Rapporti tra il ricorso ex art. 2409 c.c. e la composizione negoziata
di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista Scarica in PDFTribunale di Milano, Decreto del 18 aprile 2024
Parole chiave Ricorso ex art. 2409 c.c. – Richiesta ispezione – irregolarità commesse dagli amministratori – composizione negoziata
Massima: “Il ricorso per gravi irregolarità gestorie ex art. 2409 c.c. deve essere rigettato qualora, pur in presenza di condotte degli amministratori potenzialmente lesive e non trasparenti, sia stata tempestivamente avviata una procedura di composizione negoziata della crisi che stia procedendo con concrete possibilità di esito positivo. In tale contesto, infatti, viene a mancare il presupposto dell’attualità del danno potenziale, in quanto il percorso di risanamento, assistito da un esperto e monitorato dal tribunale, rappresenta uno strumento di protezione sufficiente per la società e i soci, rendendo l’ispezione giudiziaria un intervento che potrebbe compromettere, anziché favorire, l’obiettivo di tutela del patrimonio sociale sotteso alla stessa norma”.
Disposizioni applicate: art.2409 c.c.
La sentenza del Tribunale di Milano dell’11 aprile 2025 è stata pronunciata con riferimento al ricorso ex art. 2409 c.c. presentato dal collegio sindacale di una s.p.a., il quale, in primis, denunciava la commissione di gravi irregolarità da parte del presidente del c.d.a. ed, in secundis, chiedeva che venisse disposta l’ispezione della società e che venisse adottato ogni più opportuno provvedimento al fine di porre rimedio alle irregolarità sopra citate, nonché per evitare il pericolo che la loro perpetuazione arrechi danno alla società.
Nello specifico, il collegio sindacale lamentava il fatto che la pervasività della presenza del presidente del c.d.a. nella quasi totalità delle società facenti parte del gruppo in cui è compresa anche la s.p.a. ha determinato una sostanziale posizione di conflitto di interessi nelle decisioni che involgono operazioni infragruppo, posizione che lo ha portato a attuare condotte lesive del patrimonio della s.p.a. e delle società del gruppo.
In particolare, il collegio sindacale denunciava, in primo luogo, il rimborso di operazioni di de-canalizzazione a favore delle società partecipate estere nell’ambito del rapporto di factoring corrente fra le società controllate della s.p.a. ed Ifitalia ed, in secondo luogo, l’aggravamento della situazione di crisi finanziaria, che costringeva il c.d.a., soltanto su richiesta del collegio sindacale, prima a conferire l’incarico di assistenza ad un advisor specializzato in gestione della crisi e poi a deliberare l’accesso alla Composizione negoziata della crisi.
Si costituivano i componenti del c.d.a. ed il curatore speciale della società nominato, i quali concludevano per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., rilevando come il ricorso sia stato depositato quando la società aveva già avviato il procedimento per la composizione negoziata della crisi (cd CNC), definito dalla relazione illustrativa al d.l. n. 118/2021 come un “percorso … con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato …”
Conseguentemente, continua l’organo giudicante, la pendenza del citato procedimento di CNC impone una doverosa prudenza nell’intervenire sull’organo gestorio della società, tenuto conto che seppur gli amministratori non vengano spogliati dei propri poteri gestori, tuttavia il percorso di risanamento e le continue interlocuzioni tra amministratori, esperto e Tribunale che segue la procedura non può che essere valutato nel senso di evitare, se possibile, interferenze tra procedimento ex art. 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi, il quale pare essere strumento in grado di proteggere la società e gli azionisti rispetto ai comportamenti, effettivamente non sempre del tutto trasparenti, effettuati dal presidente del c.d.a.
Con riferimento alla composizione negoziata, il collegio aggiunge che, come dimostra il provvedimento di proroga delle misure protettive, il percorso iniziato dalla società abbia concrete possibilità di esito positivo con la conseguenza che un eventuale ordine di ispezione del Tribunale potrebbe compromettere tale percorso in modo incompatibile con lo stesso obiettivo del procedimento ex art. 2409 c.c., che è quello di impedire che la società subisca danni attuali da condotte di irregolarità gestoria.
Conseguentemente, il Tribunale ha rilevato che, nonostante il ricorso presentato dal Collegio sindacale appare avere effettivamente quale presupposto l’interesse sostanziale a tutelare la società, l’esistenza di una procedura complessa di composizione negoziata della crisi, con la presenza di un esperto indipendente sotto la sorveglianza del Tribunale, nonché l’assenza di attualità del danno delle condotte censurate dai ricorrenti, non può che comportare il rigetto del ricorso.
Tuttavia, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti del presente procedimento, in quanto l’azione dei Sindaci ricorrenti era effettivamente fondata su addebiti potenzialmente in grado di danneggiare la società e soltanto il positivo sviluppo della procedura di composizione negoziata ha consentito di creare una protezione sufficiente a tutelare la società e i soci da ulteriori comportamenti non in linea con le regole gestorie.
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