14 Ottobre 2025

La normativa in materia di safeguarding e il contrasto dello sport alla violenza di genere e agli abusi sui minori

di Emanuele Nagni Scarica in PDF

La Riforma dello sport in materia di safeguarding ha imposto a tutti gli Enti di affiliazione e a società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche di adeguare il proprio assetto organizzativo alle finalità di tutela dei minori e prevenzione e contrasto della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, con l’obiettivo di promuovere nel mondo dello sport diritti e responsabilità per la salvaguardia di interessi di primaria importanza sociale.

Con la legge 8 agosto 2019, n° 86, recante le “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, il legislatore ha voluto demandare l’adozione di numerose misure riguardanti, ex multis, l’ordinamento sportivo, il titolo sportivo, gli enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché il rapporto di lavoro sportivo, la professione di agente sportivo, la semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, infatti, è stato disposto dall’art. 8, co. 2°, lett. e) della legge delega il principio direttivo in materia di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive al fine di tutelare i minori e di rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione stabilite dal d.lgs. 11 aprile 2006, n° 198 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), come previsto dalla Carta olimpica.

Così, uno dei cinque decreti legislativi attuativi della legge delega e, in particolare, l’art. 16 d.lgs. 28 febbraio 2021, n° 39, rubricato “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport” ha introdotto l’obbligo in capo a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite di provvedere alla redazione e all’adozione di Linee Guida a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (c.d. Safeguarding Policies) per imporre a tutte le proprie affiliate società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche di dotarsi di un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e di un Codice di condotta ad esse conformi.

L’omessa adozione di Modelli organizzativi e Codici di condotta, invero, è suscettibile di sanzione disciplinare da parte dei singoli Enti di affiliazione e, secondo alcuni Regolamenti per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (c.d. Safeguarding Rules), anche condizione per l’affiliazione della singola realtà sportiva.

Inoltre, l’art. 16, co. 4° d.lgs. 39/2021 ha chiarito che, laddove la singola società o associazione sportiva già disponga di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n° 231, deve integrarne il contenuto con misure e protocolli di salvaguardia dei minori e prevenzione delle discriminazioni nel contesto sportivo, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro, la tutela della posizione dei minori, il contrasto di ogni forma di violenza di genere e discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

A tal riguardo, deve poi riconoscersi l’importanza del d.lgs. 28 febbraio 2021, n° 36, anch’esso attuativo della legge delega, e della relativa previsione di cui all’art. 33, co. 6°, che ha disposto per tutte le associazioni e società sportive l’obbligo di designare un Responsabile della protezione dei minori, contro ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e per la salvaguardia dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi, da comunicare all’Ente affiliante in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Pertanto, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano con deliberazione n° 255 del 25 luglio 2023, in attuazione delle suindicate disposizioni, ha provveduto ad approvare la costituzione di un Osservatorio Permanente per le politiche di Safeguarding, oltre che il modello di Regolamento da adottarsi da parte delle Federazioni Sportive e degli altri Organismi affilianti riconosciuti. Tale Osservatorio, infatti, nell’agosto 2023 ha approvato i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, quale massima espressione del diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

In altri termini, il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati – non solo minori e non solo atleti, ma anche tecnici e dirigenti sportivi – con la nuova disciplina ha assunto un valore prioritario anche rispetto al risultato sportivo, al punto che ogni realtà sportiva (affiliante e affiliata) è stata chiamata all’adozione di misure che assicurino l’effettività di tali diritti e delle relative tutele, uniformando la propria organizzazione, le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture di gestione interna, ai predetti Principi Fondamentali.

Oltre agli adempimenti volti a promuovere e assicurare il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dei tesserati, la relativa partecipazione all’attività sportiva, nonché la piena consapevolezza di tutti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, le società e associazioni sportive devono garantire comunicazione e informazione ai tesserati dei rispettivi diritti, favorire la diffusione delle politiche di safeguarding e adottare misure e procedure per assicurare l’efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e che, se a contatto con i minori, sono oggi obbligati a documentare la propria negatività al certificato antipedofilia del Casellario giudiziale.

Questi obiettivi fondamentali, dunque, devono essere perseguiti tramite l’istituzione di un assetto organizzativo che possa diffondere il messaggio etico di legalità – esattamente come previsto dal sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001 – che, in ambito sportivo, è assicurato dall’adozione e dall’efficace attuazione di Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e Codici di condotta.

Tali documenti, invero, non devono costituire un mero adempimento per le singole realtà sportive, ma divenire l’occasione per la sensibilizzazione del mondo dello sport al contrasto dei fenomeni della violenza, del bullismo e della discriminazione, contribuendo attivamente alla promozione e alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.

L’obiettivo della normativa in materia di safeguarding, insomma, mira alla previsione e al continuo aggiornamento di misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché in grado di rilevare ed eliminare tempestivamente i rischi di comportamenti lesivi (abusi psicologici e fisici, molestie e abusi sessuali, negligenze, incurie, abusi di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo, comportamenti discriminatori), intervenendo anche sui relativi effetti in base alla dimensione dell’ente affiliato e alle discipline sportive praticate.

Inoltre, anche mediante la nomina del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni, che deve essere scelto dalla realtà sportiva fra coloro che siano in possesso dei requisiti di competenza, autonomia e indipendenza dalla compagine sociale, le associazioni e società sportive devono assicurare misure di contrasto ai rischi di comportamenti lesivi e istituire il proprio sistema di gestione delle segnalazioni, nonché garantire la tutela dei segnalanti e dei segnalati (anche in termini di identità e riservatezza del contenuto della segnalazione e di divieto di ritorsioni o discriminazioni per la segnalazione effettuata) per favorirne la tempestiva ed efficace elaborazione oltre all’assistenza alle vittime.

Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni nominato, invero, deve gestire l’intero processo di segnalazione nel rispetto di tali principi, affinché possa valutare mediante la propria esperienza e competenza la necessità di dare corso alla segnalazione al Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding (c.d. Safeguarding Officer) istituito all’interno di ogni Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata e Associazione Benemerita, che a sua volta potrà approfondire la fondatezza della segnalazione e darne comunicazione agli organi di giustizia sportiva.

Con il richiamato adeguamento in termini di compliance di tutte le realtà sportive, in buona sostanza, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti verso l’emergenza della lotta alla violenza di genere e agli abusi sui minori, di cui oggi anche lo sport, da sempre promotore dei messaggi di pace e uguaglianza, dovrà necessariamente farsi carico per salvaguardare interessi di primaria importanza sociale.

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