Mantenimento del figlio: escluso il criterio automatico della differenza dei redditi dei genitori
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 16/09/2025 n.25421
Mantenimento del figlio minore – criterio di proporzionalità
(Art. 147 c.c. art. 316 bis c.c.)
Massima: “La quantificazione dell’assegno periodico di mantenimento per i figli, in applicazione del principio di proporzionalità, non si esaurisce nella valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori. Il contributo abitativo, nella specie il canone di locazione, che rientra nel mantenimento ordinario del figlio, non può essere attribuito per intero al padre ma deve essere computato, in proporzione, anche in capo al genitore che convive con il minore”.
CASO
Nell’ambito di un giudizio di divorzio il Tribunale di Milano delinea i criteri di affidamento e tempi di permanenza presso i genitori di un bambino di quattro anni, collocato presso la madre a Milano mentre il padre si trova a Lugano, in Svizzera. I giudici stabiliscono inoltre un assegno di mantenimento di 3.000 euro e l’85% delle spese straordinarie a carico del padre.
In appello veniva in parte modificata la regolamentazione del diritto di visita paterno disponendosi la possibilità per il padre di tenere con sé il figlio a week end alternati, anche a Lugano o comunque fuori dalla residenza presso cui il minore era stato collocato. Sulla domanda svolta dalla moglie in sede di appello incidentale, la Corte aveva aumentato l’assegno di mantenimento mensile per il figlio a euro 4.500.
In Cassazione il padre ottiene ragione in punto di quantificazione del contributo al mantenimento.
Le esigenze abitative del figlio minore.
Il primo punto esaminato dalla Corte è quello della rilevanza, ai fini del mantenimento, del costo abitativo. Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno prima confermato il principio per cui gli oneri abitativi fanno parte del contributo di mantenimento per il minore, ma nella quantificazione svolta è stato attribuito al padre il costo intero dell’affitto della casa in cui era collocato il bimbo con la mamma, pari ad euro 2.700.
La Cassazione conferma che il contributo abitativo per il figlio rientra nel mantenimento ordinario indipendentemente dall’esistenza in precedenza di una casa “familiare” o dalle scelte abitative dei genitori.
La spesa deve però ricadere su entrambi secondo il criterio di proporzionalità e quindi la Corte di appello ha errato poiché non ha chiarito in che misura gravi quel costo sul genitore obbligato al mantenimento indiretto ossia la madre, soprattutto in relazione al notevole aumento dell’assegno mensile concesso.
La valutazione di tutti gli elementi in concreto e l’esclusione degli automatismi per la quantificazione del mantenimento.
La Corte di Cassazione ribadisce il principio di proporzionalità in relazione agli obblighi di mantenimento di ciascun genitore. La comparazione dei due ruoli non può limitarsi ai redditi dei genitori ma devono considerarsi le esigenze del minore e gli altri elementi di cui all’art. 337 ter c.c., ossia i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Per quanto attiene alle esigenze del figlio la valutazione deve essere compiuta allo stato attuale e non sulla base di proiezioni sul futuro, così come pure l’elemento del tenore di vita.
Nello specifico la Corte distrettuale non ha evidenziato le particolari esigenze di vita del figlio, dell’età di quattro anni, e non ha spiegato le concrete ragioni del rilevante aumento dell’assegno, limitandosi al confronto tra le situazioni economiche patrimoniali dei genitori, senza pronunciarsi sulle altre questioni prospettate dal padre quali le spese di viaggio sostenute dallo stesso per raggiungere il figlio residente in un altro paese e il diverso costo della vita tra Italia e Svizzera.
QUESTIONI
La sentenza in esame ha il pregio di ribadire che non ci sono meccanismi automatici per determinare correttamente il contributo di ciascun genitore al mantenimento, ma deve essere compiuta una valutazione in concreto di tutte le circostanze in forza del principio di proporzionalità (Cass. Civ. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. Civ. n. 2536/2024).
Se quindi l’assegno di mantenimento deve tener conto del costo per la locazione dell’abitazione in cui risiede il figlio, tale onere deve essere sostenuto secondo il principio di proporzionalità da entrambi i genitori.
In questo senso è l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la spesa del canone di locazione attiene al mantenimento ordinario ma incide sulla quantificazione dell’assegno mensile. Allo stesso modo sono condizionanti in tal senso l’assegnazione della casa familiare.
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