La valutazione del requisito della “meritevolezza” nella ristrutturazione dei debiti del consumatore
di Sofia Mansoldo, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Verona Scarica in PDFParole chiave Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Presupposto di ammissibilità – Meritevolezza – Valutazione
Massima: “Il giudice non deve valutare se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma, al contrario, può negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede o da un suo comportamento fraudolento. Alla luce della nuova normativa, può affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (c.d. shock esogeno). Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che ha causato tale situazione, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l’accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode”.
Disposizioni applicate art. 69, comma 1, CCII
CASO E SOLUZIONE
Un debitore in stato di sovraindebitamento si avvale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII (che nel CCII ha preso il posto del vecchio piano del consumatore previsto dalla l. n. 3/2012). Il Tribunale di Napoli, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, ritiene sussistenti i requisiti per l’omologazione.
QUESTIONI
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) rappresenta una procedura a carattere volontario, fruibile esclusivamente dal consumatore, ammesso a regolare il proprio stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c, CCII) sulla base di un piano, che indica in modo specifico tempi e modalità per superare la condizione di indebitamento, rimesso all’omologazione del Tribunale. Si tratta di una procedura che consente al consumatore di ridefinire in modo unilaterale il proprio stato di sovraindebitamento, senza alcuna approvazione da parte dei creditori, indirettamente tutelati dall’autorità giudiziaria chiamata a valutare l’ammissibilità e la fattibilità del piano.
Si evidenzia che la ristrutturazione dei debiti del consumatore consente al debitore di superare la propria situazione di sovraindebitamento mediante un procedimento più agevole e semplificato rispetto alle altre procedure concorsuali (v., per tutti, R. Brogi, Il sovraindebitamento nel codice della crisi. Un’analisi giuridica ed economica, Milano, 2024, p. 340), ma che comunque non può pregiudicare i creditori. Il punto di bilanciamento con gli interessi dei creditori, i quali non possono votare la proposta e vedono imposta l’omologazione, è costituito dalla necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza (v. G. Limitone, La suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020: la colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento, 22 maggio 2021, in www.ilcaso.it), che deve qualificare la condotta del consumatore, in assenza delle condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura indicate nell’art. 69, comma 1, CCII.
Tale norma prevede invero che la domanda è da intendersi inammissibile qualora il consumatore abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda o ne abbia beneficiato per due volte nel corso della sua vita, ovvero qualora il debitore abbia causato il proprio stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Merita segnalare, a questo proposito, la discontinuità della nuova normativa rispetto all’originaria formulazione dell’art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 (anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 176/2020), che invece escludeva il requisito della meritevolezza ove il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse determinato colposamente il sovraindebitamento, anche per un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel contesto del CCII, come già anticipato, la proposta di piano formulata dal debitore risulta ammissibile salvi i casi in cui emerga che la condizione di sovraindebitamento sia stata determinata da una sua condotta connotata da colpa grave, malafede o frode. Conseguentemente, per impedire l’accesso a questo tipo di procedura, non è sufficiente che il debitore abbia causato, colpevolmente, il proprio stato di sovraindebitamento, ma risulta necessario che lo stesso abbia agito in maniera assai negligente, essendo appunto richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell’omologa del piano del consumatore, nonché in malafede o al fine di frodare i creditori.
Con specifico riferimento alle modifiche apportate dalla riforma del CCII sulla valutazione del requisito di “meritevolezza”, si può dunque osservare che il legislatore ha inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (cfr. R. Brogi, Il sovraindebitamento nel codice della crisi. Un’analisi giuridica ed economica, cit., p. 344), posto che gli elementi della colpa grave, della malafede e del dolo, a differenza della più lieve colpa, risultano di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione. Nel nuovo quadro normativo, come rileva il Tribunale nella pronuncia in commento, risulta necessario distinguere lo stato di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il presupposto oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta del consumatore che ha causato tale stato, che, per impedire l’accesso alla procedura stessa, deve essere stata caratterizzata da colpa grave, malafede o frode.
Più precisamente, il Tribunale di Napoli prevede che il debitore sovraindebitato non può essere considerato meritevole solamente qualora la condizione di indebitamento sia conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (c.d. shock esogeno), posto che la “meritevolezza” non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria. Il che vale a dire, in altri termini, che il controllo della “meritevolezza” deve essere limitato al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile, come unico fatto giustificante lo stato di sovraindebitamento.
Del resto, non risulterebbe coerente con gli obiettivi che il legislatore del CCII ha inteso conseguire, tramite la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII, un controllo di “meritevolezza” che impedisca al debitore di accedere alla procedura solamente perché si è indebitato in modo sproporzionato, considerando che questa sproporzione è l’essenza stessa del sovraindebitamento (in senso analogo v. Trib. Catania, 21 giugno 2024, in www.ilcaso.it). Va infatti opportunamente considerato che il legislatore del CCII, eliminando il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, ha deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari della procedura in questione, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento (v. App. Bologna, 9 febbraio 2024, in www.ilcaso.it).
In definitiva, il Tribunale di Napoli, in base alla documentazione depositata e alle informazioni rese dal consumatore, nonché acquisite dai gestori della crisi, ritiene che nel caso di specie la proposta di ristrutturazione del debito sia ragionevolmente attuabile, essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento. Il Tribunale, verificata l’assenza di motivi di inammissibilità e valutata la legittimità e la fattibilità del piano, omologa pertanto la proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII presentata del debitore.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

