3 Febbraio 2026

Responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza

di Nicola Caineri Zenati, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Palermo, Sezione Impresa, Ordinanza del 26 giugno 2025

Massima:Questo Giudice, infatti, condivide l’orientamento finora espresso dalla giurisprudenza secondo cui “tale novella si applica alle condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l’applicabilità ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all’entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività va esclusa in ragione della previsione di cui all’ art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale”.

Disposizioni applicate: art. 671 c.p.c., art. 2407 c.c.

L’ordinanza del Tribunale di Palermo del 26 giugno 2025 è stata pronunciata con riferimento all’azione per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. presentato dalla liquidazione giudiziale di una società cooperativa, il quale, in primis, denunciava che gli amministratori succedutisi, ciascuno per quanto di competenza, avrebbero omesso di adottare i provvedimenti idonei a salvaguardare la società a seguito del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale a far data dall’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2018, causando in tal modo l’erosione dell’intero capitale sociale ed, in secundis, l’occultamento di ingenti costi che ove correttamente annotati nella contabilità avrebbero fatto emergere già nel corso del 2018 la completa erosione del capitale sociale..

Nello specifico, il curatore addebitava agli amministratori, in primo luogo, di avere omesso di registrare correttamente il considerevole costo del contratto di affitto di azienda, in secondo luogo, di avere deliberato numerosi finanziamenti eseguiti in favore di soggetti terzi e di società partecipate ed, in terzo luogo, di avere posto in essere operazioni di acquisto di immobili del tutto estranee all’oggetto sociale e senza alcuna giustificazione.  La Liquidatela contestava, poi, ai componenti il Collegio Sindacale in carica dal 2018, di avere avallato le scelte sconsiderate degli amministratori e di non avere adeguatamente vigilato sul loro operato, consentendo così la prosecuzione indebita dell’attività d’ impresa, nonostante fosse evidente lo stato di decozione della società.

Il Tribunale ha riscontrato la sussistenza delle condotte denunciate, nello specifico l’avere gli amministratori, con l’avallo del Collegio Sindacale sottaciuto rilevanti voci di spesa che, se

debitamente esposte in bilancio, avrebbero evidenziato la perdita dell’intero capitale sociale già a far data dall’esercizio 2018 e altresì di avere distratto, anche dopo la data di apertura del Concordato.

Preventivo, ingenti somme dai c/c intestati alla società, in violazione del principio della par condicio creditorum. Conseguentemente, continua l’organo giudicante, della perdita incrementale registrata dal 31 dicembre 2018 alla data in cui la società è stata posta in liquidazione giudiziale dovranno quindi essere chiamati a rispondere in solido gli amministratori avvicendatisi nella carica in tale periodo e pure i componenti il collegio sindacale in carica dal 20.08.2018, a cui va addebitato di non aver esercitato i poteri e gli strumenti loro attribuiti per legge. Nella specie, dalle relazioni allegate ai bilanci di esercizio versati in atti dalla liquidatela, a fronte delle condotte illecite tenute dagli amministratori, emerge che il collegio sindacale ha sempre dato atto di avere verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza, senza annotare alcuna osservazione, né segnalato tempestivamente le irregolarità contabili dei bilanci e non hanno mai esercitato i summenzionati poteri/doveri di legge per opporsi e/o reagire al periodicoillegittimo occultamento di costi mediante iscrizione di voci di credito inesistenti.

Il Tribunale ha concluso statuendo che emerge quindi che i componenti del collegio sindacale hanno omesso di svolgere il controllo che era loro richiesto, così concorrendo ad aggravare la già grave situazione di crisi economico-patrimoniale in cui versava la società, mentre avrebbero dovuto evidenziare i costi derivanti dalle operazioni via via poste in essere, con la conseguenza che, se tali voci fossero state correttamente appostate, il patrimonio sarebbe divenuto negativo e la società sarebbe stata posta in liquidazione ben prima e si sarebbero evitate le disastrose conseguenze registrate.

A nulla vale invocare la novella normativa introdotta dalla L. n. 35 del 2025, che ha modificato l’art. 2407 c.c., atteso che nella specie, le condotte contestate risalgono tutte a data anteriore all’entrata in vigore di tale modifica normativa.  Conseguentemente, il Tribunale, dopo aver rilevato la sussistenza dei presupposti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora) accoglieva il ricorso e, conseguentemente, autorizzava il sequestro conservativo richiesto e condannava tutti i resistenti in solido al pagamento nei confronti della liquidatela delle spese di lite.

 

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