Provvedimento restrittivo della frequentazione con il padre: non può avvenire senza ascolto del minore
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza 18/09/2025 n.25555
Ascolto del minore infradodicenne – audizione del giudice -(art. 473 bis cod. proc. civ.)
Massima: “In caso di riduzione della frequentazione del genitore con uno dei figli, non si può automaticamente estendere tale decisione di rilevante incidenza personale all’altro figlio senza aver provveduto anche alla sua audizione”.
CASO
In sede di divorzio è disposto un affidamento condiviso dei figli minori in forma paritaria e alternata tra i genitori. Successivamente la madre ha chiesto la modifica del provvedimento sostenendo che si erano verificate alcuni fatti tali da causare un grave pregiudizio ai minori, oggetto di denuncia alle autorità. Inoltre, il padre non rispettava la frequentazione disposta e figli trascorrevano la maggior parte del tempo con la madre. In particolare, si segnalava il forte disagio e stress di uno dei due figli. La donna chiedeva quindi incontri protetti alla presenza degli assistenti sociali. Il tribunale di Napoli non individuava fatti che giustificassero una revisione dell’affido e respingeva la domanda. Nel frattempo, il PM presso il tribunale minorile, su segnalazione del Servizio, avviava d’ufficio un procedimento per la dichiarazione della decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
La madre intanto aveva appellato il provvedimento del tribunale. Nella causa presso il tribunale minorile i genitori venivano sottoposti ad una valutazione psicodiagnostica, invitandoli a iniziare un percorso diretto al rafforzamento delle capacità genitoriali e nominando un curatore speciale per i minori.
Terminato positivamente il percorso, il tribunale minorile ha respinto la domanda avanzata dalla Procura, ma vista la volontà del figlio di non avere rapporti col padre, si stabiliva che tali incontri avvenissero solo su richiesta del minore.
A quel punto la Corte d’appello ha deciso sulla richiesta di modifica accogliendo la domanda della madre, e disponendo il collocamento prevalente dei figli presso la stessa.
Contro questo provvedimento l’uomo ricorre in Cassazione, dove è accolto uno dei motivi di ricorso, la violazione delle norme di cui agli artt. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e dell’art. 473 bis cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello adottato nei suoi confronti un provvedimento restrittivo, estendendo le modifiche alle modalità di affido e frequentazione anche all’altra figlia minore, senza aver proceduto al suo ascolto.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE
L’ascolto necessario
La Corte di Cassazione, sotto questo specifico profilo, ha accolto le doglianze del padre. Con riguardo ad un provvedimento che certamente incide in maniera rilevante a livello personale, i giudici di merito non potevano fondarsi solo sulle allegazioni esaminate in relazione al fratello, ma dovevano procedere ad ascoltare la bambina e comunque giustificare le motivazioni della superfluità dell’ascolto.
La bambina era stata infatti ascoltata di fronte al tribunale minorile tre anni prima e quando aveva otto anni. Tenendo conto della sua crescita ed evoluzione, quell’audizione non è più da considerarsi attuale anche per l’approssimarsi all’età dei dodici anni richiesti dalla legge per ritenere sussistente la capacità di discernimento e quindi l’ascolto obbligatorio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l’audizione del minore è un adempimento che ha lo scopo di raccogliere e valutare i bisogni e le opinioni del minore, ed è stabilito a pena di nullità. Il giudice ha un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più quanto più l’età del minore si avvicina a quella dei dodici anni.
La Cassazione ribadisce un altro elemento importante: il minore deve essere ascoltato e accolto direttamente dal giudice, e questo compito non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio che può solo fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più adatta all’interesse del figlio (Cass. Civ. n. 9691/2022).
QUESTIONI
La riforma Cartabia ha certamente preso una netta direzione con riguardo alla necessarietà dell’audizione del minore e anche alla modalità da preferirsi.
L’art. 473 bis.4 prevede che il minore dodicenne, e anche di età inferiore se capace di discernimento, è ascoltato direttamente dal giudice tutte le volte che saranno prese decisioni che lo riguardano.
Il giudice non procede all’ascolto, con provvedimento motivato, in casi predeterminati dalla norma: se è in contrasto con il suo interesse o è superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se questo chiede di non essere ascoltato.
L’audizione del minore è condotta dal giudice: si tratta quindi dell’ascolto diretto ritenuto modalità preferita dal legislatore poiché mette in relazione immediata il giudice con il minore. L’ascolto può avvenire anche in luoghi diversi dal tribunale ed eventualmente il giudice può farsi assistere da esperti.
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