2 Settembre 2025

Oneri informativi e liberazione del garante ex articolo 1956 c.c.

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La fideiussione omnibus è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria. La recente ordinanza n. 9073/2025 della Corte di Cassazione ha affrontato con rigore sistematico la corretta interpretazione dell’art. 1956 c.c. (liberazione del fideiussore), fornendo chiarimenti essenziali sull’ambito applicativo della norma e sugli obblighi di diligenza gravanti sul creditore garantito, in particolare nei rapporti di fideiussione per obbligazioni future.

Nella fattispecie esaminata, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., contestando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto non assolto, da parte del fideiussore, l’onere di dimostrare il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Secondo il giudice d’appello, infatti, detta dimostrazione costituiva presupposto imprescindibile per ottenere la liberazione dalla garanzia ai sensi della norma citata.

La ricorrente, tuttavia, richiama una giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui tale prova ben può essere fornita mediante presunzioni semplici, e sottolinea altresì il rilievo che l’art. 1956 c.c. assegna al comportamento del creditore, al quale è imposto un dovere di diligenza qualificata, da intendersi alla luce dei principi di correttezza e buona fede.

Il motivo è stato ritenuto fondato. La Suprema Corte ribadisce un principio più volte affermato e al quale il Collegio intende dare continuità: grava sul fideiussore l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per l’invocata liberazione, e, in particolare, la circostanza che, successivamente al rilascio della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia concesso nuovo credito al debitore principale, pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo e senza preventiva autorizzazione del garante (Cass. n. 8040/2003; Cass. n. 23422/2016; Cass. n. 23065/2022).

In tale contesto, la Corte rileva come la condotta della banca, che continui ad erogare credito confidando nella solvibilità del fideiussore e omettendo di informarlo circa l’aggravamento del rischio, costituisca violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale. In tal caso, ai sensi dell’art. 1956 c.c., il fideiussore deve considerarsi liberato, salvo che egli non abbia autorizzato espressamente l’operazione, pur a fronte dell’accresciuto rischio (Cass. n. 20713/2023).La decisione evidenzia ulteriormente come, anche in rapporti continuativi (quali le aperture di credito in conto corrente), il creditore che disponga di strumenti per sospendere o interrompere l’operatività del rapporto debba attivarsi in tal senso a tutela dell’interesse del garante, a meno che quest’ultimo non abbia dichiarato di voler comunque mantenere la garanzia (Cass. n. 21730/2010).

L’obbligo di leale cooperazione tra le parti, fondato sull’art. 2 Cost., impone infatti un comportamento volto a preservare anche l’interesse della controparte, indipendentemente dalla sussistenza di obblighi contrattuali specifici in tal senso.

Da ciò discende che, nella fideiussione per obbligazioni future, l’onere del creditore di ottenere l’autorizzazione preventiva del fideiussore, in presenza di un significativo deterioramento della situazione patrimoniale del debitore principale, assume valenza funzionale e strumentale: esso consente infatti al garante di evitare l’assunzione di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, eccessivamente onerosa (Cass. n. 7444/2017).

Non è privo di rilievo, infine, il passaggio in cui la Corte precisa che dalla violazione di tale dovere di comportamento non discende solo la liberazione del fideiussore, ma, in presenza dei necessari presupposti, anche l’obbligo risarcitorio in capo al creditore, il quale risponde per l’eventuale danno arrecato al garante.

In sede interpretativa, viene dunque ribadito il principio secondo cui, per valutare se il fideiussore sia legittimamente liberato dalla garanzia ai sensi dell’art. 1956 c.c., occorre accertare se il creditore abbia concesso ulteriore credito al debitore principale pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, e ciò in assenza di una specifica autorizzazione del fideiussore.

Tale verifica deve essere condotta considerando l’andamento complessivo del rapporto di affidamento, le informazioni conoscibili dal creditore e dal garante prima e dopo la stipula del contratto, nonché la diligenza qualificata dell’accorto banchiere (Cass. n. 18950/2017; Cass. n. 13873/2017; Cass. n. 4571/1992).

In conclusione, la Corte sancisce nuovamente l’obbligo del creditore di tutelare l’interesse del fideiussore alla conservazione della garanzia patrimoniale, e afferma con chiarezza che la concessione, non autorizzata dal garante, di nuovo credito in una situazione di peggioramento economico del debitore comporta, ex lege, la liberazione del fideiussore dall’obbligazione assunta.

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