28 Ottobre 2025

Le banche dati creditizie: profili essenziali

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il sistema delle banche dati creditizie rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per il corretto funzionamento del credito bancario e finanziario, con implicazioni dirette sulla stabilità del sistema e sulla qualità delle decisioni di concessione del credito.

In questo contesto, la Centrale dei Rischi (CR) presso la Banca d’Italia si distingue come il principale sistema informativo di matrice pubblica, finalizzato a monitorare l’indebitamento della clientela verso gli istituti bancari.

Mensilmente, gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori a € 30.000,00, nonché i crediti in sofferenza di importo almeno pari a € 250 riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori alla medesima soglia. Parallelamente, la Banca d’Italia fornisce agli intermediari le informazioni relative al debito totale di ciascun cliente verso il sistema creditizio. Tale meccanismo persegue l’interesse pubblico di informare gli operatori finanziari sulla morosità di soggetti gravati da debiti rilevanti o, in alternativa, sul fatto che, pur regolarmente adempienti, risultino già esposti verso il sistema creditizio per importi significativi.

L’obiettivo della CR è chiaro: migliorare la valutazione del merito di credito, elevare la qualità del credito concesso e rafforzare la stabilità finanziaria complessiva. Gli intermediari, pertanto, sono obbligati a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza, a condizione che il cliente versi in uno stato di “insolvenza”, intesa come persistente instabilità patrimoniale e finanziaria. La qualificazione di un credito come sofferente richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, considerando tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti con l’istituto di credito.

Un tema ricorrente di illegittimità nelle segnalazioni CR è rappresentato dalla errata valutazione del quadro patrimoniale del soggetto segnalato. L’iscrizione nella sezione dei crediti in sofferenza richiede un esame approfondito della situazione finanziaria complessiva del cliente, e non può derivare dal solo inadempimento di un rapporto o da un ritardo modesto nel pagamento. Il credito può essere considerato in sofferenza esclusivamente se vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in condizioni sostanzialmente analoghe, secondo una nozione che, pur non coincidente con l’insolvenza fallimentare, richiede la sussistenza di una grave e non transitoria difficoltà economica (Cass. n. 23093/2013; Cass. n. 7958/2009; Cass. n. 21428/2007).

Accanto alla Centrale dei Rischi pubblica, operano società private a scopo di lucro, le cosiddette SIC (Società di Informazioni Creditizie), le quali raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema, includendo anche le esposizioni inferiori a € 30.000,00. A differenza della CR della Banca d’Italia, la partecipazione alle SIC è facoltativa per gli intermediari, i quali devono corrispondere un compenso per l’accesso ai dati. Tra le principali SIC si annoverano CRIF, EXPERIAN, CTC, CERVED e altre realtà similari.

L’intera attività delle società private è disciplinata dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante della privacy nel 2019. Tale normativa definisce i principi di affidabilità, correttezza e trasparenza nell’uso dei dati creditizi, a tutela sia degli intermediari sia dei clienti.

In definitiva, il sistema delle banche dati creditizie, pubblico e privato, rappresenta un pilastro fondamentale della governance del rischio creditizio, richiedendo agli intermediari una valutazione rigorosa e complessiva del merito di credito e una gestione attenta delle informazioni sui clienti, in linea con le regole deontologiche e la tutela dell’interesse pubblico e privato.

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