25 Novembre 2025

Litisconsorzio necessario nell’impugnazione proposta da uno dei condebitori solidali

di Chiara Pisciuneri Scarica in PDF

Cass., sez. III, 11 novembre 2025, n. 29755, Pres. De Stefano, Rel. Gianniti.

Massima:Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza che abbia accertato la responsabilità solidale per risarcimento danni tra più condebitori (nella specie, enti pubblici, ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.), qualora uno dei condebitori ricorra in cassazione al fine di contestare in radice l’esistenza della propria responsabilità (l’an debeatur), ma limiti volontariamente e reiteratamente l’impugnazione al solo contraddittorio con l’altro condebitore solidale, escludendo i danneggiati (creditori) che sono stati litisconsorti necessari nel grado di impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti dei creditori determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l’esame della questione di responsabilità e rendendo l’impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, priva di effetto giuridico utile (e, quindi, inutiliter data)”.

CASO

[1] Con ricorso per accertamento tecnico preventivo, i proprietari di alcuni immobili, siti nel Comune di Bolzano e colpiti dal distacco di due massi dalla parete rocciosa, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la proprietaria della particella fondiaria di origine dell’evento franante e il Comune di Bolzano per l’accertamento delle cause della frana, dei danni occorsi e delle opere necessarie per il ripristino degli immobili.

A seguito del deposito della relazione da parte del nominato CTU, i proprietari degli immobili danneggiati convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, la proprietaria della particella fondiaria di origine della frana nonché il Comune e la Provincia autonoma del capoluogo altoatesino, ai fini dell’accertamento della responsabilità dei medesimi, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., e della conseguente condanna solidale al risarcimento dei danni.

All’esito del giudizio, il tribunale adito accertava la responsabilità solidale di Comune e Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente ai sensi dell’art. 2051 c.c. e 2043 c.c., condannandoli al risarcimento dei danni, con individuazione di quote di responsabilità, nei rapporti interni, pari al cinquanta percento.

Avverso la sentenza di primo grado le parti attrici proponevano appello in punto di quantum debeatur della domanda risarcitoria e di regolamentazione delle spese di lite. Laddove Comune e Provincia autonoma di Bolzano esperivano appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto delle domande proposte dagli attori. La Provincia autonoma chiedeva altresì il rigetto delle domande promosse dal Comune in punto di responsabilità.

La Corte d’Appello di Bolzano confermava la sentenza di primo grado in punto di responsabilità solidale del Comune e della Provincia, con suddivisione della responsabilità nei rapporti interni delle amministrazioni al cinquanta percento.

A quel punto, l’ente provinciale proponeva ricorso per cassazione avverso la parte di sentenza che, rigettando il suo appello incidentale, ne aveva confermato la responsabilità solidale con il Comune, instaurando volontariamente e reiteratamente il contraddittorio negli esclusivi confronti di quest’ultimo e non anche degli originali attori in primo e secondo grado, indicati quali meri destinatari della notifica.

Il Comune resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità dello stesso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e per difetto di legittimazione passiva.

SOLUZIONE

[1] La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando fondata l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Bolzano.

In particolare, il Supremo Collegio ha evidenziato come la Provincia abbia proposto il gravame non limitando le proprie doglianze alla ripartizione della responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori solidali, bensì contestando in radice la propria responsabilità, domanda rispetto alla quale il Comune di Bolzano non aveva alcuna legittimazione a contraddire, posto che gli unici legittimati sarebbero stati gli originali attori danneggiati, indicati solo quali meri destinatari della notifica del ricorso.

La Corte, oltre ad aver precisato che non sussiste alcun interesse giuridicamente rilevante e tutelabile alla rideterminazione, ovvero all’esclusione, della propria quota di corresponsabilità ove si lascino, al contempo, fuori dal processo i beneficiari della condanna, ha sottolineato come la vertenza tra condebitori in solido relativa all’individuazione del soggetto responsabile costituisca causa dipendente della controversia relativa ai rapporti tra il creditore e i condebitori solidali, onde la ravvisabilità della fattispecie di litisconsorzio necessario di cui all’art. 331 c.p.c.

Dal momento che la scelta della Provincia è stata quella di mantenere il contraddittorio limitato nei confronti del solo ente comunale, posto che non è stato ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi della norma ult. cit., il capo di sentenza relativo alla responsabilità solidale del Comune e della Provincia nei confronti degli attori danneggiati (sia sotto il profilo dell’an debeatur che del quantum debeatur) risultava coperto da giudicato. Pertanto, l’eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla Provincia, con conseguente esclusione della sua responsabilità nei rapporti con il Comune, avrebbe condotto ad una sentenza inutiliter data, posto che la ricorrente sarebbe comunque rimasta obbligata nei confronti dei danneggiati, che non avevano ricoperto la qualità di parte del giudizio di gravame d’ultima istanza.

A ciò aggiungasi che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe condotto ad un contrasto all’interno del medesimo procedimento, dal momento che, nei rapporti tra creditori e debitori, vi sarebbe stato l’accertamento della responsabilità, di natura diretta, tanto del Comune che della Provincia a fronte di una esclusione di responsabilità dell’ente provinciale nei rapporti interni.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione riguarda l’ammissibilità o meno dell’impugnazione, volta a contestare la sussistenza, in radice, della propria responsabilità, che uno dei condebitori solidali abbia proposto nei confronti dell’altro senza coinvolgere nel giudizio di gravame il creditore beneficiario della sentenza di condanna impugnata.

La pronuncia si occupa dunque del tema del litisconsorzio necessario in fase di impugnazione nelle cause instaurate tra i condebitori in solido e volte ad individuare l’effettivo soggetto responsabile. Il tema ci riporta all’art. 331 c.p.c., dove è previsto che se la sentenza, pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non sia stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio ai soggetti presenti nel giudizio, fissando il termine per la notifica e, se necessario, l’udienza di comparizione. Ove nessuna delle parti adempia all’ordine di integrazione, l’impugnazione è dichiarata inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

Si pone pertanto, e preliminarmente, il problema di definire i confini di operatività della predetta disposizione, individuando quando si tratti di causa inscindibili ovvero di cause tra loro dipendenti.

Tradizionalmente, nella categoria delle cause inscindibili vengono ricomprese le ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., ove è chiaro che, se il procedimento, già ab origine, deve essere instaurato nei confronti di più persone, ai fini della stessa utilità pratica o giuridica della sentenza o di tutela del contraddittorio (ovvero per ragioni di mera opportunità cui il legislatore dà rilevanza imponendo il litisconsorzio necessario: si pensi al coinvolgimento del creditore che abbia fatto opposizione nel giudizio di divisione), tale plurisoggettività debba essere mantenuta anche nei successivi eventuali gradi di impugnazione (Cfr. E.Merlin, Elementi di diritto processuale civile, Pisa, 2017, p. 222 ss.; G.Balena, Diritto processuale civile, II, Bari, 2025, p. 371 ss.).

A queste ipotesi, si è soliti aggiungere quelle di litisconsorzio cd. processuale, laddove la pluralità di parti, originariamente non sussistente, si sia venuta a determinare per ragioni di ordine processuale, ovverosia nel caso in cui la parte sia deceduta e siano subentrati gli eredi (cfr. Cass. , sez. III , 16 febbraio 2025 , n. 3959 in DeJure; Cass., sez. III , 11 novembre 2024 , n. 28921 in DeJure), mentre maggiori dubbi sussistono in relazione a quella che debba essere l’estensione soggettiva del procedimento di gravame a séguito della chiamata in causa iussu iudicis effettuata in primo grado (per opposti riscontri sul punto, cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2023, n. 31312 in DeJure; Cass., sez. II , 12 luglio 2022, n. 22035, ibidem).

Invero, autorevole dottrina ha evidenziato come l’inscindibilità della causa debba apprezzarsi non tanto in relazione al modo in cui si è determinato il litisconsorzio, bensì in relazione al concreto nesso che corre tra le posizioni della pluralità di parti coinvolte (Cfr. G.Balena, Diritto processuale civile, II, cit., p. 372). Pertanto, oltre alle ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e di subingresso degli eredi nel procedimento in luogo della parte deceduta, l’inscindibilità della causa deve altresì ritenersi sussistente nelle seguenti ipotesi:

  • successione a titolo particolare nel diritto controverso ex 111 c.p.c., laddove l’avente causa abbia partecipato al giudizio di primo grado e il dante causa non fosse stato estromesso prima della pronuncia della sentenza (Cfr. Cass., sez. I, 06 febbraio 2024, n. 3383 in DeJure; Cass., sez. II, 19 giugno 2023, n. 17479 in DeJure);
  • litisconsorzio cd. quasi necessario o unitario, ovverosia nel caso in cui in giudizio vengano dedotti una pluralità di rapporti giuridici, caratterizzati da connessione forte per titolo ed oggetto, tali per cui le sorti di una domanda non sono autonome rispetto alle sorti dell’altra (cfrBalena, Diritto processuale civile, II, cit., p. 372; in tema di obbligazioni alternative si veda Cass., sez. III, 08 settembre 2022, n. 26507);
  • intervento adesivo dipendente, ove la causa è una soltanto, dal momento che la parte non propone una propria domanda, ma è certamente interessata delle sorti del procedimento, anche in sede di gravame (Balena, Diritto processuale civile, II, loc. ult. cit.; Cass., sez. III, 25 febbraio 2022, n. 6357).

Con riguardo alle cause tra loro dipendenti, pur dovendosi precisare che spesso il confine con le cause inscindibili risulta labile, appare comunque acquisito, in linea generale, che tale situazione abbia a ricorrere nei casi di cumulo condizionale di azioni, ovverosia nel caso in cui la decisione del rapporto principale condizioni la stessa decidibilità nel merito della domanda subordinata, tipica dei rapporti di garanzia (cfr. C.Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Vol. II, Torino, 2023, p. 167 ss.), ovvero nei casi di interdipendenza reciproca tra le situazioni sostanziali dedotte in giudizio, quale riscontrabile, ad esempio, nelle ipotesi di garanzia fideiussoria, ove il creditore abbia agito nei confronti tanto del debitore, quanto del fideiussore e quest’ultimo proponga domanda di regresso, la quale dipende dall’esistenza dell’obbligazione tra il creditore e il debitore principale.

Secondo il ragionamento seguito nella presente occasione dalla Corte, l’impugnazione proposta dalla Provincia relativa ai rapporti con il Comune assume il carattere di causa dipendente rispetto a quella concernente il complessivo rapporto obbligatorio tra debitori e creditori, il che, per l’appunto,  comporta l’applicazione del regime di litisconsorzio necessario di cui all’art. 331 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, nel caso di inottemperanza dell’ordine di integrazione impartito dal giudice del gravame.

Dal momento che l’impugnazione dell’ente provinciale ha di fatto investito il capo di sentenza concernente l’esistenza stessa dell’obbligazione risarcitoria, seppur limitata al proprio profilo di responsabilità diretta, può ritenersi, altresì, sussistente un rapporto di inscindibilità della causa, posto che si tratterebbe di rimettere in discussione l’accertamento delle rispettive responsabilità nel loro complesso e quindi della eadem causa obligandi, che impone l’estensione del contraddittorio anche agli originari attori danneggiati.

Deve, peraltro, rilevarsi come non avrebbe alcuna utilità pratica una sentenza che neghi la responsabilità della Provincia nel rapporto interno tra condebitori solidali, ma la lasci ferma nei rapporti esterni con i creditori, dal momento che, oltre ad appalesarsi un contrasto di giudicati, la Provincia autonoma potrebbe comunque essere richiesta del pagamento da parte dei danneggiati.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Affidamento degli impianti sportivi pubblici tra codice dei contratti e riforma dello sport