Obbligo di preventivo esperimento della negoziazione assistita nei casi di difesa personale ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
di Chiara Pisciuneri Scarica in PDFCass., sez.II, 30 settembre 2025, n. 26431, Pres. Manna, Est. Giannaccari
Massima: “Nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l’esenzione del comma 7, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli art. 82, comma 1, c.p.c. e dell’art.14 del D.Lgs. 150/2011”.
CASO
[1] Un avvocato, difeso da se stesso ex art 86 c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, una società per azioni per ottenerne la condanna al pagamento del compenso professionale, oltre accessori e spese, per l’attività difensiva prestata in favore della stessa in un procedimento dinanzi al Tar Sicilia, in primo grado, e al Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana, in secondo grado.
Il Tribunale di Roma, trattandosi di controversia avente ad oggetto somme di denaro inferiori ad euro 50mila, rilevava che non era stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.l. 132/2014, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, ed assegnava al ricorrente un termine di quindici giorni per l’invio alla controparte dell’invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, rinviando la causa ad altra data.
All’udienza fissata all’uopo, la società convenuta eccepiva di non aver ricevuto l’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria.
La Corte d’Appello, investita del gravame proposto dall’avvocato, confermava la sentenza di primo grado, affermando, per quanto qui di interesse, che per il procedimento di recupero del credito da prestazioni professionali rese in un giudizio amministrativo non è escluso l’obbligo di esperire il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del predetto art. 3, co. 1, d.l. 132/2014, in quanto non rientrante nei procedimenti speciali ivi previsti né in quelli per cui le parti possono stare in giudizio personalmente.
Avverso tale sentenza, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, denunciando, tra le altre cose, la violazione del medesimo art. 3, co. 1, nonché degli artt. 153 e 112 c.p.c., sostenendo che la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non si applicherebbe alle controversie in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, tra le quali rientrerebbero tutti i procedimenti di liquidazione degli onorari degli avvocati, ex art. 14 del d.lgs. 150/2011.
SOLUZIONE
[1] La Corte giudica infondato il motivo di ricorso sopra illustrato.
Preliminarmente, la Corte, richiamandosi a giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., sez VI-2, 11 marzo 2021, n. 6817, Cass, S.U., 16 ottobre 2018, n. 25938, nonché Corte Cost., 11 aprile 2008, n. 96), conferma l’inapplicabilità del rito speciale per l’accertamento e la liquidazione di compensi professionali di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 (che consentirebbe l’esonero dal preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita, poiché, in tali controversie, tutte le parti possono stare in giudizio personalmente) alle controversie concernenti prestazioni professionali rese nei giudizi amministrativi e/o penali.
Ferma, altresì, la non riconducibilità della fattispecie in esame ai contratti conclusi tra consumatori e professionisti, che parimenti avrebbe escluso l’obbligo di preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita, la Corte evidenzia come i casi di esclusione dall’obbligo di detto esperimento debbano essere interpretati restrittivamente, sicché è da escludere che l’esonero da tale obbligo disposto dall’art. 3, comma 7, d.l. 132/2014 per i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente, debba applicarsi anche all’ipotesi di difesa personale ex art. 86 c.p.c.
L’esonero dall’esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, infatti, vale solo per le ipotesi di cui agli art. 82 c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011, posto che, afferma la stessa Corte, se così non fosse, si perverrebbe al controsenso logico di rendere obbligatoria per la parte l’assistenza di almeno un avvocato nel corso di una procedura stragiudiziale di negoziazione, a fronte dell’insussistenza di un obbligo siffatto nel procedimento giudiziale.
Lo stesso, invece, non può dirsi nelle ipotesi di cui all’art. 86 c.p.c. Difatti, in questo caso non è attribuito alla parte un diritto “di agire o resistere in giudizio personalmente”, bensì si riconosce, al professionista, dotato delle necessarie competenze tecniche, la possibilità di assumere contemporaneamente la qualità di parte e di difensore, esonerandolo dal ricorrere al ministero di altro avvocato.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, dichiarando infondato il motivo di gravame sopraesposto ed assorbiti gli altri.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene alla interpretazione dell’esenzione dall’obbligo di esperire il procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui «la parte può stare in giudizio personalmente», ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.l. 132/2014.
Come noto, con l’introduzione del procedimento di negoziazione assistita, il legislatore ha inteso perseguire obiettivi di deflazione del contezioso, attraverso l’introduzione di uno strumento alternativo di definizione delle controversie, nella consapevolezza della limitatezza delle risorse giurisdizionali a fronte della crescente domanda di tutela di situazioni giuridiche soggettive (cfr. Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77; Corte Cost.,12 dicembre 2019, n. 266).
Proprio nel solco di questa esigenza di “degiurisdizionalizzazione”, il d.l. 132/2014 ha previsto, all’art. 3, una serie di ipotesi in cui il preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, riconducibili, tali ipotesi, a due macro-gruppi, capaci di abbracciare, invero, una vasta gamma di controversie di diritto privato: il primo, attinente alle vertenze in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti, mentre il secondo riguarda, in via generale, tutti casi di domanda «di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro».
Poste queste generali premesse, devono ricordarsi i casi in cui, pur potendo la controversia rientrare astrattamente nelle macrocategorie di cui supra, l’obbligo di invio dell’invito alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita è esclusa.
L’esonero opera nei casi di seguito compendiati:
- in materia di diritti indisponibili, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 132/2014;
- nei casi in cui è obbligatoria la mediazione, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, sicché la potenziale concorrenza dei due strumenti è risolta in favore della mediazione;
- nei procedimenti speciali previsti dall’art. 3, comma 3, del d.l 132/2014, ovverosia nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative di cui all’art. 696-bisp.c., nei procedimenti di opposizione o incidenti di cognizione relativi all’esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio e nell’azione civile esercitata nel processo penale;
- nei casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, categoria in cui rientrano, in forza della direttiva 11/2013/UE, anche le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, espressamente menzionate dall’art. 3, comma 1, d.l. 132/201 (cfr. P.Luiso, Diritto processuale civile, vol. V, Milano, 2019, p. 98).
Il dubbio che si è posto in dottrina e in giurisprudenza, e che ha dato luogo anche alla presente pronuncia, riguarda la possibilità di interpretare estensivamente le cause di esclusione sopramenzionate, soprattutto con riguardo ai casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente.
A tal riguardo, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria hanno ritenuto che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 7, d.l. 132/2014 operi restrittivamente, ossia solo per i casi in cui la parte abbia un effettivo diritto a stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, ipotesi, previste in via generale dall’art. 82 c.p.c., posto che sussiste una differenza ontologica tra dette ipotesi e il caso di cui all’art. 86 c.p.c., in cui il professionista avvocato, rivestendo la qualità di parte in un procedimento, decida di non rivolgersi ad un altro professionista, ma di difendersi da sé, avendone le competenze tecniche necessarie.
Difatti, se non è possibile imporre alla parte un obbligo di farsi assistere da un avvocato in una procedura stragiudiziale, allorquando un obbligo siffatto non sia imposto dalla legge nella fase giudiziale; nelle ipotesi di cui all’art. 86 c.p.c., il legislatore ha inteso attribuire all’avvocato, dotato delle necessarie competenze per l’espletamento dell’incarico, la possibilità di difendersi da sé, senza doversi rivolgere ad altro professionista, assumendo su di sé tanto la qualità di parte, quanto quella di difensore (cfr. Trib. Verona, Sezione III Civile, ordinanza 30 ottobre 2015, n. 6688).
Ne discende, come ha opportunamente evidenziato la Suprema Corte, che se la parte-avvocato può curare da sé la propria difesa tecnica nel giudizio, a maggior ragione potrà “auto-assistersi” nella fase stragiudiziale di negoziazione assistita, senza che lo strumento perda, per tale ragione, di significato o utilità e senza che l’esonero dall’obbligo di preventivo esperimento della negoziazione assistita possa farsi dipendere dalla personale scelta del professionista di assumere la propria difesa in giudizio.
In ultimo, giova evidenziare che, sebbene la fattispecie concreta che ha dato origine alla pronuncia in parola sarebbe oggi soggetta al preventivo esperimento, non già della negoziazione assistita, bensì della mediazione obbligatoria, a seguito della modifica dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 operata dal d.lgs. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), in quanto controversia relativa ad un rapporto di contratto d’opera, il principio espresso dalla Suprema Corte, in adesione ad un precedente orientamento della giurisprudenza di merito, mantiene comunque la sua rilevanza generale per ogni altra ipotesi di difesa personale ex art. 86 c.p.c. in tutti quei procedimenti in cui la negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
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