttamente interpretato gli accordi separativi prendendo in considerazione le clausole pattizie, offrendo una interpretazione “complessiva” delle clausole e identificando l’intenzione delle parti di collegare l’assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto convivente con i figli di minore età, con l’ulteriore previsione che, se la donna – da intendersi quale collocataria dei figli minori – avesse deciso di cambiare luogo di abitazione, la casa familiare sarebbe tornata nella disponibilità del marito.

Infine, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, anche dove la pattuizione fosse interpretata nel senso prospettato dalla ricorrente, non avrebbe ingresso nelle determinazioni del giudice del divorzio che deve tutelare gli interessi dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e non gli interessi che fanno capo esclusivamente ai genitori.

Le questioni collegate: la dichiarazione di autosufficienza dei figli maggiorenni. Nel caso in esame era incontestato il fatto dell’indipendenza economica dei figli, anche dell’ultimo figlio che, seppur autosufficiente, ancora conviveva con la madre.

Nella maggior parte dei casi la questione del diritto abitativo del coniuge, madre o padre che prima erano collocatari dei figli minori, riguarda ancor prima la raggiunta autosufficienza dei figli maggiorenni. La questione, che risulta preliminare alla valutazione della permanenza o meno del diritto di assegnazione, è spesso causa di contenzioso. Sarà compito del giudice valutare, anche in relazione all’età del figlio, al percorso di studi realizzato o alla formazione acquisita o alle esperienze lavorative fatte, se e quando un figlio può dirsi autosufficiente.

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Diritto e processo della famiglia